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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31077/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 15853/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver contraffatto la targa di un veicolo; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato che anche il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto anch'esso costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, estranee ai limiti di deducibilità del prospettato travisamento della prova; tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 15853/2024 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver contraffatto la targa di un veicolo; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944); Rilevato che anche il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto anch'esso costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, estranee ai limiti di deducibilità del prospettato travisamento della prova; tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1
Sentenza Cassazione n. 31077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris