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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 1979

Cassazione n. 04533/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/4/1979 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14.2.2025, la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni, quattro mesi di reclusione e 50.000 euro di multa per i reati ascrittigli ai capi 1, 4 (in esso assorbito il capo 3), 7, 25 (in esso assorbito il capo 24), 29 (limitatamente alla carta di identità greca) e 31 (in esso assorbito il capo 30).

In particolare, l’imputato è stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 3 e 7 e la pena nei suoi confronti è stata rideterminata per i residui reati in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 25.000 euro di multa. 1.1 Quanto, ai reati per cui ha confermato la condanna, la Corte d’appello ha premesso che con l’atto di appello era stata chiesta l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]: - per il reato sub 25), sulla base del rilievo che la condotta dell’imputato – risoltasi nella sola ospitalità di una cittadina siriana per una notte – era stata una semplice attività di assistenza ad una persona in stato di bisogno, non finalizzata all’immigrazione clandestina e a procurare un’utilità all’associazione a delinquere contestata: - per i reati sub 29 e 31), sulla base del rilievo che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era consistita in un favore personale accordato ad [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto di ritirare e consegnare un plico postale, ma senza che egli avesse la consapevolezza del contenuto del plico stesso, al cui interno c’era il documento contraffatto che serviva a consentire l’ingresso di un cittadino siriano in uno stato europeo. 1.2 I giudici di secondo grado, quanto al reato di cui al capo 25), hanno evidenziato indiscutibili evidenze probatorie a carico dell'imputato, il quale: a) ha dato alloggio alla cittadina siriana per una notte in attesa della sua partenza per un Paese europeo, come provato dalle conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA]; b) dopo aver dato alloggio, le ha prestato ausilio nel corso del viaggio verso altri Paesi europei; in particolare, la donna, fermata a Firenze, alla richiesta di indicare una persona di sua fiducia aveva fatto contattare [OSCURATO:PERSONA], del cui numero telefonico disponeva; inoltre, la ragazza aveva ricevuto a Roma dall'imputato alcuni beni per il viaggio da affrontare; c) interpellato telefonicamente dalla Questura di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente affermato di non conoscere la donna e, subito dopo che la stessa era stata rilasciata, l’aveva chiamata per rassicurarla, avvisando [OSCURATO:PERSONA] dei contatti della donna con altre organizzazioni criminali per evitare di perdere l'affare.

Tali emergenze probatorie – ha rilevato la Corte d’appello – non sono smentite dalle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento all'udienza del 6.6.2023, né dai rilievi svolti nell'atto di appello, che poneva l'accento su una presunta contrarietà di [OSCURATO:PERSONA] a ospitare la ragazza.

Di conseguenza, è da ritenersi provata l'ipotesi accusatoria della partecipazione dell'imputato al reato con un fattivo supporto logistico e morale, come ampiamente comprovato dalle intercettazioni telefoniche che attestano continui scambi con [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di supportare la donna e di consentirle di realizzare il programma migratorio clandestino verso la Germania con falsi documenti di identità.

La Corte territoriale ha aggiunto che il contributo dell'imputato non può essere interpretato, come sostiene l'atto di appello, quale un pietoso ausilio verso un soggetto in stato di bisogno, anche in considerazione delle preoccupazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la ragazza si rivolgesse ad altri trafficanti.

La lettura combinata dell'intero compendio di intercettazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i correi rappresenta indiscutibilmente l'inserimento dell’imputato, quantomeno per questo segmento fattuale, in un'organizzazione capace di fornire ai clandestini nuove identità con l'uso di documenti contraffatti o un supporto logistico nel transito in Roma durante il viaggio migratorio verso altri paesi europei.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistenti sia l'aggravante di cui al comma 3, lett. d), dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che con l'imputato hanno concorso nel reato almeno altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia l'aggravante di cui al successivo comma 3- ter del fine di profitto, rivelato dalle conversazioni della donna con [OSCURATO:PERSONA] sulle rimesse di denaro già effettuate e sul futuro saldo all'organizzazione del suo compenso, rispetto a cui sussiste anche il necessario elemento soggettivo relativo a [OSCURATO:PERSONA], il quale in un colloquio intercettato chiede esplicitamente ad [OSCURATO:PERSONA] se l'organizzazione abbia già intascato o meno il denaro dalla donna. 1.3 Quanto ai reati di cui ai capi 29) e 31), la Corte d’appello ha evidenziato gli elementi da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il contenuto del pacco che aveva ricevuto in via [OSCURATO:PERSONA] 61 a Roma, laddove l’appellante ha solo genericamente protestato il suo difetto di conoscenza.

Infatti, le conversazioni intercettate comprovano che i correi avevano concertato una strategia per consentire a tale [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere la Germania con un documento di identità falso e per riscuotere così il prezzo pattuito con l‘organizzazione per aver favorito l’illegale ingresso dell’uomo in Italia.

In questo contesto, l'imputato era stato incaricato della ricezione del pacco contenente il documento falso nella piena consapevolezza del suo contenuto, avendo chiesto in cambio ad [OSCURATO:PERSONA] un compenso in denaro e avendo provveduto a nascondere in casa il documento, come emerge inequivocabilmente dalle conversazioni captate.

Quel documento, recuperato da [OSCURATO:PERSONA] nel nascondiglio indicato dall'imputato, era stato recapitato al destinatario, come risulta esplicitamente da una conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che elimina ogni possibilità di dubbio sia sulla consapevolezza del contenuto del pacco, sia sul contributo dato dall'imputato a questa operazione di immigrazione clandestina.

Ancora più evidente è stato - secondo la Corte d’appello - il contributo dell'imputato nella fase successiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a Ciampino e al suo rilascio, quando si era offerto di procacciare un'auto per accompagnarlo e si era assicurato che fosse fornito di un documento di identità contraffatto che gli consentisse di viaggiare in condizioni di apparente liceità.

Di conseguenza, sussiste la piena prova del reato ascritto all'imputato al capo 31) dell'imputazione per aver posto in essere atti diretti a procurare l'ingresso illegale del cittadino siriano [OSCURATO:PERSONA], clandestinamente transitato in Italia, verso un altro stato europeo.

Sussistono, altresì, l'aggravante di cui al comma 3, lett. d), dell'art. 12, per avere concorso nel reato almeno altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e l'aggravante di cui al successivo comma 3-ter, per il fine di profitto, rivelato dalle esplicite richieste dell'imputato ad [OSCURATO:PERSONA] di essere remunerato per la sua partecipazione alla operazione. 2.Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 12 d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al reato di cui al capo 25) e motivazione contraddittoria a causa di travisamento della prova.

Ribadisce che [OSCURATO:PERSONA], contattato da [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la sua contrarietà, ospitò [OSCURATO:PERSONA] per una notte a casa sua, e il mattino seguente, dopo che la donna gli aveva raccontato la propria situazione, le regalò, mosso a compassione, venti euro e una maglietta, lasciandole il suo numero di telefono.

