CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e GRAVILA Ionut hanno proposto ricorsi, con atti distinti e stesso difensore, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Pescara, con la quale i predetti erano stati condannati per concorso in due furti aggravati in continuazione (in Spoltore, rispettivamente il 12 e il 16/5/2015), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e rideterminato favorevolmente la pena. 2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, in ordine alla valutazione del compendio probatorio, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente [OSCURATO:PERSONA] tel DEPOSI