Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33149/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14340/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la ritenuta recidiva effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle prime, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. è preclusiva ex lege nelle richieste direzioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14340/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso, relativi alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la ritenuta recidiva effettuato in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle prime, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto la recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. è preclusiva ex lege nelle richieste direzioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 33149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris