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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 31776/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ud) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10//2025 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 5/4/2023 dal Tribunale di Udine, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, e 640, comma 2, n. 1), cod. pen.2.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - improcedibilità dell'azione penale.

Ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., il giudizio di appello si sarebbe dovuto concludere entro il 3/10/2025, mentre la relativa sentenza sarebbe stata emessa il 16/10/2025; la Corte di merito, tuttavia, non avrebbe rilevato l'intervenuta improcedibilità, che riguarderebbe i reati commessi dal 1°/1/2020, come quelli in esame, in quanto permanenti.

La censura è stata ribadita con motivo aggiunto del 20/5/2026; - inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

La sentenza si fonderebbe su prove presuntive, delle quali, tuttavia, difetterebbero i caratteri di gravità, di precisione e di concordanza.

In particolare, non sarebbe stato rilevato che la società di cui il ricorrente era legale rappresentante avrebbe capitalizzato esclusivamente tramite un terzo finanziatore (tale [OSCURATO:PERSONA]!), così come si sarebbe apoditticamente ritenuto che la qualifica ricoperta comportasse di per sé una retribuzione, non già solo un rimborso spese (come confermato dal commercialista sloveno Matvez).

La Corte di appello, peraltro, non avrebbe verificato che tutti i pagamenti indicati alle pagg. 16-17 della sentenza riguarderebbero la casa di famiglia in Sappada, i cui fitti non sarebbero mai stati nella disponibilità del ricorrente.

Per contro, la stessa pronuncia avrebbe immotivatamente valorizzato un unico elemento, ossia i versamenti bancari nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], traendone conclusioni apodittiche; - la manifesta illogicità della motivazione è poi dedotta con riguardo alle movimentazioni dei conti correnti e all'elenco delle operazioni ritenute sospette.

Riportati gli argomenti indicati in sentenza, si ribadiscono le stesse considerazioni di cui al motivo precedente quanto alla diretta riferibilità dei pagamenti alla persona del ricorrente; è poi evidenziato che la precostituzione di uno "schermo di impossidenza del prevenuto", già nel 2017, ritenuta in sentenza, sarebbe smentita dal fatto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato introdotto soltanto nel 2019; - l'erronea applicazione della legge penale è quindi dedotta con riferimento all'art. 640 cod. pen., in rapporto all'art. 4,

I. n. 26 del 2019.

Nel caso di specie difetterebbero gli elementi costitutivi della contestata truffa, in particolare quanto all'induzione in errore: il procedimento volto alla concessione del beneficio, infatti, non imporrebbe preventive verifiche sull'esistenza dei relativi presupposti, ma opererebbe in via automatica, con erogazione della somma pur in difetto di tutte le informazioni necessarie.

Ne conseguirebbe, pertanto, anche l'esclusione del dolo del reato; - infine, è dedotta l'intervenuta abolitio criminis della disposizione di cui al capo 1), ad opera dell'art. 1, comma 318,

I. 29 dicembre 2022, n. 197.

In senso contrario, peraltro, non opererebbe il successivo d.l. 4 maggio 2023, n. 48, 2convertito, con modificazioni, dalla

I. 3 luglio 2023, n. 85, in tema di assegno di inclusione, pena la deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2 cod. pen.

La diversa interpretazione delle norme offerta dal [OSCURATO:PERSONA] di appello sarebbe pertanto errata, e si auspica da parte di questa Corte una diversa analisi della questione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., la Corte rileva che: a) la questione si pone esclusivamente per la seconda parte della contestazione, relativa a domanda di reddito di cittadinanza presentata il 28/1/2020; quanto alla prima, presentata il 6/9/2019, si applica invece la disciplina della prescrizione, pacificamente ad oggi non ancora maturata; b) la sentenza del Tribunale è stata emessa il 5/4/2023 e depositata il 9/6/2023; l'appello del difensore è stato depositato il 18/9/2023; c) la

I. 27 settembre 2021, n. 134, stabilisce, all'art. 2, comma 5, che "Nei procedimenti di cui al comma 3" (secondo cui "Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020") "nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024.

In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo."

4.1. Ne consegue, dunque, che il termine di improcedibilità da applicare al giudizio di appello in esame è pari a tre anni; la sentenza emessa il 16/10/2025, pertanto, è ben anteriore allo spirare dello stesso termine, con conseguente infondatezza manifesta dell'eccezione di cui al primo motivo di ricorso.

6. Quanto poi alla seconda ed alla terza censura, da esaminare in modo congiunto in quanto sostenute dagli stessi argomenti, ed in forza delle quali la Corte di appello avrebbe confermato la condanna esclusivamente sulla base di presunzioni prive dei caratteri di gravità, di precisione e di concordanza, il Collegio ne rileva l'inammissibilità, sotto un duplice profilo.

Per un verso, la doppia censura si muove lungo una chiara linea di merito, volta ad ottenere in questa sede una differente lettura di elementi probatori (operatività delle società, capitalizzazione 3delle stesse, effettiva retribuzione della carica di legale rappresentante, riferibilità soggettiva di pagamenti concernenti un immobile di famiglia) già ampiamente esaminati in entrambe le sentenze di cognizione, molto dettagliate, e non ulteriormente valutabili in questa sede, perché estranei ai rigorosi limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Per altro verso, la stessa duplice doglianza trascura che la Corte di appello si è pronunciata sulla medesima questione - la falsità delle dichiarazioni presentate dal ricorrente per ottenere il reddito di cittadinanza - sviluppando una motivazione estremamente articolata, sostenuta da numerosissimi riferimenti documentali e contabili, del tutto trascurati nel ricorso, ed argomentata in termini evidentemente privi di illogicità manifesta, dunque non censurabili.

6.1. In particolare, con riguardo al delitto di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (capo 1), la sentenza ha diffusamente motivato quanto alle società delle quali il ricorrente, negli anni di interesse, rivestiva la qualifica di amministratore unico ("[OSCURATO:PERSONA]", di cui era anche socio al 100%, e "JDF D00"), alle attività svolte da queste, alle numerose operazioni di acquisto e vendita di immobili, al reperimento delle relative provviste ed alla produzione di utili, così concludendo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] doveva verosimilmente aver ottenuto un'effettiva retribuzione, non già solo un rimborso spese, peraltro rimasto privo di documentazione.

Al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha esaminato la documentazione in atti, ed ha anche richiamato le deposizioni del commercialista Matvez e quelle dell'imputato, evidenziando - quanto a queste ultime - l'assoluta mancanza di allegazione o di riscontro.

La falsità delle dichiarazioni del ricorrente, quanto all'ottenimento del reddito di cittadinanza, è stata poi accertata anche con riguardo alle disponibilità di denaro relative agli anni 2017 e 2018; sul punto, la sentenza ha sviluppato ancora una motivazione più che analitica (pagg. 15-17), richiamando nel dettaglio - peraltro solo a titolo esemplificativo - svariate decine di versamenti sui conti correnti che il ricorrente aveva in disponibilità, l'uno cointestato con la madre, l'altro a titolo esclusivo, oltre che sulle carte di credito collegate.

6.2. Ebbene, l'esame di queste operazioni aveva consentito di rilevare importi complessivi per oltre 280mila euro e, quanto agli anni di interesse, per quasi 80mila euro, così facendo emergere redditi certamente superiori alle soglie previste per l'ottenimento del beneficio.

Con particolare rilievo probatorio, e dunque in termini ben diversi dalle mere "prove presuntive" menzionate nel ricorso, entrambe le sentenze di merito hanno peraltro evidenziato che, in occasione di quasi tutti i bonifici in ingresso, ne risultavano altrettanti in uscita per il medesimo importo, in genere verso un altro conto intestato all'imputato o al padre, salvo, poi, ricevere nuovamente somme da parte di quest'ultimo nel /-------7 , 4momento in cui arrivava l'addebito delle carte di credito, così da far risultare il saldo del conto stesso sempre pari a zero.

Ancora, e tra i numerosi elementi, la sentenza ha evidenziato che su questi medesimi conti risultavano anche investimenti in valuta virtuale, nonché versamenti in denaro contante operati direttamente dagli sportelli bancomat, per circa 65mila euro.

6.3. Con eguale dettaglio, la sentenza ha infine esaminato i rapporti patrimoniali legati agli immobili (pagg. 19-20), così ulteriormente concludendo per la presenza di redditi in misura ancora superiore ai limiti di legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza.

6.4. Ebbene, con riguardo a tutti questi riferimenti oggettivi, più che analitici, il ricorso non spende alcuna considerazione, limitandosi a censure del tutto generiche che non instaurano un effettivo confronto con la motivazione della pronuncia impugnata, così facendo mancare un necessario presupposto di ammissibilità.

E senza che rilevi, peraltro, l'unico effettivo argomento che sostiene il terzo motivo, ossia che risulterebbe illogico ritenere che il ricorrente avesse precostituito uno "schermo di impossidenza" nel 2017, in vista di un beneficio (il reddito di cittadinanza) che sarebbe stato introdotto soltanto nel 2019; a tale riguardo, basti evidenziare che entrambe le sentenze hanno ampiamente riscontrato un complesso apparato, predisposto dall'imputato nel tempo, volto ad impedire un'immediata riferibilità di rilevanti redditi alla sua persona, poi effettivamente utilizzato per ottenere il beneficio in esame anche se non sorto con riferimento al medesimo istituto.

7. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, poi, la Corte giunge anche in ordine al quarto motivo di ricorso, concernente la truffa, in forza del quale la procedura stessa di cui al d.l. n. 4 del 2019 impedirebbe l'induzione in errore dell'amministrazione, sviluppandosi in modo automatico, alla sola presentazione della domanda, senza il preventivo espletamento di verifiche circa i relativi presupposti.

7.1. La censura, infatti, risulta nuovamente priva di un confronto con gli argomenti sviluppati nella sentenza di appello, che ha adeguatamente confermato la consumazione anche del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., in concorso con la fattispecie di cui al capo 1).

A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] del gravame, ancora in doppia conforme con la sentenza del Tribunale, ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato ad omettere, dati essenziali per la ricostruzione della propria situazione patrimoniale, ma aveva anche fornito dati falsi quanto allo stato di disoccupazione, all'assenza di redditi negli anni 2017 e 2018 e alla indisponibilità di beni immobili.

Lo stesso imputato, ancora, oltre a dichiarare il falso, aveva anche alterato la realtà, movimentando le disponibilità sui propri conti in modo da garantire che, in corrispondenza con la presentazione delle dichiarazioni, il relativo 5saldo fosse prossimo allo zero; al medesimo fine di indurre in errore l'amministrazione, ancora, alcuni immobili acquistati con il suo reddito erano stati intestati a società slovene.

Il ricorrente, pertanto, non si era limitato a condotte omissive, ma aveva tenuto anche evidenti comportamenti artificiosi positivi, tali da indurre in errore l'amministrazione che aveva erogato il beneficio, peraltro mantenendolo per un certo periodo.

8. Il ricorso, infine, è inammissibile anche quanto all'ultimo motivo, con il quale si eccepisce l'aboliti° criminis della fattispecie, ad opera dell'art. 1, comma 318,

I. n. 197 del 2022.

8.1. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti richiamato il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'abrogazione, a far data dal 1°/1/2024, del delitto di cui all'art. 7 in esame, disposta dall'art. 1, comma 318,

I. n. 197 del 2022, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.: tale deroga, tuttavia, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (per tutte, Sez. 3, n. 7541 del 24/1/2024, Picciano, Rv. 285964.

Tra le molte non nnassimate, Sez. 7, n. 19736 del 28/3/2025, Marotta; Sez. 3, n. 19088 del 13/5/2025, Aulicino; Sez. 3, n. 12665 del 12/3/2025, Magnolo).

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ud) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10//2025 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 5/4/2023 dal Tribunale di Udine, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, e 640, comma 2, n. 1), cod. pen.2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - improcedibilità dell'azione penale. Ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., il giudizio di appello si sarebbe dovuto concludere entro il 3/10/2025, mentre la relativa sentenza sarebbe stata emessa il 16/10/2025; la Corte di merito, tuttavia, non avrebbe rilevato l'intervenuta improcedibilità, che riguarderebbe i reati commessi dal 1°/1/2020, come quelli in esame, in quanto permanenti. La censura è stata ribadita con motivo aggiunto del 20/5/2026; - inosservanza dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza si fonderebbe su prove presuntive, delle quali, tuttavia, difetterebbero i caratteri di gravità, di precisione e di concordanza. In particolare, non sarebbe stato rilevato che la società di cui il ricorrente era legale rappresentante avrebbe capitalizzato esclusivamente tramite un terzo finanziatore (tale [OSCURATO:PERSONA]!), così come si sarebbe apoditticamente ritenuto che la qualifica ricoperta comportasse di per sé una retribuzione, non già solo un rimborso spese (come confermato dal commercialista sloveno Matvez). La Corte di appello, peraltro, non avrebbe verificato che tutti i pagamenti indicati alle pagg. 16-17 della sentenza riguarderebbero la casa di famiglia in Sappada, i cui fitti non sarebbero mai stati nella disponibilità del ricorrente. Per contro, la stessa pronuncia avrebbe immotivatamente valorizzato un unico elemento, ossia i versamenti bancari nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], traendone conclusioni apodittiche; - la manifesta illogicità della motivazione è poi dedotta con riguardo alle movimentazioni dei conti correnti e all'elenco delle operazioni ritenute sospette. Riportati gli argomenti indicati in sentenza, si ribadiscono le stesse considerazioni di cui al motivo precedente quanto alla diretta riferibilità dei pagamenti alla persona del ricorrente; è poi evidenziato che la precostituzione di uno "schermo di impossidenza del prevenuto", già nel 2017, ritenuta in sentenza, sarebbe smentita dal fatto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato introdotto soltanto nel 2019; - l'erronea applicazione della legge penale è quindi dedotta con riferimento all'art. 640 cod. pen., in rapporto all'art. 4, I. n. 26 del 2019. Nel caso di specie difetterebbero gli elementi costitutivi della contestata truffa, in particolare quanto all'induzione in errore: il procedimento volto alla concessione del beneficio, infatti, non imporrebbe preventive verifiche sull'esistenza dei relativi presupposti, ma opererebbe in via automatica, con erogazione della somma pur in difetto di tutte le informazioni necessarie. Ne conseguirebbe, pertanto, anche l'esclusione del dolo del reato; - infine, è dedotta l'intervenuta abolitio criminis della disposizione di cui al capo 1), ad opera dell'art. 1, comma 318, I. 29 dicembre 2022, n. 197. In senso contrario, peraltro, non opererebbe il successivo d.l. 4 maggio 2023, n. 48, 2convertito, con modificazioni, dalla I. 3 luglio 2023, n. 85, in tema di assegno di inclusione, pena la deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2 cod. pen. La diversa interpretazione delle norme offerta dal [OSCURATO:PERSONA] di appello sarebbe pertanto errata, e si auspica da parte di questa Corte una diversa analisi della questione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, all'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen., la Corte rileva che: a) la questione si pone esclusivamente per la seconda parte della contestazione, relativa a domanda di reddito di cittadinanza presentata il 28/1/2020; quanto alla prima, presentata il 6/9/2019, si applica invece la disciplina della prescrizione, pacificamente ad oggi non ancora maturata; b) la sentenza del Tribunale è stata emessa il 5/4/2023 e depositata il 9/6/2023; l'appello del difensore è stato depositato il 18/9/2023; c) la I. 27 settembre 2021, n. 134, stabilisce, all'art. 2, comma 5, che "Nei procedimenti di cui al comma 3" (secondo cui "Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020") "nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo." 4.1. Ne consegue, dunque, che il termine di improcedibilità da applicare al giudizio di appello in esame è pari a tre anni; la sentenza emessa il 16/10/2025, pertanto, è ben anteriore allo spirare dello stesso termine, con conseguente infondatezza manifesta dell'eccezione di cui al primo motivo di ricorso. 6. Quanto poi alla seconda ed alla terza censura, da esaminare in modo congiunto in quanto sostenute dagli stessi argomenti, ed in forza delle quali la Corte di appello avrebbe confermato la condanna esclusivamente sulla base di presunzioni prive dei caratteri di gravità, di precisione e di concordanza, il Collegio ne rileva l'inammissibilità, sotto un duplice profilo. Per un verso, la doppia censura si muove lungo una chiara linea di merito, volta ad ottenere in questa sede una differente lettura di elementi probatori (operatività delle società, capitalizzazione 3delle stesse, effettiva retribuzione della carica di legale rappresentante, riferibilità soggettiva di pagamenti concernenti un immobile di famiglia) già ampiamente esaminati in entrambe le sentenze di cognizione, molto dettagliate, e non ulteriormente valutabili in questa sede, perché estranei ai rigorosi limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Per altro verso, la stessa duplice doglianza trascura che la Corte di appello si è pronunciata sulla medesima questione - la falsità delle dichiarazioni presentate dal ricorrente per ottenere il reddito di cittadinanza - sviluppando una motivazione estremamente articolata, sostenuta da numerosissimi riferimenti documentali e contabili, del tutto trascurati nel ricorso, ed argomentata in termini evidentemente privi di illogicità manifesta, dunque non censurabili. 6.1. In particolare, con riguardo al delitto di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019 (capo 1), la sentenza ha diffusamente motivato quanto alle società delle quali il ricorrente, negli anni di interesse, rivestiva la qualifica di amministratore unico ("[OSCURATO:PERSONA]", di cui era anche socio al 100%, e "JDF D00"), alle attività svolte da queste, alle numerose operazioni di acquisto e vendita di immobili, al reperimento delle relative provviste ed alla produzione di utili, così concludendo che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] doveva verosimilmente aver ottenuto un'effettiva retribuzione, non già solo un rimborso spese, peraltro rimasto privo di documentazione. Al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha esaminato la documentazione in atti, ed ha anche richiamato le deposizioni del commercialista Matvez e quelle dell'imputato, evidenziando - quanto a queste ultime - l'assoluta mancanza di allegazione o di riscontro. La falsità delle dichiarazioni del ricorrente, quanto all'ottenimento del reddito di cittadinanza, è stata poi accertata anche con riguardo alle disponibilità di denaro relative agli anni 2017 e 2018; sul punto, la sentenza ha sviluppato ancora una motivazione più che analitica (pagg. 15-17), richiamando nel dettaglio - peraltro solo a titolo esemplificativo - svariate decine di versamenti sui conti correnti che il ricorrente aveva in disponibilità, l'uno cointestato con la madre, l'altro a titolo esclusivo, oltre che sulle carte di credito collegate. 6.2. Ebbene, l'esame di queste operazioni aveva consentito di rilevare importi complessivi per oltre 280mila euro e, quanto agli anni di interesse, per quasi 80mila euro, così facendo emergere redditi certamente superiori alle soglie previste per l'ottenimento del beneficio. Con particolare rilievo probatorio, e dunque in termini ben diversi dalle mere "prove presuntive" menzionate nel ricorso, entrambe le sentenze di merito hanno peraltro evidenziato che, in occasione di quasi tutti i bonifici in ingresso, ne risultavano altrettanti in uscita per il medesimo importo, in genere verso un altro conto intestato all'imputato o al padre, salvo, poi, ricevere nuovamente somme da parte di quest'ultimo nel /-------7 , 4momento in cui arrivava l'addebito delle carte di credito, così da far risultare il saldo del conto stesso sempre pari a zero. Ancora, e tra i numerosi elementi, la sentenza ha evidenziato che su questi medesimi conti risultavano anche investimenti in valuta virtuale, nonché versamenti in denaro contante operati direttamente dagli sportelli bancomat, per circa 65mila euro. 6.3. Con eguale dettaglio, la sentenza ha infine esaminato i rapporti patrimoniali legati agli immobili (pagg. 19-20), così ulteriormente concludendo per la presenza di redditi in misura ancora superiore ai limiti di legge per l'ottenimento del reddito di cittadinanza. 