Non si trattò, come ritiene la sentenza impugnata, di un fattivo supporto logistico, dal momento che il ricorrente era estraneo all’ingresso illegale in Italia della donna e al procacciamento del documento di identità.

L’ospitalità in casa era una forma di soccorso, rientrante perciò nella specifica ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi di condotta che non ebbe una concreta efficienza causale sull’attività diretta all’ingresso illegale dello straniero in Italia o verso un altro stato.

Il temporaneo ricovero della [OSCURATO:PERSONA] non sortì alcuna rilevanza rispetto al suo successivo ingresso in Svizzera e non incise sul programma criminoso degli altri imputati.

Peraltro, mentre la sentenza di primo grado aveva utilizzato l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione a delinquere come argomento per avvalorare il suo ruolo attivo anche nei reati-fine, la sentenza di secondo grado, pur escludendo il reato associativo, attribuisce il significato di partecipazione a condotte che, considerate in sé, non consentono una conclusione del genere.

La sentenza valorizza le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per desumerne una condotta di partecipazione del ricor rente al reato sotto forma di supporto morale.

Ma il concorso morale si sostanzia in un rafforzamento della condotta dell’autore materiale del reato, non di un terzo che non viene ritenuto concorrente.

In ogni caso, il contatto telefonico aveva solo lo scopo di fornire supporto umanitario alla donna, anche perché nessun trafficante lascerebbe ad un clandestino il proprio numero da contattare in caso di arresto.

I colloqui non contenevano alcuna indicazione concreta circa i profili logistici e organizzativi del transito di [OSCURATO:PERSONA] verso la Svizzera.

Anche i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire la condivisione di una strategia di commissione del reato, denotano invece una estraneità del ricorrente sia all’associazione che al singolo reato.

In subordine, il ricorso osserva che l’unica condotta materiale posta in essere dall’imputato - l’ospitalità della donna per una notte – potrebbe configurare l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto integrante non un favoreggiamento dell’espatrio, ma un aiuto alla permanenza in Italia. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 59 cod. pen., 12, commi 3, lett. d), 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle aggravanti del reato di cui al capo 25).

Il ricorso osserva che [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche con Reda, essendo peraltro del tutto estraneo al procacciamento della carta di identità falsificata: non ci sono, invece, telefonate con Reda, né telefonate con [OSCURATO:PERSONA] in cui vi siano accenni all’intervento di Reda.

Giacché l’art. 59, comma 2, cod. pen. pone a carico del concorrente solo le aggravanti da lui conosciute, la sentenza avrebbe dovuto spiegare su quali basi aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di concorrere con Reda, a maggior ragione in quanto la sentenza di secondo grado lo assolve dal reato associativo.

Anche per l’aggravante del fine di profitto, la sentenza trae la relativa prova da conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] che riguardano sostanzialmente il fine di profitto dell’associazione, ma non di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 81, 110, 648 cod. pen., 12 d.lgs n. 286 del 1998 e motivazione contraddittoria in relazione ai reati di cui ai capi 29) e 31).

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dell’ingresso del cittadino siriano [OSCURATO:PERSONA] – sostiene il ricorso – è limitato al ritiro del plico, contenente il documento contraffatto, presso il portiere dello stabile dove abitavano lui stesso e [OSCURATO:PERSONA].

Il plico era indirizzato ad [OSCURATO:PERSONA] e il suo ritiro da parte del ricorrente non ha agevolato il ricevimento da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo abitava insieme a [OSCURATO:PERSONA]: dunque, sotto il profilo materiale la condotta non ha in alcun modo favorito l’acquisizione di un oggetto, che il coimputato avrebbe comunque poi conseguito.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la prova della consapevolezza del contenuto del pacco è stata tratta dai giudici d’appello da una conversazione nella quale non si parla affatto di quanto collocato nel plico.

Per vero, si intuisce dalle intercettazioni che solo dopo il ritiro [OSCURATO:PERSONA] si rese conto del contenuto del pacco, quando la sua condotta di ricezione si era esaurita.

Peraltro, la stessa sentenza impugnata ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo 7 (favoreggiamento dell’ingresso di una famiglia irachena) sulla base del fatto che la conoscenza dell’attività illecita non era sufficiente per ritenere il coinvolgimento attivo nell’attività di immigrazione clandestina, sicché non si comprende perché, con motivazione illogica e contraddittoria, l’abbia poi ritenuto sussistente in una vicenda analoga.

Anche il riferimento dei giudici di appello alla telefonata in cui [OSCURATO:PERSONA] avanzerebbe la richiesta di essere pagato per il suo contributo non tiene conto che la stessa sentenza di primo grado aveva espressamente definito tale richiesta come uno “scherzo”.

In ogni caso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si esaurirebbe nella ricettazione del documento, non avendo egli avuto alcun ruolo attivo nei vari momenti della vicenda che vanno dall’ingresso del siriano in Italia alla sua uscita verso altro stato comunitario. 2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 59 cod. pen., 12, commi 3, lett. d), 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 nonché motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle aggravanti dei reati di cui ai capi 29 e 31).

La sentenza di primo grado non aveva in alcun modo motivato sulla sussistenza delle circostanze aggravanti, ma il fatto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato associativo le conferiva una tenuta logica formale.

Invece, la sentenza di secondo grado, che ha escluso per il ricorrente il reato associativo, non integra la motivazione e sull’aggravante della pluralità dei soggetti non spiega perché, avendo [OSCURATO:PERSONA] avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA], debba ritenersi che concorra consapevolmente anche con [OSCURATO:PERSONA], con il quale non ebbe alcun contatto e del quale non si parlò nemmeno nelle telefonate con [OSCURATO:PERSONA].

Anche sul fine di profitto, la sentenza ne motiva la sussistenza con il riferimento alla telefonata della richiesta di denaro, che, tuttavia, come già esposto nel terzo motivo, doveva considerarsi uno “scherzo”.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché propone una ricostruzione alternativa del fatto e della valutazione della prova, laddove la sentenza impugnata evidenzia emergenze probatorie corroborate dalle intercettazioni telefoniche, delle quali viene data una lettura assolutamente logica e coerente con l’assunto accusatorio, e dai riscontri di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.

1. Con il primo motivo – relativo alla responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condotta diretta a procurare illegalmente l’ingresso della cittadina siriana [OSCURATO:PERSONA] in Italia e di qui in Svizzera (capo 25) – si contesta che la condotta materiale attribuibile al ricorrente abbia integrato la fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998.

Non è in discussione, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] abbia ospitato la donna in casa sua per una notte e le abbia fornito una somma di denaro e alcuni indumenti prima della sua ripartenza, lasciandole peraltro il proprio numero di telefono sul quale fu successivamente contattato dalla Questura di Firenze che nel frattempo aveva fermato la [OSCURATO:PERSONA].

Senonché il ricorso oppone che l’imputato abbia accolto la donna nella propria abitazione unicamente a titolo di favore personale reso ad [OSCURATO:PERSONA] e che egli fece solo per compassione un modesto regalo alla cittadina siriana prima che lasciasse Roma.

Le censure si fondano in gran parte su una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e sono sostanzialmente reiterative dei motivi di appello su cui la sentenza impugnata ha reso una motivazione adeguata.

I giudici di appello hanno innanzitutto escluso che dai colloqui captati risulti che [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di sottrarsi alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e che aveva infine ceduto solo per la insistenza del suo interlocutore; emergeva, di contro, che il ricorrente, senza opporre alcunché, aveva subito dato appuntamento all’amico per incontrarlo con la donna e che costei aveva poi dormito a casa sua senza contrarietà alcuna.

La sentenza impugnata, inoltre, ha dato dettagliatamente conto del tenore delle conversazioni successive al controllo della [OSCURATO:PERSONA] a Firenze, da cui è risultato che [OSCURATO:PERSONA], per un verso, parlava con [OSCURATO:PERSONA] della situazione della donna, si preoccupava che potesse rivolgersi ad altri trafficanti, veniva messo a parte di questioni che riguardavano il pagamento del viaggio da parte della [OSCURATO:PERSONA], e, per l’altro, si metteva lui stesso in contatto con la donna, cercava di rassicurarla, la invitava ad affidarsi ad [OSCURATO:PERSONA] per il prosieguo del viaggio.

Di conseguenza, la Corte d’appello, in modo nient’affatto illogico o contraddittorio, ha reso congruamente ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito un fattivo e non occasionale contributo rispetto all’ingresso illegale in Italia della [OSCURATO:PERSONA], alla sua temporanea permanenza nel nostro territorio e al prosieguo del suo viaggio migratorio che l’avrebbe portata ad entrare illegalmente in un altro Stato confinante.

Come detto, il ricorso contrasta questa conclusione proponendo una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, e in particolare del significato da attribuire alle conversazioni telefoniche intercettate, per il tramite di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

In materia di intercettazioni telefoniche, tuttavia, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01).

In sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; per il generale inquadramento della questione sul punto v.

Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Nel caso di specie, invece, la lettura del testo delle telefonate, spesso trascritto integralmente nella sentenza di primo grado, autorizza ragionevolmente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici piuttosto che quella proposta dal difensore e, soprattutto, consente di escludere che sia stato arbitrariamente attribuito alle conversazioni intercettate un significato diverso da quello reale.

Ne discende che la sentenza impugnata, confermando la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per aver concorso nella commissione del reato di cui al capo 25) dell’imputazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di cui all'art. 12, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 è integrato non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonché, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri (Sez. 1, n. 37277 del 23/4/2015, Sclafani, Rv. 264564 - 01).

Sotto questo profilo, non ha pregio la prospettazione alternativa del ricorso di considerare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come scriminata ai sensi del comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 o, in subordine, come integrante la fattispecie di reato meno grave del comma 5 della stessa disposizione di legge.

Quanto alla prima ipotesi, la finalità “umanitaria” è esclusa in radice dal fatto che l’assistenza prestata dal ricorrente non si è arrestata all’accoglienza della straniera nella propria abitazione, ma si è estesa all’ulteriore fase dello spostamento della stessa lungo il territorio italiano per giungere alla sua destinazione finale cui era propedeutico l’ingresso illegale nel nostro Stato; peraltro, l’intera condotta di [OSCURATO:PERSONA] si è comunque consapevolmente innestata sull’azione di altri soggetti che si erano appena occupati di far entrare in Italia la donna in modo illegale, sicché nemmeno sussisterebbe la condizione di pregressa presenza dello straniero nel territorio dello Stato che è richiesta per l’operatività della scriminante.

E ciò a voler tacere del fatto che lo scopo di lucro è logicamente incompatibile con la finalità umanitaria.

Queste stesse considerazioni consentono di ritenere infondata anche la richiesta di una derubricazione del fatto attribuibile ad [OSCURATO:PERSONA] e la sua diversa qualificazione come favoreggiamento ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

In realtà, la condotta del ricorrente non era diretta a favorire la permanenza della [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità, mediante l'imposizione di condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico.

Si trattava, al contrario, di una condotta che confluiva in una azione collettiva diretta piuttosto a procurare alla donna l’ingresso illegale nel territorio di un altro Stato, sia pure tramite l’ingresso nel territorio italiano e il suo attraversamento.

Ciò vuol dire che opera la clausola di riserva presente nello stesso art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui quella di favoreggiamento della permanenza illegale è una condotta residuale, che non viene in questione ove sia posta in essere dall’autore del delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale (in Italia o in altro Stato) dello stesso straniero.

In ogni caso, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si differenzia da quella, meno grave, di cui al comma 5 del medesimo articolo perché sanziona la condotta agevolatrice della permanenza dei migranti irregolari nello Stato che si realizzi mediante l'attività di trasporto o di spostamento degli stessi all'interno del territorio nazionale (Sez. 1, n. 48005 del 23/9/2022, Abrha, Rv. 283859 - 01).

Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.

2. Conviene, a questo punto, completare l’esame dei motivi che concernono la responsabilità del ricorrente e prendere in considerazione il terzo motivo di ricorso relativo ai reati di cui ai capi 29 e 31) dell’imputazione, per poi riservare all’esito la valutazione delle censure attinenti alle circostanze aggravanti.

Anche in relazione a questa vicenda, le censure sono essenzialmente reiterative dei motivi d’appello, su cui i giudici di secondo grado hanno già reso una motivazione adeguata, desumendo dal contenuto delle conversazioni intercettate la ragionevole prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia del contenuto del pacco ritirato, sia del contributo fornito per il tramite della sua condotta alla operazione di immigrazione clandestina di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso sostiene, in primo luogo, che difetti la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del contenuto della busta sin dal momento in cui [OSCURATO:PERSONA] gli chiese di ritirarla, ma non si confronta con il tenore testuale delle conversazioni richiamate dalle sentenze di merito.

I colloqui intercorsi tra i due uomini fanno emergere che l’odierno ricorrente, dopo averlo ritirato, nascondeva in autonomia il plico (cioè, senza aver ricevuto disposizioni in proposito) in attesa che [OSCURATO:PERSONA] ne conseguisse la materiale disponibilità e che, senza che nulla gli fosse stato espressamente riferito da quest’ultimo, parllava con lui del fatto che conteneva un documento di identità contraffatto da consegnare a un terzo.

Anche il rilievo difensivo, secondo cui questa circostanza in ogni caso non integrerebbe il suo concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la ricezione del documento falso, fu attivamente coinvolto anche nella fase di successivo allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall’Italia verso la Germania nei termini – non contestati – che sono stati rimarcati dalla pronuncia impugnata.

Così adeguatamente ricostruito in sentenza il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in questione, ne risulta destituita di fondamento, in secondo luogo, anche la censura relativa alla irrilevanza della sua condotta materiale nella commissione dei reati contestati, per essersi egli limitato a prelevare un documento che avrebbe potuto essere successivamente ritirato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La responsabilità a titolo di concorso richiede che il concorrente intervenga nella serie degli atti che integrano l’elemento materiale del reato.

Nel caso di specie, il ricorrente ha posto in essere personalmente il fatto tipico di uno dei reati contestati (ricezione del bene di provenienza illecita) e, attraverso di esso, ha certamente arrecato un contributo diretto anche alla realizzazione del reato concorrente.

La considerazione che la sua partecipazione fosse astrattamente intercambiabile non esclude che egli rese un apporto materiale efficiente alla condotta collettiva (del resto, non a caso, il contributo di più persone alla realizzazione di un reato, che non sia previsto dalla fattispecie tipica e sia contingente, è generalmente definito concorso “eventuale”).

In definitiva, deve ritenersi che le censure relative alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 29) e 31) dell’imputazione non vadano oltre la riproposizione di questioni già dichiarate infondate dalla Corte d’appello con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, che il ricorrente non arriva a confutare con elementi nuovi e diversi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Anche il terzo motivo, pertanto, deve essere disatteso.

3. Possono essere trattati congiuntamente, infine, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ambedue attinenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998.

In relazione ad entrambe le vicende per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, sono state contestate le circostanze aggravanti previsti dal comma 3, lett. d), e dal comma 3-ter, lett. b), del predetto art. 12.

Per quello che riguarda la prima aggravante, i capi di imputazione, per vero, non individuano precisamente quale delle diverse ipotesi previste dall’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 sia stata contestata.

La sentenza impugnata si sofferma su quella del numero delle persone che hanno commesso il reato e conseguentemente anche il ricorso appunta le sue critiche sul riconoscimento dell’aggravante in tale declinazione.

Ma il citato art. 12, comma 3, lett. d), prevederebbe anche l’ipotesi aggravata dell’utilizzo di documenti contraffatti, che nel caso di specie sono stati concretamente utilizzati e sono stati specificamente indicati nei capi di imputazione.

In ogni caso, la circostanza – evidenziata nel ricorso – che non risulti la prova dei contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’altro dei due coimputati nei reati che non sia [OSCURATO:PERSONA], non è di per sé decisiva, perché il concorso nel reato non richiede necessariamente un collegamento materiale tra i concorrenti.

Peraltro, deve ritenersi che la circostanza aggravante dell’essere stato il fatto commesso “da tre o più persone in concorso tra loro” – come già affermato per le omologhe circostanze aggravanti di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/5/2017, Giliberto, Rv. 271126 – 01; Sez. 1, n. 48726 del 19/5/2011, Semeraro, Rv. 252044 - 01) e di cui all’art. 628, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 2, n. 36926 del 4/7/2018, Sabatino, Rv. 273521 – 01; Sez. 2, n. 31199 del 19/6/2014, Posteraro, Rv. 259987 - 01) – abbia natura oggettiva e, come tale, si comunichi a tutti coloro che concorrono nel reato, non richiedendo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa.

Di conseguenza, è sufficiente che sia rispettato il criterio di attribuzione psicologica desumibile dagli artt. 59, comma secondo, e 118 cod. pen., sicché l’aggravante è attribuibile a tutti i correi che quantomeno l’abbiano ignorata per colpa.

Per quel che riguarda la seconda aggravante del fine di profitto, è da premettere che si tratti, invece, di circostanza che ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta (Sez. 1, n. 35510 del 30/5/2019, Fantini, Rv. 276613 - 02).

In linea generale, la comunicabilità dell’applicazione del motivo a delinquere al concorrente richiede che si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente stesso e che tale consapevolezza non abbia dissuaso quest’ultimo dalla collaborazione, perché in tal modo il motivo a delinquere viene reso oggettivo (si veda diffusamente, a tal proposito, Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

In definitiva, là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non lo condivida, il fine viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove garantisca la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente al compartecipe.

Quanto significa che il concorrente nel reato, che eventualmente non condivida con il coautore la finalità, può rispondere del reato aggravato quando sia consapevole della finalità del compartecipe, ovvero si sia specificamente rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e, pur non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti.

Ciò premesso, per il reato di cui al capo 25) emerge palesemente dalle intercettazioni la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’utilità di tipo economico collegata al favoreggiamento dell’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA].

Nella conversazione progr. 3841, [OSCURATO:PERSONA], che viene informato da [OSCURATO:PERSONA] circa lo sviluppo del percorso della donna verso la sua meta estera, raccomanda al ricorrente di ricordarle che, ove decidesse di rivolgersi a quello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] chiama “un altro trafficante”, perderebbe il denaro che è stato pagato per il suo ingresso illegale.

I giudici di merito hanno ritenuto in modo congruo, pertanto, che dal tenore di tale colloquio possa trarsi la dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] era ben conscio di mettere la sua azione a disposizione di persone o dedite al trasporto di immigrati clandestini e di essere parte di un meccanismo che si fondava sul fine di profitto ricavato da un complesso di attività illecite dirette a procurare l’ingresso in Italia a stranieri in posizione irregolare.

Quanto, poi, al reato di cui al capo 31), deve tenersi conto che la vicenda dell’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA] seguì soltanto di pochissimi giorni quella dell’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA].

La sua valutazione, pertanto, deve essere condotta alla luce del fatto che, pressoché contestualmente, [OSCURATO:PERSONA] si era occupato delle questioni riguardanti il transito in Italia di una cittadina straniera irregolare, poi avviata verso l’ingresso illegale in un altro Stato europeo, con la consapevolezza di operare in un contesto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina fondato sul perseguimento di un vantaggio di tipo economico- patrimoniale di chi lo praticava.

Le emergenze processuali, cioè, hanno comprovato che l’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA] in Italia e poi in territorio tedesco avvenne in attuazione di un piano criminoso nel quale il ricorrente era investito di un compito specifico, in modo coordinato con altre persone, non tutte identificate secondo l’imputazione.

Di conseguenza, non è manifestamente illogico né ritenere che [OSCURATO:PERSONA] era quantomeno consapevole del profitto economico del trasporto, né, pur in mancanza di una prova diretta a suo carico,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/4/1979 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14.2.2025, la Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni, quattro mesi di reclusione e 50.000 euro di multa per i reati ascrittigli ai capi 1, 4 (in esso assorbito il capo 3), 7, 25 (in esso assorbito il capo 24), 29 (limitatamente alla carta di identità greca) e 31 (in esso assorbito il capo 30). In particolare, l’imputato è stato assolto dai reati di cui ai capi 1, 3 e 7 e la pena nei suoi confronti è stata rideterminata per i residui reati in cinque anni, quattro mesi di reclusione e 25.000 euro di multa. 1.1 Quanto, ai reati per cui ha confermato la condanna, la Corte d’appello ha premesso che con l’atto di appello era stata chiesta l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]: - per il reato sub 25), sulla base del rilievo che la condotta dell’imputato – risoltasi nella sola ospitalità di una cittadina siriana per una notte – era stata una semplice attività di assistenza ad una persona in stato di bisogno, non finalizzata all’immigrazione clandestina e a procurare un’utilità all’associazione a delinquere contestata: - per i reati sub 29 e 31), sulla base del rilievo che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era consistita in un favore personale accordato ad [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto di ritirare e consegnare un plico postale, ma senza che egli avesse la consapevolezza del contenuto del plico stesso, al cui interno c’era il documento contraffatto che serviva a consentire l’ingresso di un cittadino siriano in uno stato europeo. 1.2 I giudici di secondo grado, quanto al reato di cui al capo 25), hanno evidenziato indiscutibili evidenze probatorie a carico dell'imputato, il quale: a) ha dato alloggio alla cittadina siriana per una notte in attesa della sua partenza per un Paese europeo, come provato dalle conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA]; b) dopo aver dato alloggio, le ha prestato ausilio nel corso del viaggio verso altri Paesi europei; in particolare, la donna, fermata a Firenze, alla richiesta di indicare una persona di sua fiducia aveva fatto contattare [OSCURATO:PERSONA], del cui numero telefonico disponeva; inoltre, la ragazza aveva ricevuto a Roma dall'imputato alcuni beni per il viaggio da affrontare; c) interpellato telefonicamente dalla Questura di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] aveva falsamente affermato di non conoscere la donna e, subito dopo che la stessa era stata rilasciata, l’aveva chiamata per rassicurarla, avvisando [OSCURATO:PERSONA] dei contatti della donna con altre organizzazioni criminali per evitare di perdere l'affare. Tali emergenze probatorie – ha rilevato la Corte d’appello – non sono smentite dalle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento all'udienza del 6.6.2023, né dai rilievi svolti nell'atto di appello, che poneva l'accento su una presunta contrarietà di [OSCURATO:PERSONA] a ospitare la ragazza. Di conseguenza, è da ritenersi provata l'ipotesi accusatoria della partecipazione dell'imputato al reato con un fattivo supporto logistico e morale, come ampiamente comprovato dalle intercettazioni telefoniche che attestano continui scambi con [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di supportare la donna e di consentirle di realizzare il programma migratorio clandestino verso la Germania con falsi documenti di identità. La Corte territoriale ha aggiunto che il contributo dell'imputato non può essere interpretato, come sostiene l'atto di appello, quale un pietoso ausilio verso un soggetto in stato di bisogno, anche in considerazione delle preoccupazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la ragazza si rivolgesse ad altri trafficanti. La lettura combinata dell'intero compendio di intercettazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i correi rappresenta indiscutibilmente l'inserimento dell’imputato, quantomeno per questo segmento fattuale, in un'organizzazione capace di fornire ai clandestini nuove identità con l'uso di documenti contraffatti o un supporto logistico nel transito in Roma durante il viaggio migratorio verso altri paesi europei. I giudici di secondo grado hanno ritenuto sussistenti sia l'aggravante di cui al comma 3, lett. d), dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che con l'imputato hanno concorso nel reato almeno altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sia l'aggravante di cui al successivo comma 3- ter del fine di profitto, rivelato dalle conversazioni della donna con [OSCURATO:PERSONA] sulle rimesse di denaro già effettuate e sul futuro saldo all'organizzazione del suo compenso, rispetto a cui sussiste anche il necessario elemento soggettivo relativo a [OSCURATO:PERSONA], il quale in un colloquio intercettato chiede esplicitamente ad [OSCURATO:PERSONA] se l'organizzazione abbia già intascato o meno il denaro dalla donna. 1.3 Quanto ai reati di cui ai capi 29) e 31), la Corte d’appello ha evidenziato gli elementi da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse il contenuto del pacco che aveva ricevuto in via [OSCURATO:PERSONA] 61 a Roma, laddove l’appellante ha solo genericamente protestato il suo difetto di conoscenza. Infatti, le conversazioni intercettate comprovano che i correi avevano concertato una strategia per consentire a tale [OSCURATO:PERSONA] di raggiungere la Germania con un documento di identità falso e per riscuotere così il prezzo pattuito con l‘organizzazione per aver favorito l’illegale ingresso dell’uomo in Italia. In questo contesto, l'imputato era stato incaricato della ricezione del pacco contenente il documento falso nella piena consapevolezza del suo contenuto, avendo chiesto in cambio ad [OSCURATO:PERSONA] un compenso in denaro e avendo provveduto a nascondere in casa il documento, come emerge inequivocabilmente dalle conversazioni captate. Quel documento, recuperato da [OSCURATO:PERSONA] nel nascondiglio indicato dall'imputato, era stato recapitato al destinatario, come risulta esplicitamente da una conversazione tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che elimina ogni possibilità di dubbio sia sulla consapevolezza del contenuto del pacco, sia sul contributo dato dall'imputato a questa operazione di immigrazione clandestina. Ancora più evidente è stato - secondo la Corte d’appello - il contributo dell'imputato nella fase successiva all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] a Ciampino e al suo rilascio, quando si era offerto di procacciare un'auto per accompagnarlo e si era assicurato che fosse fornito di un documento di identità contraffatto che gli consentisse di viaggiare in condizioni di apparente liceità. Di conseguenza, sussiste la piena prova del reato ascritto all'imputato al capo 31) dell'imputazione per aver posto in essere atti diretti a procurare l'ingresso illegale del cittadino siriano [OSCURATO:PERSONA], clandestinamente transitato in Italia, verso un altro stato europeo. Sussistono, altresì, l'aggravante di cui al comma 3, lett. d), dell'art. 12, per avere concorso nel reato almeno altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), e l'aggravante di cui al successivo comma 3-ter, per il fine di profitto, rivelato dalle esplicite richieste dell'imputato ad [OSCURATO:PERSONA] di essere remunerato per la sua partecipazione alla operazione. 2.Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 81, 110 cod. pen., 12 d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al reato di cui al capo 25) e motivazione contraddittoria a causa di travisamento della prova. Ribadisce che [OSCURATO:PERSONA], contattato da [OSCURATO:PERSONA] e nonostante la sua contrarietà, ospitò [OSCURATO:PERSONA] per una notte a casa sua, e il mattino seguente, dopo che la donna gli aveva raccontato la propria situazione, le regalò, mosso a compassione, venti euro e una maglietta, lasciandole il suo numero di telefono. Non si trattò, come ritiene la sentenza impugnata, di un fattivo supporto logistico, dal momento che il ricorrente era estraneo all’ingresso illegale in Italia della donna e al procacciamento del documento di identità. L’ospitalità in casa era una forma di soccorso, rientrante perciò nella specifica ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, trattandosi di condotta che non ebbe una concreta efficienza causale sull’attività diretta all’ingresso illegale dello straniero in Italia o verso un altro stato. Il temporaneo ricovero della [OSCURATO:PERSONA] non sortì alcuna rilevanza rispetto al suo successivo ingresso in Svizzera e non incise sul programma criminoso degli altri imputati. Peraltro, mentre la sentenza di primo grado aveva utilizzato l’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione a delinquere come argomento per avvalorare il suo ruolo attivo anche nei reati-fine, la sentenza di secondo grado, pur escludendo il reato associativo, attribuisce il significato di partecipazione a condotte che, considerate in sé, non consentono una conclusione del genere. La sentenza valorizza le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per desumerne una condotta di partecipazione del ricor rente al reato sotto forma di supporto morale. Ma il concorso morale si sostanzia in un rafforzamento della condotta dell’autore materiale del reato, non di un terzo che non viene ritenuto concorrente. In ogni caso, il contatto telefonico aveva solo lo scopo di fornire supporto umanitario alla donna, anche perché nessun trafficante lascerebbe ad un clandestino il proprio numero da contattare in caso di arresto. I colloqui non contenevano alcuna indicazione concreta circa i profili logistici e organizzativi del transito di [OSCURATO:PERSONA] verso la Svizzera. Anche i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lungi dal costituire la condivisione di una strategia di commissione del reato, denotano invece una estraneità del ricorrente sia all’associazione che al singolo reato. In subordine, il ricorso osserva che l’unica condotta materiale posta in essere dall’imputato - l’ospitalità della donna per una notte – potrebbe configurare l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto integrante non un favoreggiamento dell’espatrio, ma un aiuto alla permanenza in Italia. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 59 cod. pen., 12, commi 3, lett. d), 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle aggravanti del reato di cui al capo 25). Il ricorso osserva che [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche con Reda, essendo peraltro del tutto estraneo al procacciamento della carta di identità falsificata: non ci sono, invece, telefonate con Reda, né telefonate con [OSCURATO:PERSONA] in cui vi siano accenni all’intervento di Reda. Giacché l’art. 59, comma 2, cod. pen. pone a carico del concorrente solo le aggravanti da lui conosciute, la sentenza avrebbe dovuto spiegare su quali basi aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di concorrere con Reda, a maggior ragione in quanto la sentenza di secondo grado lo assolve dal reato associativo. Anche per l’aggravante del fine di profitto, la sentenza trae la relativa prova da conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] che riguardano sostanzialmente il fine di profitto dell’associazione, ma non di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 81, 110, 648 cod. pen., 12 d.lgs n. 286 del 1998 e motivazione contraddittoria in relazione ai reati di cui ai capi 29) e 31). Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dell’ingresso del cittadino siriano [OSCURATO:PERSONA] – sostiene il ricorso – è limitato al ritiro del plico, contenente il documento contraffatto, presso il portiere dello stabile dove abitavano lui stesso e [OSCURATO:PERSONA]. Il plico era indirizzato ad [OSCURATO:PERSONA] e il suo ritiro da parte del ricorrente non ha agevolato il ricevimento da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che in quel periodo abitava insieme a [OSCURATO:PERSONA]: dunque, sotto il profilo materiale la condotta non ha in alcun modo favorito l’acquisizione di un oggetto, che il coimputato avrebbe comunque poi conseguito. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la prova della consapevolezza del contenuto del pacco è stata tratta dai giudici d’appello da una conversazione nella quale non si parla affatto di quanto collocato nel plico. Per vero, si intuisce dalle intercettazioni che solo dopo il ritiro [OSCURATO:PERSONA] si rese conto del contenuto del pacco, quando la sua condotta di ricezione si era esaurita. Peraltro, la stessa sentenza impugnata ha assolto il ricorrente dal reato di cui al capo 7 (favoreggiamento dell’ingresso di una famiglia irachena) sulla base del fatto che la conoscenza dell’attività illecita non era sufficiente per ritenere il coinvolgimento attivo nell’attività di immigrazione clandestina, sicché non si comprende perché, con motivazione illogica e contraddittoria, l’abbia poi ritenuto sussistente in una vicenda analoga. Anche il riferimento dei giudici di appello alla telefonata in cui [OSCURATO:PERSONA] avanzerebbe la richiesta di essere pagato per il suo contributo non tiene conto che la stessa sentenza di primo grado aveva espressamente definito tale richiesta come uno “scherzo”. In ogni caso, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si esaurirebbe nella ricettazione del documento, non avendo egli avuto alcun ruolo attivo nei vari momenti della vicenda che vanno dall’ingresso del siriano in Italia alla sua uscita verso altro stato comunitario. 2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 59 cod. pen., 12, commi 3, lett. d), 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 nonché motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle aggravanti dei reati di cui ai capi 29 e 31). La sentenza di primo grado non aveva in alcun modo motivato sulla sussistenza delle circostanze aggravanti, ma il fatto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato associativo le conferiva una tenuta logica formale. Invece, la sentenza di secondo grado, che ha escluso per il ricorrente il reato associativo, non integra la motivazione e sull’aggravante della pluralità dei soggetti non spiega perché, avendo [OSCURATO:PERSONA] avuto contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA], debba ritenersi che concorra consapevolmente anche con [OSCURATO:PERSONA], con il quale non ebbe alcun contatto e del quale non si parlò nemmeno nelle telefonate con [OSCURATO:PERSONA]. Anche sul fine di profitto, la sentenza ne motiva la sussistenza con il riferimento alla telefonata della richiesta di denaro, che, tuttavia, come già esposto nel terzo motivo, doveva considerarsi uno “scherzo”. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.10.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché propone una ricostruzione alternativa del fatto e della valutazione della prova, laddove la sentenza impugnata evidenzia emergenze probatorie corroborate dalle intercettazioni telefoniche, delle quali viene data una lettura assolutamente logica e coerente con l’assunto accusatorio, e dai riscontri di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Con il primo motivo – relativo alla responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condotta diretta a procurare illegalmente l’ingresso della cittadina siriana [OSCURATO:PERSONA] in Italia e di qui in Svizzera (capo 25) – si contesta che la condotta materiale attribuibile al ricorrente abbia integrato la fattispecie di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998. Non è in discussione, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] abbia ospitato la donna in casa sua per una notte e le abbia fornito una somma di denaro e alcuni indumenti prima della sua ripartenza, lasciandole peraltro il proprio numero di telefono sul quale fu successivamente contattato dalla Questura di Firenze che nel frattempo aveva fermato la [OSCURATO:PERSONA]. Senonché il ricorso oppone che l’imputato abbia accolto la donna nella propria abitazione unicamente a titolo di favore personale reso ad [OSCURATO:PERSONA] e che egli fece solo per compassione un modesto regalo alla cittadina siriana prima che lasciasse Roma. Le censure si fondano in gran parte su una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e sono sostanzialmente reiterative dei motivi di appello su cui la sentenza impugnata ha reso una motivazione adeguata. I giudici di appello hanno innanzitutto escluso che dai colloqui captati risulti che [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di sottrarsi alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e che aveva infine ceduto solo per la insistenza del suo interlocutore; emergeva, di contro, che il ricorrente, senza opporre alcunché, aveva subito dato appuntamento all’amico per incontrarlo con la donna e che costei aveva poi dormito a casa sua senza contrarietà alcuna. La sentenza impugnata, inoltre, ha dato dettagliatamente conto del tenore delle conversazioni successive al controllo della [OSCURATO:PERSONA] a Firenze, da cui è risultato che [OSCURATO:PERSONA], per un verso, parlava con [OSCURATO:PERSONA] della situazione della donna, si preoccupava che potesse rivolgersi ad altri trafficanti, veniva messo a parte di questioni che riguardavano il pagamento del viaggio da parte della [OSCURATO:PERSONA], e, per l’altro, si metteva lui stesso in contatto con la donna, cercava di rassicurarla, la invitava ad affidarsi ad [OSCURATO:PERSONA] per il prosieguo del viaggio. Di conseguenza, la Corte d’appello, in modo nient’affatto illogico o contraddittorio, ha reso congruamente ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito un fattivo e non occasionale contributo rispetto all’ingresso illegale in Italia della [OSCURATO:PERSONA], alla sua temporanea permanenza nel nostro territorio e al prosieguo del suo viaggio migratorio che l’avrebbe portata ad entrare illegalmente in un altro Stato confinante. Come detto, il ricorso contrasta questa conclusione proponendo una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, e in particolare del significato da attribuire alle conversazioni telefoniche intercettate, per il tramite di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. In materia di intercettazioni telefoniche, tuttavia, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). In sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; per il generale inquadramento della questione sul punto v. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Nel caso di specie, invece, la lettura del testo delle telefonate, spesso trascritto integralmente nella sentenza di primo grado, autorizza ragionevolmente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici piuttosto che quella proposta dal difensore e, soprattutto, consente di escludere che sia stato arbitrariamente attribuito alle conversazioni intercettate un significato diverso da quello reale. Ne discende che la sentenza impugnata, confermando la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per aver concorso nella commissione del reato di cui al capo 25) dell’imputazione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il delitto di cui all'art. 12, terzo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 è integrato non solo dalle condotte specificamente finalizzate a consentire l'arrivo in Italia degli stranieri in posizione irregolare, ma anche da quelle, immediatamente successive, intese a garantire il buon esito dell'operazione, la sottrazione ai controlli della polizia e l'avvio dei clandestini verso la località di destinazione, nonché, in genere, da tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione collegabili all'ingresso degli stranieri (Sez. 1, n. 37277 del 23/4/2015, Sclafani, Rv. 264564 - 01). Sotto questo profilo, non ha pregio la prospettazione alternativa del ricorso di considerare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come scriminata ai sensi del comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 o, in subordine, come integrante la fattispecie di reato meno grave del comma 5 della stessa disposizione di legge. Quanto alla prima ipotesi, la finalità “umanitaria” è esclusa in radice dal fatto che l’assistenza prestata dal ricorrente non si è arrestata all’accoglienza della straniera nella propria abitazione, ma si è estesa all’ulteriore fase dello spostamento della stessa lungo il territorio italiano per giungere alla sua destinazione finale cui era propedeutico l’ingresso illegale nel nostro Stato; peraltro, l’intera condotta di [OSCURATO:PERSONA] si è comunque consapevolmente innestata sull’azione di altri soggetti che si erano appena occupati di far entrare in Italia la donna in modo illegale, sicché nemmeno sussisterebbe la condizione di pregressa presenza dello straniero nel territorio dello Stato che è richiesta per l’operatività della scriminante. E ciò a voler tacere del fatto che lo scopo di lucro è logicamente incompatibile con la finalità umanitaria. Queste stesse considerazioni consentono di ritenere infondata anche la richiesta di una derubricazione del fatto attribuibile ad [OSCURATO:PERSONA] e la sua diversa qualificazione come favoreggiamento ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. In realtà, la condotta del ricorrente non era diretta a favorire la permanenza della [OSCURATO:PERSONA] sul territorio nazionale al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità, mediante l'imposizione di condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico. Si trattava, al contrario, di una condotta che confluiva in una azione collettiva diretta piuttosto a procurare alla donna l’ingresso illegale nel territorio di un altro Stato, sia pure tramite l’ingresso nel territorio italiano e il suo attraversamento. Ciò vuol dire che opera la clausola di riserva presente nello stesso art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui quella di favoreggiamento della permanenza illegale è una condotta residuale, che non viene in questione ove sia posta in essere dall’autore del delitto di favoreggiamento dell’ingresso illegale (in Italia o in altro Stato) dello stesso straniero. In ogni caso, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si differenzia da quella, meno grave, di cui al comma 5 del medesimo articolo perché sanziona la condotta agevolatrice della permanenza dei migranti irregolari nello Stato che si realizzi mediante l'attività di trasporto o di spostamento degli stessi all'interno del territorio nazionale (Sez. 1, n. 48005 del 23/9/2022, Abrha, Rv. 283859 - 01). Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso. 2. Conviene, a questo punto, completare l’esame dei motivi che concernono la responsabilità del ricorrente e prendere in considerazione il terzo motivo di ricorso relativo ai reati di cui ai capi 29 e 31) dell’imputazione, per poi riservare all’esito la valutazione delle censure attinenti alle circostanze aggravanti. Anche in relazione a questa vicenda, le censure sono essenzialmente reiterative dei motivi d’appello, su cui i giudici di secondo grado hanno già reso una motivazione adeguata, desumendo dal contenuto delle conversazioni intercettate la ragionevole prova della consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] sia del contenuto del pacco ritirato, sia del contributo fornito per il tramite della sua condotta alla operazione di immigrazione clandestina di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso sostiene, in primo luogo, che difetti la prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del contenuto della busta sin dal momento in cui [OSCURATO:PERSONA] gli chiese di ritirarla, ma non si confronta con il tenore testuale delle conversazioni richiamate dalle sentenze di merito. I colloqui intercorsi tra i due uomini fanno emergere che l’odierno ricorrente, dopo averlo ritirato, nascondeva in autonomia il plico (cioè, senza aver ricevuto disposizioni in proposito) in attesa che [OSCURATO:PERSONA] ne conseguisse la materiale disponibilità e che, senza che nulla gli fosse stato espressamente riferito da quest’ultimo, parllava con lui del fatto che conteneva un documento di identità contraffatto da consegnare a un terzo. Anche il rilievo difensivo, secondo cui questa circostanza in ogni caso non integrerebbe il suo concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di [OSCURATO:PERSONA], non tiene conto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la ricezione del documento falso, fu attivamente coinvolto anche nella fase di successivo allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall’Italia verso la Germania nei termini – non contestati – che sono stati rimarcati dalla pronuncia impugnata. Così adeguatamente ricostruito in sentenza il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in questione, ne risulta destituita di fondamento, in secondo luogo, anche la censura relativa alla irrilevanza della sua condotta materiale nella commissione dei reati contestati, per essersi egli limitato a prelevare un documento che avrebbe potuto essere successivamente ritirato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La responsabilità a titolo di concorso richiede che il concorrente intervenga nella serie degli atti che integrano l’elemento materiale del reato. Nel caso di specie, il ricorrente ha posto in essere personalmente il fatto tipico di uno dei reati contestati (ricezione del bene di provenienza illecita) e, attraverso di esso, ha certamente arrecato un contributo diretto anche alla realizzazione del reato concorrente. La considerazione che la sua partecipazione fosse astrattamente intercambiabile non esclude che egli rese un apporto materiale efficiente alla condotta collettiva (del resto, non a caso, il contributo di più persone alla realizzazione di un reato, che non sia previsto dalla fattispecie tipica e sia contingente, è generalmente definito concorso “eventuale”). In definitiva, deve ritenersi che le censure relative alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 29) e 31) dell’imputazione non vadano oltre la riproposizione di questioni già dichiarate infondate dalla Corte d’appello con motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, che il ricorrente non arriva a confutare con elementi nuovi e diversi che possano indurre a modificare la precedente decisione. Anche il terzo motivo, pertanto, deve essere disatteso. 3. Possono essere trattati congiuntamente, infine, il secondo e il quarto motivo di ricorso, ambedue attinenti alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. In relazione ad entrambe le vicende per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, sono state contestate le circostanze aggravanti previsti dal comma 3, lett. d), e dal comma 3-ter, lett. b), del predetto art. 12. Per quello che riguarda la prima aggravante, i capi di imputazione, per vero, non individuano precisamente quale delle diverse ipotesi previste dall’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998 sia stata contestata. La sentenza impugnata si sofferma su quella del numero delle persone che hanno commesso il reato e conseguentemente anche il ricorso appunta le sue critiche sul riconoscimento dell’aggravante in tale declinazione. Ma il citato art. 12, comma 3, lett. d), prevederebbe anche l’ipotesi aggravata dell’utilizzo di documenti contraffatti, che nel caso di specie sono stati concretamente utilizzati e sono stati specificamente indicati nei capi di imputazione. In ogni caso, la circostanza – evidenziata nel ricorso – che non risulti la prova dei contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’altro dei due coimputati nei reati che non sia [OSCURATO:PERSONA], non è di per sé decisiva, perché il concorso nel reato non richiede necessariamente un collegamento materiale tra i concorrenti. Peraltro, deve ritenersi che la circostanza aggravante dell’essere stato il fatto commesso “da tre o più persone in concorso tra loro” – come già affermato per le omologhe circostanze aggravanti di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 4, n. 27523 del 10/5/2017, Giliberto, Rv. 271126 – 01; Sez. 1, n. 48726 del 19/5/2011, Semeraro, Rv. 252044 - 01) e di cui all’art. 628, comma primo, n. 3), cod. pen. (Sez. 2, n. 36926 del 4/7/2018, Sabatino, Rv. 273521 – 01; Sez. 2, n. 31199 del 19/6/2014, Posteraro, Rv. 259987 - 01) – abbia natura oggettiva e, come tale, si comunichi a tutti coloro che concorrono nel reato, non richiedendo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa. Di conseguenza, è sufficiente che sia rispettato il criterio di attribuzione psicologica desumibile dagli artt. 59, comma secondo, e 118 cod. pen., sicché l’aggravante è attribuibile a tutti i correi che quantomeno l’abbiano ignorata per colpa. Per quel che riguarda la seconda aggravante del fine di profitto, è da premettere che si tratti, invece, di circostanza che ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta (Sez. 1, n. 35510 del 30/5/2019, Fantini, Rv. 276613 - 02). In linea generale, la comunicabilità dell’applicazione del motivo a delinquere al concorrente richiede che si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente stesso e che tale consapevolezza non abbia dissuaso quest’ultimo dalla collaborazione, perché in tal modo il motivo a delinquere viene reso oggettivo (si veda diffusamente, a tal proposito, Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). In definitiva, là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal concorrente che non lo condivida, il fine viene a far parte della rappresentazione ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove garantisca la sua collaborazione nella consapevolezza della condizione inerente al compartecipe. Quanto significa che il concorrente nel reato, che eventualmente non condivida con il coautore la finalità, può rispondere del reato aggravato quando sia consapevole della finalità del compartecipe, ovvero si sia specificamente rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e, pur non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti. Ciò premesso, per il reato di cui al capo 25) emerge palesemente dalle intercettazioni la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’utilità di tipo economico collegata al favoreggiamento dell’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA]. Nella conversazione progr. 3841, [OSCURATO:PERSONA], che viene informato da [OSCURATO:PERSONA] circa lo sviluppo del percorso della donna verso la sua meta estera, raccomanda al ricorrente di ricordarle che, ove decidesse di rivolgersi a quello che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] chiama “un altro trafficante”, perderebbe il denaro che è stato pagato per il suo ingresso illegale. I giudici di merito hanno ritenuto in modo congruo, pertanto, che dal tenore di tale colloquio possa trarsi la dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] era ben conscio di mettere la sua azione a disposizione di persone o dedite al trasporto di immigrati clandestini e di essere parte di un meccanismo che si fondava sul fine di profitto ricavato da un complesso di attività illecite dirette a procurare l’ingresso in Italia a stranieri in posizione irregolare. Quanto, poi, al reato di cui al capo 31), deve tenersi conto che la vicenda dell’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA] seguì soltanto di pochissimi giorni quella dell’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA]. La sua valutazione, pertanto, deve essere condotta alla luce del fatto che, pressoché contestualmente, [OSCURATO:PERSONA] si era occupato delle questioni riguardanti il transito in Italia di una cittadina straniera irregolare, poi avviata verso l’ingresso illegale in un altro Stato europeo, con la consapevolezza di operare in un contesto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina fondato sul perseguimento di un vantaggio di tipo economico- patrimoniale di chi lo praticava. Le emergenze processuali, cioè, hanno comprovato che l’ingresso illegale di [OSCURATO:PERSONA] in Italia e poi in territorio tedesco avvenne in attuazione di un piano criminoso nel quale il ricorrente era investito di un compito specifico, in modo coordinato con altre persone, non tutte identificate secondo l’imputazione. Di conseguenza, non è manifestamente illogico né ritenere che [OSCURATO:PERSONA] era quantomeno consapevole del profitto economico del trasporto, né, pur in mancanza di una prova diretta a suo carico,