CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27509-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1890/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Benevento due intimazioni di pagamento notificate in data 27.11.2017, riferite a cartelle esattoriali emesse per crediti Iva relativi agli anni di imposta 1989 e 1990. 2. Il primo giudice ha rigettato il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello, rilevando che, non avendo l'Ufficio adempiuto l'onere dell'invio della raccomandata informativa, adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte nel caso in cui l'atto -nella fattispecie, le cartelle di pagamento - sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, la pretesa erariale doveva ritenersi estinta per intervenuta prescrizione. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. Ric. 2020 n. 27509 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di impugnazione si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973, in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nell'applicare al caso concreto l'art. 60 del D.P.R. 600/1073 e l'art. 140 c.p.c., richiamati dalla disciplina della notifica delle cartelle di pagamento solo nell'ipotesi di notifica a persona irreperibile. Nel diverso caso di specie di notifica eseguita a persona convivente si sarebbe dovuto applicare l'art. 139, comma 2 c.p.c., che non richiede la comunicazione della raccomandata informativa. Sostiene, inoltre, l'Ufficio ricorrente che in ogni caso la notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale non richiede la raccomandata informativa, in quanto trovano applicazione le norme in tema di servizio postale ordinario e non quelle dettate dalla I. 890/1982, sulle notificazioni eseguite dagli ufficiali giudiziari che si servono del servizio postale per l'attività notificatoria. Di conseguenza la notifica eseguita dall'Agenzia delle Entrate sarebbe valida e tempestiva. 2. Il motivo non è fondato. 3. Risulta dai atti di causa che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta tramite consegna del messo notificatore alla coniuge del contribuente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. 3.1. L'Ufficio non ha, quindi, provveduto direttamente alla notificazione per mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R 602/1973, ma si è avvalso dell'attività del messo notificatore. Non è, dunque, applicabile al caso di specie la copiosa giurisprudenza inerente alla c.d. Ric. 2020 n. 27509 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- notificazione in forma "semplificata", citata dal ricorrente (Cass. 12470/2020, 10037/2019, 28872/2018, 12839/2017, 12083/2016). 3.2. Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, l'art 26 del D.P.R. 602/1973 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che "Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto". 3.3 Dunque la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all'ad 139 cpc ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art 60 600/73. 3.4 Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti , l'ad 60 1 comma lett. b) bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso "il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata". La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Ric. 2020 n. 27509 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- 3.3. Questa disciplina risulta applicabile al caso di specie, dove la consegna è avvenuta da parte del messo notificatore alla convivente del contribuente, come affermato da questa Corte nella sentenza 2868/2017: <<In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte». Si tratta di un principio ribadito dalla sentenza 8700/2020, che riguardo all'art. 60 del D.P.R. 600/1973 afferma che <<Non incide sull'applicabilità dell'art. 60 la circostanza, dedotta dalla resistente, secondo cui le notifiche sono state effettuate al figlio del socio accomandatario della contribuente o a soggetti addetti alla ricezione degli atti presso la sede della società, atteso il comma 1, alla lettera b -bis, prescrive l'inoltro della raccomandata informativa ogni qual volta il consegnatario non è il destinatario dell'atto (da identificarsi, nel caso di specie, nel legale rappresentante - socio accomandatario - della società)» 4. Conclusivamente, la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi e il ricorso va, pertanto, respinto. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115. Ric. 2020 n. 27509 sez. MT - ud. 25-01-2022 -5- P.Q.M. La Corte; rigetta il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 5.200,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario; IVA E CAP da distrarsi al procuratore che se ne è dichiarato anticipatario. Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 gennaio