CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza della Corte di appello diCaltanissetta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Caltanissettaha declinato la propria competenza a provvedere in relazione ad un’istanza conla quale l’amministratore giudiziario della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» aveva rappresentatol’opportunità di dare corso alla confisca dell’intero compendio aziendale («così dafar cessare i poteri gestori …con contenimento delle spese») ed allaconsequenziale attribuzione di detti beni all’Agenzia Nazionale. Ha, per l’effetto,trasmesso gli atti al Tribunale di Gela, individuato come Autorità giudiziariacompetente a decidere.In motivazione, la Corte territoriale ha premesso come, nella materia dellemisure di prevenzione, il giudice a decidere su un incidente di esecuzione debbaessere sempre individuato nel Tribunale che ha emesso la misura, e ciò anchenei casi in cui il provvedimento sia stato parzialmente modificato in grado diappello. Ha poi evidenziato come, nel procedimento in questione, il giudizio disecondo grado si sia concluso con il solo riconoscimento, a favore dei dueimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), delle circostanze attenuanti generichenon riconosciute in primo grado, sicché «la parziale modifica della pena irrogatanon determina alcuna deroga alla competenza esclusiva spettante al Tribunale diGela che ha emesso la misura di prevenzione».2. Con ordinanza del 23 gennaio 2026, il Tribunale di Gela ha a sua voltadeclinato la competenza a decidere sull’istanza e sollevato conflitto negativo dicompetenza.A fondamento della determinazione assunta, ha anzitutto operato unapuntuale ricostruzione della vicenda processuale rappresentando le seguenticircostanze:- in data 30 maggio 2019 il G.I.P. del Tribunale di Gela ha disposto ilsequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale riconducibilialla «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.»;- con sentenza del 20 aprile 2023, il Tribunale di Gela, oltre a condannare idue imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in relazione a taluni dei reati lororispettivamente ascritti, ha ordinato la confisca delle sole quote sociali della«[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.», mentre ha disposto il dissequestro del suo compendioaziendale e la restituzione alla curatela del fallimento della «[OSCURATO:SOCIETA].» (ciò sulpresupposto che i beni in questione fossero stati scientemente distratti a dannodella seconda ed a favore della prima delle summenzionate società);-il dissequestro e la conseguente restituzione dei beni non sono stati, però,mai eseguiti posto che la procedura fallimentare relativa alla «[OSCURATO:SOCIETA].» erastata già chiusa;- il Tribunale ha, conseguentemente, disposto che la P.G. informasse delprovvedimento assunto i creditori ed il curatore affinché valutassero se avanzareistanze di riapertura del fallimento ai sensi dell’art. 121 della legge fallimentare;- con sentenza ex art. 599 cod. proc. pen. del 21 dicembre 2023, la Corte diappello di Caltanissetta, dopo aver riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche, ha rideterminato le pene inflitte ai due imputati, confermando nelresto la sentenza;- il successivo 27 marzo 2024, in pendenza dei termini per il deposito dellamotivazione della sentenza di secondo grado, l’amministratore giudiziario haavanzato istanza con la quale chiedeva al Tribunale di Gela determinazioni inordine alla restituzione dei beni costituenti il compendio aziendale della «[OSCURATO:SOCIETA].»;- l’istanza è stata trasmessa dal Tribunale di Gela alla Corte di appello diCaltanissetta (medio tempore la sentenza è divenuta irrevocabile), che, però, hadeclinato la propria competenza;- l’amministratore giudiziario ha depositato altra istanza al G.I.P. delTribunale di Gela con la quale, dopo aver ricostruito quanto accaduto, ha chiestoal predetto di assumere, in qualità di Giudice delegato, determinazioni in meritoalla sorte dei beni;- il G.I.P. del Tribunale di Gela ha disposto che l’amministratore giudiziariopromuovesse innanzi al Tribunale incidente di esecuzione.Tanto premesso, dopo aver sostenuto che anche il riconoscimento delleriforma della sentenza, ha ritenuto che la veste di Giudice dell’esecuzione debbaessere attribuita alla Corte di appello ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc.pen.Ha evidenziato come del tutto inconferente si atteggi il richiamo operatodalla Corte territoriale alla disciplina relativa alle misure di prevenzione, attesoche il compendio aziendale della società ha costituito oggetto di sequestropreventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto negativo - ammissibile in rito per avere entrambi i giudicicoinvolti ricusato di prendere cognizione dell’incidente di esecuzione promossodall’amministratore giudiziario, con ciò determinando la stasi del procedimento, esuperabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32cod. proc. pen. - deve essere risolto con l'affermazione della competenza delTribunale di Gela.E ciò non già perché persuasivo si atteggi l’apparato argomentativo al qualeha fatto ricorso la Corte di appello di Caltanissetta per declinare la propriacompetenza a favore del giudice di primo grado. Come da quest’ultimocorrettamente evidenziato, infatti, il richiamo operato dalla Corte territoriale alladisciplina che regola, con riguardo alle misure di prevenzione, l’individuazione delgiudice competente a decidere sull’istanza di esecuzione appare all’evidenzaeccentrico rispetto al tema devoluto, venendo in rilievo, in questa sede, unprovvedimento ablatorio che non è stato disposto ai sensi e per gli effetti di cui ald. lsg. n. 159/11.La risoluzione del conflitto in esame non può, per l’effetto, transitare dallavalorizzazione dei motivi prospettati dalla Corte a sostegno del proprio assunto.Parimenti privo di efficacia persuasiva è, pur tuttavia, l’approccio dal qualemuove il Tribunale nel declinare la propria competenza.Erroneo, in particolare, si atteggia il richiamo all’art. 676 cod. proc. pen.,norma che, com’è noto, attribuisce al giudice dell’esecuzione, da individuarsisecondo le regole generali di cui all’art. 655 cod. proc. pen, la competenza adecidere sulla confisca o sulla restituzione del bene sottoposto a vincolo. Dettanorma, infatti, presuppone che il giudice della cognizione non abbia provvedutosulla sorte del bene sottoposto a vincolo. Essa regola, pertanto, un’ipotesisignificativamente diversa da quella che viene in rilievo qui in esame e nellaquale, come evidenziatosi in premessa, la restituzione dei beni costituenti ilcompendio aziendale della «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.» è stata già ritualmente disposta dalTribunale di Gela nel corpo della sentenza di primo grado con statuizione che nonè revocabile in sede esecutiva ma alla quale occorre dare esecuzione.Il mero adempimento esecutivo di una statuizione disposta in sentenza (nelcaso di specie: come dare attuazione, pur muovendo dall’apprezzamento dellepeculiarità del caso concreto, alla già disposta restituzione dei beni) non rientra,allora, tra i compiti del Giudice dell’esecuzione, ma grava semmai, secondo unconsolidato criterio ermeneutico cui questo Collegio intende dare continuità, sulgiudice che detta disposizione ha assunto in sentenza (cfr. Sez. 1, n. 27234 del06/06/2025, Corte, Rv. 288448 - 01). Esso, come anticipato, va identificato nelTribunale di Gela, cui vanno, per l’effetto, trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Gela cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]