CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08530/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoGianluca Macchia,-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4330/2023depositata il 01/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15288/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 8530/2026Data pubblicazione 06/04/20261 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma rigettava ilreclamo avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che avevadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società [OSCURATO:SOCIETA], su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 La Corte distrettuale reputava regolare la notifica del ricorso e deldecreto di fissazione dell’udienza effettuata alla debitrice con le formedell’art. 40, comma 8, CCII, presso la sede della società, risultante dalregistro per le imprese, in [OSCURATO:PERSONA] 47/a, mediante consegna delplico nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], portiere dello stabile, ed in talequalità persona autorizzata al ritiro dell’atto.1.2 Soggiungeva che la reclamante non aveva prodotto nessun documentocontabile o altro elemento idoneo a dimostrare il mancato raggiungimentodelle soglie dimensionali per la sottoposizione a liquidazione giudizialementre la riconosciuta inattività dell’impresa, in una con il non contestatoe documentato credito degli istanti, dimostravano l’assoluta incapacitàdell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni.2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] edi liquidazione giudiziale è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Va dichiarata l’inammissibilità del controricorso essendo lo stessointempestivo.1.1 L’art. 370 c.p.c. così come novellato dal d.lvo 149/2022, applicabileratione temporis alla controversia in esame, prevede che «la parte contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15288/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 8530/2026Data pubblicazione 06/04/2026il quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediantecontroricorso. In mancanza essa non può presentare memorie, ma solopartecipare alla discussione orale».1.2 L’art. 9 CCII stabilisce che « la sospensione feriale dei termini di cuiall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica aiprocedimenti disciplinati dal presente codice salvo che esso non dispongadiversamente».1.3 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl è stato notificato in data 14/7/2023; iltermine ex art 370 c.p.c., non tenendo conto della sospensione dei terminiferiali, veniva a scadere mercoledì 23/8/2023; il controricorso risultaessere stato depositato in data 9/10/2023.2 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 361 e40, comma 8, CCII, in relazione all’art. 360, comma 1 nn.3 e 4, c.p.c. :sostiene la ricorrente che l’effettiva sede della società non era nello stabiledi [OSCURATO:PERSONA] n. 47/a, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], maritodell’ex amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA]Olio, essendo i coniuginon più conviventi in quanto legalmente separati. Lamenta, altresì, chel’ufficiale giudiziario non aveva eseguito alcun accesso presso la sede dellasocietà destinataria dell’atto né consegnato ad alcun addetto di talesocietà l’atto notificando, essendosi limitato a consegnare l’atto al portiereZimotti, il quale neanche era a conoscenza dell’esistenza della societàCorrado [OSCURATO:SOCIETA], ma che ritirava l’atto indirizzato allo studio legaleBosio, nella veste di incaricato alla ricezione degli atti.Secondo la ricorrente l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto procederepreliminarmente ad individuare l’esatta ubicazione nello stabile dellasocietà destinataria dell’atto e/o verificare se nelle cassette postali eraindicato univocamente un soggetto domiciliatario delle notifiche destinatealla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e, quindi, nell’impossibilità di notificare a manil’atto presso la sede effettiva della società, avrebbe dovuto procedere aldeposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15288/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 8530/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il motivo è infondato.3 E’ pacifico che la notifica dell’atto sia stata effettuata, con le forme dicui all’art. 40, comma 8, CCII, presso la sede della società risultante dalregistro delle imprese in [OSCURATO:PERSONA] n.47/A, attraverso la consegnadell’atto al portiere stabile.2.2.Il recapito dell’atto è, dunque, avvenuto nel rispetto di quanto previstodall’art. 145, comma 1 c.p.c. a tenore del quale «la notifica alle personegiuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’attoal rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, inmancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portieredello stabile in cui è la sede».4 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione del diritto di difesacostituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., per avere la Corteerroneamente ritenuto perfezionata la notifica del ricorso prefallimentareanche al precedente amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl, MonicaDall’Olio, personalmente presso la residenza ex art.140 c.p.c. quandoinvece non risultava consegnato alla Dall’Olio nessun avviso, né eranodecorsi i rituali 10 giorni dall’eventuale deposito dell’atto nella casacomunale per ritenersi concluso il procedimento di notificazione.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.4.1 Una volta accertata la regolarità della notifica del ricorso per l’aperturadella liquidazione giudiziale al debitore presso la sede della società, aisensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 comma 8 CCII e 143,comma 1 c.p.c., è del tutto irrilevante verificare la regolarità della notificadell’atto, effettuata art. 140 c.p.c., anche alla residenza della precedenteamministratrice.5 Il terzo motivo denuncia « inesistenza del requisito soggettivo difallibilità»: si imputa al Tribunale di non aver accertato l’insussistenzadelle condizioni soggettive per l’assoggettamento alla liquidazioneNumero registro generale 15288/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 8530/2026Data pubblicazione 06/04/2026giudiziale dal momento che il superamento della soglia di indebitamentoper € 500.000 non si evinceva dal credito fatto valere dagli istanti e dallachiusura di ogni attività commerciale.Il motivo non merita accoglimento.6 Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’orientamentogiurisprudenziale formatosi sotto la vigenza della normativa fallimentare,sovrapponibile a quella del CCIII, secondo il quale « l'onere della prova delmancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, 2° co.,l.fall., nella formulazione derivante dal d.lvo n. 5 del 2006, applicabilegrava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche primadelle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lvo n. 169 del 2007, giàponeva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degliimprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimentodei ricordati presupposti dimensionali né osta a tale conclusione –soggiunge questo Giudice - la natura officiosa del procedimentoprefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementidi giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentementeda una specifica allegazione della parte, senza, peraltro, che il giudicedebba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto menoquando [così come è avvenuto nel caso di cui al ricorso in esame]l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi,depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (cfr. Cass.15.1.2016, n. 625)» (cfr. in motivazione, Cass.31353/2022).E’ stato altresì precisato che in tema di istruttoria prefallimentare,l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia propostaistanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziariaaggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazionedell'art. 15, comma 4, l.fall, (come sostituito dall'art. 2 del d.lvo n. 169 del2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egliNumero registro generale 15288/2023Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 8530/2026Data pubblicazione 06/04/2026onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che neescludono la fallibilità» (cfr. Cass. 25188/2017).7 Il quarto motivo prospetta «grave travisamento dei fatti» laddove lasentenza affermava che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], marito della precedenteamministratrice della società fallita, ebbe a indurre il Mons. [OSCURATO:SOCIETA] a costituire la soc. [OSCURATO:PERSONA] e a farsi rilasciare quellaprocura generale attraverso la quale il legale ebbe a compiere i piùsvariati atti di gestione del patrimonio del defunto prelato, per i quali erastato condannato in sede penale con sentenza definitiva per diversi reatitra cui quello di falso e circonvenzione di persona incapace.8 Il motivo è inammissibile in quanto il passaggio motivazionale soprariportato si riferisce a fatti e circostanze, asseritamente travisate dalTribunale, del tutto irrilevanti ai fini della decisione di accertamento dellostato di insolvenza.Conclusivamente il ricorso è rigettato.9 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio attesal’inammissibilità del controricorso. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.Il Presidente