6.4. Ebbene, con riguardo a tutti questi riferimenti oggettivi, più che analitici, il ricorso non spende alcuna considerazione, limitandosi a censure del tutto generiche che non instaurano un effettivo confronto con la motivazione della pronuncia impugnata, così facendo mancare un necessario presupposto di ammissibilità. E senza che rilevi, peraltro, l'unico effettivo argomento che sostiene il terzo motivo, ossia che risulterebbe illogico ritenere che il ricorrente avesse precostituito uno "schermo di impossidenza" nel 2017, in vista di un beneficio (il reddito di cittadinanza) che sarebbe stato introdotto soltanto nel 2019; a tale riguardo, basti evidenziare che entrambe le sentenze hanno ampiamente riscontrato un complesso apparato, predisposto dall'imputato nel tempo, volto ad impedire un'immediata riferibilità di rilevanti redditi alla sua persona, poi effettivamente utilizzato per ottenere il beneficio in esame anche se non sorto con riferimento al medesimo istituto. 7. Alle medesime conclusioni di inammissibilità, poi, la Corte giunge anche in ordine al quarto motivo di ricorso, concernente la truffa, in forza del quale la procedura stessa di cui al d.l. n. 4 del 2019 impedirebbe l'induzione in errore dell'amministrazione, sviluppandosi in modo automatico, alla sola presentazione della domanda, senza il preventivo espletamento di verifiche circa i relativi presupposti. 7.1. La censura, infatti, risulta nuovamente priva di un confronto con gli argomenti sviluppati nella sentenza di appello, che ha adeguatamente confermato la consumazione anche del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., in concorso con la fattispecie di cui al capo 1). A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] del gravame, ancora in doppia conforme con la sentenza del Tribunale, ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato ad omettere, dati essenziali per la ricostruzione della propria situazione patrimoniale, ma aveva anche fornito dati falsi quanto allo stato di disoccupazione, all'assenza di redditi negli anni 2017 e 2018 e alla indisponibilità di beni immobili. Lo stesso imputato, ancora, oltre a dichiarare il falso, aveva anche alterato la realtà, movimentando le disponibilità sui propri conti in modo da garantire che, in corrispondenza con la presentazione delle dichiarazioni, il relativo 5saldo fosse prossimo allo zero; al medesimo fine di indurre in errore l'amministrazione, ancora, alcuni immobili acquistati con il suo reddito erano stati intestati a società slovene. Il ricorrente, pertanto, non si era limitato a condotte omissive, ma aveva tenuto anche evidenti comportamenti artificiosi positivi, tali da indurre in errore l'amministrazione che aveva erogato il beneficio, peraltro mantenendolo per un certo periodo. 8. Il ricorso, infine, è inammissibile anche quanto all'ultimo motivo, con il quale si eccepisce l'aboliti° criminis della fattispecie, ad opera dell'art. 1, comma 318, I. n. 197 del 2022. 8.1. [OSCURATO:PERSONA] di appello, pronunciandosi sulla medesima questione, ha infatti richiamato il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'abrogazione, a far data dal 1°/1/2024, del delitto di cui all'art. 7 in esame, disposta dall'art. 1, comma 318, I. n. 197 del 2022, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.: tale deroga, tuttavia, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (per tutte, Sez. 3, n. 7541 del 24/1/2024, Picciano, Rv. 285964. Tra le molte non nnassimate, Sez. 7, n. 19736 del 28/3/2025, Marotta; Sez. 3, n. 19088 del 13/5/2025, Aulicino; Sez. 3, n. 12665 del 12/3/2025, Magnolo). 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31776/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris