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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 04507/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/08/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la riqualificazione del ricorso come appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura in carcere con quella degli arresti domiciliari presso lo studio del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione ha posto il duplice rilievo che l'istanza de libertate non era stata notificata alla persona offesa e il «difetto di nova».

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce violazione dell'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta che l'istanza in parola è del tutto nuova e che, in particolare, sulla misura degli arresti domiciliari il Giudice per le indagini preliminari non si era mai pronunziato.

Inoltre rileva come - in conformità con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042, secondo cui «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio» - nel caso di specie nessuna notifica era dovuta, non avendo la parte offesa nominato alcun difensore, né dichiarato ovvero eletto domicilio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 29 dicembre 2022, ha chiesto qualificarsi il ricorso in appello e trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania, Sezione del riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale (nel caso di specie, di Catania), in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di dare continuità al principio di diritto più volte espresso in sede di legittimità secondo cui il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022, Serrapiglio, Rv. 282930; Sez. 1, n. 9657 del 05/07/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 3, Sentenza n. 20565 del 29/01/2015 Rv. 263743; Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Rv. 242221).

3. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alle considerazioni che precedono conseguono la qualificazione dell'impugnazione quale appello e la trasmissione degli atti al giudice territorialmente funzionalmente competente.

4. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania per l'ulteriore corso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, connma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ner

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/08/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato la riqualificazione del ricorso come appello, con la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura in carcere con quella degli arresti domiciliari presso lo studio del proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione ha posto il duplice rilievo che l'istanza de libertate non era stata notificata alla persona offesa e il «difetto di nova». 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce violazione dell'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta che l'istanza in parola è del tutto nuova e che, in particolare, sulla misura degli arresti domiciliari il Giudice per le indagini preliminari non si era mai pronunziato. Inoltre rileva come - in conformità con quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042, secondo cui «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio» - nel caso di specie nessuna notifica era dovuta, non avendo la parte offesa nominato alcun difensore, né dichiarato ovvero eletto domicilio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 29 dicembre 2022, ha chiesto qualificarsi il ricorso in appello e trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania, Sezione del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale (nel caso di specie, di Catania), in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di dare continuità al principio di diritto più volte espresso in sede di legittimità secondo cui il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 3, n. 11326 del 09/02/2022, Serrapiglio, Rv. 282930; Sez. 1, n. 9657 del 05/07/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418; Sez. 3, Sentenza n. 20565 del 29/01/2015 Rv. 263743; Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Rv. 242221). 3. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alle considerazioni che precedono conseguono la qualificazione dell'impugnazione quale appello e la trasmissione degli atti al giudice territorialmente funzionalmente competente. 4. La cancelleria curerà gli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso quale appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Catania per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, connma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ner
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