CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 21319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04X0MU7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del carattere doloso dell'allontanamento dall'abitazione, essendo stata adeguatamente esclusa la sua scarsa conoscenza della lingua italiana; ritenuto che la deduzione concernente l'elemento soggettivo è generica e ipotetica, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione su tale punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id