CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 18109/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la richiesta di ammissione alle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena inflittagli con sentenza emessa il 6 maggio 2019, in ordine ai reati di rapina aggravata e di violazione della disciplina sul porto delle armi, commessi nell'anno 2014. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione. Le censure, richiamando le deduzioni svolte tramite una memoria, non si confrontano con le ragioni ostative indicate nel provvedimento impugnato quanto all'ammissione alla detenzione domiciliare, mentre con riferimento all'affidamento in prova invocano rivalutazioni, a fronte degli appropriati ragionamenti rappresentati nel provvedimento: relativamente alla persistenza delle spinte a delinquere desunte dalle specifiche modalità dei fatti di cui alla condanna; con riguardo alle informazioni sui recenti comportamenti del condannato che considerano anche gli atti di intimidazione e sopraffazione da lui posti in essere dopo l'ingresso in carcere. In tal modo, privilegiandosi la recente osservazione, si perviene a una motivata prognosi sfavorevole sul buon esito dell'affidamento in prova. Ragionamenti di merito, questi, che si prestano a smentire le rappresentazioni difensive in questa sede riproposte, unitamente ad altri rilievi che intendono ulteriormente solo contrapporsi a quelli interventi. Si tratta dunque di censure rivalutative e, comunque, manifestamente in fondate. 3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ri gerto,inenti Monica B [OSCURATO:PERSONA]