CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2022
Cassazione n. 17882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 433-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma, circonvallazione trionfale, n. 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 04/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. AurelianoGentilini conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale ordinario di Latina per procedere alla divisione del bene immobile in proprietà con quest'ultima, e sentire dichiarare la divisione giudiziale Ric. 2023 n. 00433 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 2 - del bene stesso, previa determinazione della consistenza attuale stabilita dal CTU. A sostegno della sua richiesta, l'attore premetteva di aver contratto matrimonio con la convenuta in data 13.10.2002 in regime di separazione dei beni; che il 27.07.2007 i coniugi avevano acquistato in parti uguali e indivise il diritto di piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili siti in Comune di Sabaudia; che era pendente tra loro il giudizio di separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Roma; che l'immobile oggetto di divisione non era la casa familiare. 1.1.Costituitasi, la convenuta [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la sospensione del giudizio di divisione exart. 295 cod. proc. civ. sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento di separazione ancora in corso. 1.2. Il giudice assegnatario del ricorso, con ordinanza del 23.07.2021 rigettava l'istanza di sospensione, e invitava le parti alla produzione in giudizio della documentazione specificamente indicata nella motivazione atta a provare la comproprietà o titolarità del diritto reale sull’immobile in causa. 1.3.La causa veniva nel frattempo assegnata ad altro giudice, il quale - con il provvedimento del 04.12.2022 qui impugnato, reso a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 29.11.2022 - revocando il provvedimento già emesso dal precedente giudice indata 23.07.2021, ritenute applicabili le norme sulla comunione legale dei beni tra coniugi, disponeva la sospensione necessaria del processo in attesa di definizione del procedimento di separazione giudiziale pendente, in quanto quest’ultimo rappresenta un fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Ric. 2023 n. 00433 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 3 - 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina in composizione monocratica emessa il 04.12.2022, con cui l'adìto giudicante ha disposto la sospensione del giudizio di divisione pendente innanzi ad esso, exart. 295 cod. proc. civ. 3. Il PM chiede disporsi la prosecuzione del giudizio, in quanto non andava ordinata al cuna sospensione del giudizio divisionale: stante il regime patrimoniale di separazione dei beni vigente fra le parti (risultante dallo stesso rogito di acquisto dell’immobile dividendo), il giudizio di separazione coniugale non è in alcun modo pregiudiziale al giudizio di scioglimento della comunione ordinaria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’unico motivo di ricorso è articolato in due diverse doglianze. 1.1. Con la prima, il ricorrente lamenta che la questione della sospensione del processo era stata già affrontata, risolta e decisa con ordinanza del 23.07.2021, mentre l'udienza del 29 novembre 2022 era stata fissata dal primo giudice per l'ammissione dei mezzi di prova: pertanto, l'ordinanza del 23.07.2021, a norma dell'art. 177, comma 3, n. 3) cod. proc. civ., è un'ordinanza per la quale la legge predispone uno speciale mezzo di reclamo, come tale non modificabile né revocabile: dunque, il secondo giudice non avrebbe potuto modificare il provvedimento del collega, impugnabile unicamente mediante regolamento necessario di competenza. 1.2. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato è, altresì, palesemente illegittimo per evidente contrasto con le evidenze processuali e le norme di diritto sostanziale che regolano la comunione dei beni e il regime patrimoniale della famiglia. Il regime patrimoniale scelto dai coniugi Vasco-Gentilini, infatti, era quello della separazione dei beni, come risulta dalla Ric. 2023 n. 00433 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 4 - documentazione in atti: pertanto, la disciplina applicabile all'immobile oggetto del processo è quella della comunione ordinaria, e non della comunione legale tra coniugi: di conseguenza, non ricorre alcuna necessità che giustifichi la sospensione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Latina, costituendo diritto di [OSCURATO:PERSONA] chiedere ed ottenere lo scioglimento della comunione con riferimento ai beni oggetti di oggetto di causa. 2. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. 2.1. Quanto alla prima doglianza, essa è inammissibile exart. 360- bis, comma 1, n. 1) cod. proc. civ.: come puntualmente rilevato dal P.M., questa Corte ha ripetutamente affermato che il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell'art. 42 cod. proc. civ., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede; questa disciplina non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo (Sez. 6 -3, n. 2984 del 2023; Cass. Sez. 3, n. 20344/2020; 19292/2005; 12749/2005; 1010/1997; 1916/1997; 898/1996. Sez. VI-1, 5645/2017. Sez. VI-2, 31694/2019. Sez. I, 6174/2005; 13126/2003; 15843/2000; 10736/2000; 3261/1997; 11596/1995. Sez. L, 14430/2004; 3125/2001; 6637/1992). Nel caso di specie, il diniego di sospensione reso in data 23.07.2022 ben poteva essere modificato o revocato dal (medesimo come da diverso) giudice. Ric. 2023 n. 00433 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 5 - 2.2. Quanto alla seconda doglianza, l’applicabilità della disciplina della comunione ordinaria presuppone il regime di separazione dei beni eletto dai coniugi (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3647 del 2004), come risulta nel caso di specie. Tale regime è estraneo alla logica di tutela e di pubblicità cui, invece , è improntata la disciplina della comunione legale tra coniugi, al la quale infatti è espressamente dedicata la Sez. III del Capo VI, Titolo VI, Libro I del cod. civ., incluso il suo scioglimento ex art. 191 cod. civ. Dunque, solo in relazione allo scioglimento della comunione legale si applica il principio di diritto espresso da questa Corte, e richiamato dall’ordinanza impugnata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 26/02/2010 -Rv. 611818 – 01, di recente conf. da: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1963 del 2016), in virtù del quale il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale) rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, benché non sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione: c onseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia. Nel caso di specie, risultando dall’atto notarile il regime di separazione dei beni tra i coniugi Vasco-Gentilini e, quindi, essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, non vi è ragione di sospendere il giudizio di divisione nell’attesa del giudicato sulla separazione giudiziale. 3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, rilevata l’insussistenza di cause di sospensione del processo pendente innanzi al Tribunale di Latina, dispone la prosecuzione del giudizio. Ric. 2023 n. 00433 sez. S2 -ud. 07-06-2023 - 6 - P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso,cassa il provvedimento impugnato e ordina la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al tribunale di Latina iscritto a