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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 27537/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Bologna.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla requisitoria depositata in data 3 giugno 2026, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna in sede di appello cautelare, con l'ordinanza del 29 maggio 2025 confermava l'ordinanza emessa in data 13 novembre 2024 dal Gip del Tribunale di Bologna, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di sequestro di persona a fini di estorsione, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

12. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando due motivi.

Premette la difesa che aveva limitato i motivi di appello al solo tema delle esigenze cautelari, precisando che, non essendo state presentata richiesta di riesame, tutte le questioni venivano dedotte per la prima volta in sede di appello cautelare.

Fatta questa premessa, la difesa sottolinea che i giudici della cautela hanno ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, senza approfondire debitamente i profili attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3.1 Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento reso in sede di appello cautelare dal Tribunale di Bologna, che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la difesa rileva che il Tribunale erroneamente ha fatto riferimento alla modalità della condotta, che attiene alla gravità indiziaria, traendone un argomento che costituisce una pura illazione, relativa alla volontà dell'indagato di tendere con ogni mezzo all'arricchimento personale.

La difesa sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a lavorare dalla SIAD di [OSCURATO:PERSONA] e ha svolto il proprio lavoro per finalità lecite e per questo è stato pagato.

Ne consegue che del tutto illogico è trarre dalle legittime retribuzioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] un giudizio negativo in ordine alla sua personalità.

Sottolinea la difesa, inoltre, che nessuna rilevanza possono avere i giudizi circa la eccessività della retribuzione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], retribuzione lecitamente ricevuta dall'indagato per il lavoro svolto.

La difesa rappresenta, inoltre, che i sequestratori non avevano alcun intento estorsivo, ma al più ritorsivo, circostanza che emerge dalla volontà di spaventare la vittima e non di chiedere denaro; sul punto, del resto, l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conferma che il primo non ha avanzato alcuna richiesta di denaro, come affermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ascoltato a s.i.t. il 15 gennaio 2024.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta che il provvedimento impugnato valorizza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in data 29 giugno 2025 si era recato in Germania, per poi affermare, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, che lo stesso aveva fatto rientro in Italia dopo due giorni per allontanare da sé l'accusa di corresponsabilità nel sequestro di persona.

Inoltre, afferma la difesa, del tutto privi di fondamento risultano essere, in tale ambito, i riferimenti agli "amici in carcere in Russia" o ad "amici che svolgono attività lecite per suo conto".

Così del tutto priva di ragione è l'affermazione secondo la quale la disponibilità di ingenti somme di denaro, da trasferire all'estero, costituisce un ulteriore elemento idoneo a rafforzare il pericolo di fuga. 2La difesa, infine, rappresenta che anche la ritenuta incapacità del braccialetto elettronico a contenere il pericolo di fuga di [OSCURATO:PERSONA], costituisce una presa di posizione del tutto irragionevole e immotivata contenuta nel provvedimento impugnato.

3.2. Con il secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato affermando che non sono stati valutati gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno delle proprie argomentazioni.

La difesa, quindi, elenca tutti gli argomenti posti a sostegno del ricorso in appello e lamenta che i giudici dell'appello hanno sbrigativamente rigettato le ragioni difensive rilevando che il periodo di sottoposizione di alcuni mesi alla misura cautelare in carcere costituisca l'unico elemento di novità alla base della istanza.

La difesa sottolinea che il collegio avrebbe dovuto analizzare tutti gli elementi favorevoli all'indagato dedotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, l'ordinanza è adeguatamente motivata in ordine al giudizio di negativa personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ideato ed eseguito, dimostrando di poter gestire una serie di persone sul territorio russo, il sequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha diffusamente motivato sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua capacità criminale, attraverso la valutazione e valorizzazione della violenta e pervicace condotta posta in essere prima, durante e dopo il grave fatto delittuoso.

Il Tribunale, inoltre, argomentando ampiamente in relazione alla negativa personalità dell'indagato, ha offerto una risposta a tutti i principali argomenti difensivi, finendo per affermare che questi sono da ritenersi del tutto insufficienti a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga, il giudice a quo ha chiarito, con motivazione logica, le ragioni per ritenere lo spostamento in Germania quale un tentativo di fuga, rientrato per poter allontanare da sé l'accusa di concorso nel sequestro di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, in maniera coerente, ha valorizzato numerosi elementi, quali la disponibilità di denaro, le conoscenze in Russia e in Germania, la dimostrata capacità di utilizzare strumenti di comunicazione criptati, che, uniti agli altri argomenti sopra riportati, sono stati correttamente apprezzati per ritenere attuale il pericolo di fuga.

3. In ordine al secondo motivo, va detto che in numerosi passaggi l'ordinanza dimostra di confrontarsi in maniera coerente ed esaustiva con le ragioni dell'appello della difesa.

Viene valutata la personalità di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la difesa ne sottolinei la sua incensuratezza, si motiva in ordine alle ragioni per le quali la concessione degli arresti 3domiciliari con braccialetto elettronico non costituisce scelta adeguata a contenere le descritte esigenze cautelari, si argomenta compiutamente in ordine al significato da dare al descritto viaggio in Germania e alle condotte poste in essere dopo la commissione del fatto.

4. Le considerazioni sin qui spese impongono il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente trovasi ristretto in stato di custodia cautelare, affinché questi provveda al suo inserimento nella cartella personale del detenuto.

P.Q.

P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi Ronlia, lì 2 Z 126...202.6 [OSCURATO:PERSONA] FUNZIOti R [OSCURATO:PERSONA] alca z 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Bologna. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla requisitoria depositata in data 3 giugno 2026, chiedendo il rigetto del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna in sede di appello cautelare, con l'ordinanza del 29 maggio 2025 confermava l'ordinanza emessa in data 13 novembre 2024 dal Gip del Tribunale di Bologna, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di sequestro di persona a fini di estorsione, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 12. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolando due motivi. Premette la difesa che aveva limitato i motivi di appello al solo tema delle esigenze cautelari, precisando che, non essendo state presentata richiesta di riesame, tutte le questioni venivano dedotte per la prima volta in sede di appello cautelare. Fatta questa premessa, la difesa sottolinea che i giudici della cautela hanno ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, senza approfondire debitamente i profili attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3.1 Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento reso in sede di appello cautelare dal Tribunale di Bologna, che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Per quanto riguarda la ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., la difesa rileva che il Tribunale erroneamente ha fatto riferimento alla modalità della condotta, che attiene alla gravità indiziaria, traendone un argomento che costituisce una pura illazione, relativa alla volontà dell'indagato di tendere con ogni mezzo all'arricchimento personale. La difesa sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a lavorare dalla SIAD di [OSCURATO:PERSONA] e ha svolto il proprio lavoro per finalità lecite e per questo è stato pagato. Ne consegue che del tutto illogico è trarre dalle legittime retribuzioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] un giudizio negativo in ordine alla sua personalità. Sottolinea la difesa, inoltre, che nessuna rilevanza possono avere i giudizi circa la eccessività della retribuzione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], retribuzione lecitamente ricevuta dall'indagato per il lavoro svolto. La difesa rappresenta, inoltre, che i sequestratori non avevano alcun intento estorsivo, ma al più ritorsivo, circostanza che emerge dalla volontà di spaventare la vittima e non di chiedere denaro; sul punto, del resto, l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conferma che il primo non ha avanzato alcuna richiesta di denaro, come affermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ascoltato a s.i.t. il 15 gennaio 2024. Per quanto riguarda il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen., la difesa lamenta che il provvedimento impugnato valorizza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] in data 29 giugno 2025 si era recato in Germania, per poi affermare, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, che lo stesso aveva fatto rientro in Italia dopo due giorni per allontanare da sé l'accusa di corresponsabilità nel sequestro di persona. Inoltre, afferma la difesa, del tutto privi di fondamento risultano essere, in tale ambito, i riferimenti agli "amici in carcere in Russia" o ad "amici che svolgono attività lecite per suo conto". Così del tutto priva di ragione è l'affermazione secondo la quale la disponibilità di ingenti somme di denaro, da trasferire all'estero, costituisce un ulteriore elemento idoneo a rafforzare il pericolo di fuga. 2La difesa, infine, rappresenta che anche la ritenuta incapacità del braccialetto elettronico a contenere il pericolo di fuga di [OSCURATO:PERSONA], costituisce una presa di posizione del tutto irragionevole e immotivata contenuta nel provvedimento impugnato. 3.2. Con il secondo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato affermando che non sono stati valutati gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno delle proprie argomentazioni. La difesa, quindi, elenca tutti gli argomenti posti a sostegno del ricorso in appello e lamenta che i giudici dell'appello hanno sbrigativamente rigettato le ragioni difensive rilevando che il periodo di sottoposizione di alcuni mesi alla misura cautelare in carcere costituisca l'unico elemento di novità alla base della istanza. La difesa sottolinea che il collegio avrebbe dovuto analizzare tutti gli elementi favorevoli all'indagato dedotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Per quanto riguarda il primo motivo, l'ordinanza è adeguatamente motivata in ordine al giudizio di negativa personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ideato ed eseguito, dimostrando di poter gestire una serie di persone sul territorio russo, il sequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha diffusamente motivato sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua capacità criminale, attraverso la valutazione e valorizzazione della violenta e pervicace condotta posta in essere prima, durante e dopo il grave fatto delittuoso. Il Tribunale, inoltre, argomentando ampiamente in relazione alla negativa personalità dell'indagato, ha offerto una risposta a tutti i principali argomenti difensivi, finendo per affermare che questi sono da ritenersi del tutto insufficienti a superare la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Per quanto riguarda il pericolo di fuga, il giudice a quo ha chiarito, con motivazione logica, le ragioni per ritenere lo spostamento in Germania quale un tentativo di fuga, rientrato per poter allontanare da sé l'accusa di concorso nel sequestro di [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, in maniera coerente, ha valorizzato numerosi elementi, quali la disponibilità di denaro, le conoscenze in Russia e in Germania, la dimostrata capacità di utilizzare strumenti di comunicazione criptati, che, uniti agli altri argomenti sopra riportati, sono stati correttamente apprezzati per ritenere attuale il pericolo di fuga. 3. In ordine al secondo motivo, va detto che in numerosi passaggi l'ordinanza dimostra di confrontarsi in maniera coerente ed esaustiva con le ragioni dell'appello della difesa. Viene valutata la personalità di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la difesa ne sottolinei la sua incensuratezza, si motiva in ordine alle ragioni per le quali la concessione degli arresti 3domiciliari con braccialetto elettronico non costituisce scelta adeguata a contenere le descritte esigenze cautelari, si argomenta compiutamente in ordine al significato da dare al descritto viaggio in Germania e alle condotte poste in essere dopo la commissione del fatto. 4. Le considerazioni sin qui spese impongono il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente trovasi ristretto in stato di custodia cautelare, affinché questi provveda al suo inserimento nella cartella personale del detenuto. P.Q. P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi Ronlia, lì 2 Z 126...202.6 [OSCURATO:PERSONA] FUNZIOti R [OSCURATO:PERSONA] alca z 4
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