CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23006/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto a questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli, qualegiudice dell’esecuzione, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza avente ad oggettola revoca dell’ordine di demolizione emesso dal Pubblico Ministero in data 17 marzo2017, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], indicato come terzointeressato nel procedimento esecutivo relativo alla sentenza di condannapronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, quale unico, articolato, motivo, ilvizio di violazione di legge in relazione ai principi generali in tema di nullità einesistenza degli atti processuali ed il correlato vizio di illogicità manifesta,travisamento del fatto e difetto di motivazione.2.1. In sintesi, il primo segmento del motivo unico investe la partedell’ordinanza in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’incidente diesecuzione sul presupposto che esso fosse stato proposto da un soggettoinesistente.Il ricorso trascrive integralmente il passaggio motivazionale dell’ordinanzaimpugnata, nel quale la Corte territoriale rileva che l’atto di nomina allegatoall’istanza era sottoscritto da “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.11.61 eresidente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11”, e che, tuttavia, dagli accertamentianagrafici dei [OSCURATO:PERSONA] di Bacoli emergeva l’esistenza di un solo [OSCURATO:PERSONA] GiovanniBattista, nato però il 16 agosto 1954 e deceduto; da qui la conclusione secondocui l’istanza risultava presentata in nome di un soggetto inesistente. Il ricorsoassume che tale conclusione sia erronea e ne denuncia l’illegittimità sotto il dupliceversante della violazione di legge e del vizio di motivazione. Sotto il profilo dellaviolazione di legge processuale, il ricorrente sostiene che la Corte di appello abbiamal governato i principi generali in tema di nullità e inesistenza degli attiprocessuali, attribuendo a una mera erronea indicazione anagrafica effettidemolitori che l’ordinamento non contempla. La tesi difensiva è che l’erroneaindicazione delle generalità dell’istante non determini né l’inesistenza dell’atto nél’inammissibilità dell’istanza quando l’identità del soggetto sia comunquericostruibile con certezza dal complesso degli elementi contenuti negli atti delprocedimento. Il ricorso, dunque, non contesta solo la ricostruzione fattuale dellaCorte territoriale, ma soprattutto la qualificazione giuridica dell’errore, che sarebbestato elevato a difetto radicale dell’atto laddove, secondo la difesa, essointegrerebbe soltanto una inesattezza materiale.Questa censura è sviluppata attraverso un ragionamento in tre passaggi.In primo luogo, il ricorso afferma che l’incidente di esecuzione è statoeffettivamente proposto da una persona fisica esistente, la quale ha sottoscrittol’atto di nomina a difensore; in secondo luogo, sottolinea che la sottoscrizione èstata autenticata dal difensore, il quale ne ha attestato l’identità “ai finiprocessuali”; in terzo luogo, deduce che l’errore nelle generalità non era arbitrario,ma riproduceva le indicazioni contenute nello stesso ordine di demolizione,aggiungendo che l’errore concreto sarebbe consistito unicamente nell’inserimentodel secondo nome “[OSCURATO:PERSONA]”. Sulla base di tali elementi, il ricorrente costruisce lacensura di violazione di legge processuale, sostenendo che la Corte territorialeavrebbe omesso di applicare il principio di conservazione degli atti processuali equello della prevalenza del contenuto sostanziale dell’atto sulla sua imperfezioneformale. A sostegno di questa prospettazione, il ricorso richiama tre arresti dilegittimità: a) Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 18839 (secondo cui, nellaprospettazione difensiva, l’erronea indicazione delle generalità della parte nondetermina nullità o inesistenza dell’atto quando il soggetto sia comunqueindividuabile dal complesso degli elementi dell’atto o del procedimento); b) Cass.pen., Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 53602 (secondo cui, nella prospettazionedifensiva, eventuali inesattezze nell’indicazione delle generalità non comportanoinammissibilità quando l’identificazione del soggetto sia comunque possibile); c)Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2016, n. 11907 (secondo cui, nella prospettazionedifensiva, l’inesistenza dell’atto processuale per difetto del soggetto ricorre soloquando l’atto sia riferibile a un soggetto assolutamente privo di esistenza giuridicao processuale, e non in caso di mera inesattezza o incompletezza delle generalità).L’evocazione di tali precedenti serve al ricorrente per sostenere che la Corte diappello abbia violato i principi regolatori della validità degli atti processuali,2.2. Accanto al profilo di violazione di legge, il ricorso deduce anche un viziodi motivazione. La doglianza è formulata in termini di illogicità manifesta,travisamento del fatto e difetto di motivazione. Secondo la difesa, la Corteterritoriale avrebbe travisato la reale portata dell’errore anagrafico, trasformandoun’incongruenza meramente nominale in una prova di inesistenza soggettivadell’istante. Il travisamento del fatto sarebbe ravvisabile proprio nel mancatoapprezzamento del dato per cui l’atto introduttivo proveniva comunque da unapersona fisica identificabile nel contesto complessivo del procedimento, e il difettodi motivazione deriverebbe dall’aver omesso qualsiasi verifica sostanzialesull’effettiva riferibilità dell’istanza alla parte interessata. In questo segmento ilricorrente mira, dunque, a dimostrare che la motivazione dell’ordinanza è non sologiuridicamente erronea, ma anche intrinsecamente non persuasiva e logicamenteviziata. In termini più precisi, la censura motivazionale è costruita sul rilievo chela Corte di appello avrebbe concentrato il proprio ragionamento sul dato formaledell’anagrafe comunale senza confrontarlo con gli ulteriori indicatori identificativiemergenti dagli atti: la qualità di terzo interessato, la sottoscrizione dell’atto dinomina, l’autentica del difensore, la corrispondenza dell’errore con le generalitàriportate nell’ingiunzione a demolire. Il ricorrente assume, pertanto, che lamotivazione sia parziale, perché omette di considerare elementi decisivi, e illogica,perché postula un’inesistenza processuale là dove l’atto sarebbe invecericonducibile con sufficiente certezza a un soggetto determinato.2.3. Il secondo segmento del motivo unico investe la diversa ratio decidendidell’ordinanza, ossia quella secondo cui l’incidente di esecuzione sarebbe statoinammissibile anche perché meramente riproduttivo di altra istanza già rigettata.Il ricorso qualifica tale conclusione come illegittima «in violazione dell’art. 666,comma 2, c.p.p.», assumendo che la Corte territoriale abbia erroneamenteritenuto operante una preclusione inesistente. Anche qui la censura si atteggiacontemporaneamente come violazione di legge processuale e come vizio dimotivazione.Sul piano della violazione di legge, il ricorso sostiene che la Corte di appelloabbia erroneamente applicato la regola processuale in tema di reiterazionedell’incidente di esecuzione, perché ha trattato l’istanza dell’odierno ricorrentecome una semplice riproposizione di quella già esaminata in precedenza, senzaconsiderare che i soggetti non coincidevano. L’argomento centrale è che ilprecedente incidente di esecuzione era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’odierno ricorrenteè [OSCURATO:PERSONA], qualificato come terzo interessato, il quale non aveva maiproposto personalmente un precedente incidente. Da ciò la difesa trae laconclusione che nei suoi confronti non potesse operare alcuna preclusioneprocessuale, giacché non si sarebbe in presenza della medesima parte cheripropone una questione già decisa. La censura è, dunque, costruita comedoglianza di erronea estensione soggettiva della preclusione: la Corte territoriale,secondo il ricorrente, avrebbe trasposto automaticamente su un soggetto diversogli effetti processuali di un rigetto pronunciato nei confronti di altri istanti. Inquesta prospettiva, il richiamo all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è funzionalea sostenere che il giudice dell’esecuzione può certamente dichiarare inammissibileuna richiesta meramente reiterativa, ma solo quando si tratti sostanzialmentedella stessa domanda proposta dalla stessa parte in assenza di elementi nuovi;non quando l’istanza provenga, come nel caso di specie, da un soggettoformalmente differente, titolare di una propria posizione di interessenell’esecuzione.Accanto al profilo di violazione di legge, il ricorso deduce anche qui un viziodi motivazione. Da un lato, si lamenta che la Corte non abbia motivatoadeguatamente sulla diversità soggettiva tra l’odierno istante e i proponenti delprecedente incidente; dall’altro, si contesta la mancata considerazione di un fattonuovo, individuato nella perizia dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 2025. Il ricorsoinsiste sul punto che tale relazione costituirebbe un elemento sopravvenuto eautonomo rispetto al materiale già scrutinato, sicché la Corte territoriale nonavrebbe potuto liquidarla apoditticamente come irrilevante senza procedere a unareale valutazione del suo contenuto. In questo secondo segmento, il viziomotivazionale è quindi prospettato sotto la forma del difetto di motivazioneapparente. Il ricorso censura espressamente il passaggio in cui il giudicedell’esecuzione si limita ad affermare che «la relazione di perizia allegataall’istanza non introduce elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresseda questa Corte nella precedente ordinanza di rigetto», sostenendo che una simileaffermazione non si accompagna ad alcuna effettiva disamina del contenutodell’elaborato tecnico. Secondo la difesa, la motivazione sarebbe meramenteassertiva, perché non si confronta in modo specifico con i rilievi tecnici dedotti, iquali avrebbero dimostrato la legittimità e la validità dei titoli abilitativi in sanatoriann. 9, 10, 11 e 12 rilasciati dal Comune di Bacoli il 4 aprile 2013. Il vizio lamentatoè, dunque, quello di una motivazione solo apparente, priva di reale confrontoargomentativo con l’elemento novativo allegato.2.4. Per comprendere appieno l’architettura del ricorso è necessarioconsiderare il ruolo assegnato dalla difesa alla perizia [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo 2025. Ilricorso la presenta come un documento tecnicamente articolato, “ineccepibile” eimmune da vizi logici, capace di dimostrare la legittimità, validità ed efficacia dellequattro concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel 2013. In tal modo, la perizianon viene evocata come mero supporto illustrativo, ma come fatto nuovo idoneoa escludere la natura reiterativa dell’incidente di esecuzione e, al contempo, comeelemento che imponeva al giudice dell’esecuzione un esame specifico. Il ricorso,quindi, intreccia strettamente il profilo processuale della novità con quellomotivazionale del dovere di confronto argomentativo. Sotto questo aspetto, ilricorso formula una censura di particolare interesse: non deduce tanto, almeno inquesta sede, un errore immediato del giudice sulla validità dei titoli in sanatoria insé considerata, quanto piuttosto il fatto che la Corte di appello non abbia presoposizione, «neppure per disattenderli», sui rilievi difensivi fondati sulla perizia. Inaltri termini, la difesa non si limita ad affermare che il giudice abbia deciso malenel merito, ma sostiene che abbia deciso senza realmente motivare sul novumallegato. Questa impostazione colloca la censura prevalentemente nell’alveo delvizio motivazionale, pur sorreggendola anche con il richiamo all’erroneaapplicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.3. In data 19 maggio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte harassegnato le proprie conclusioni, chiedendo a questa Corte di dichiarareinammissibile il ricorso.Per il P.G., la prima censura non coglie nel segno in quanto la decisioneimpugnata non si fonda su una mera inesattezza formale, ma su un accertamentofattuale circa la mancanza di sicura identificabilità del soggetto istante, che incidesul presupposto stesso di proponibilità dell’incidente di esecuzione. La motivazioneè coerente e priva di illogicità manifeste avendo il giudice dell’esecuzioneevidenziato come l’atto introduttivo sia riferibile a un soggetto privo di riscontronell’ordinamento giuridico. In ogni caso, prosegue il P.G., l’ordinanza impugnataha ripercorso analiticamente la vicenda esecutiva rilevando come l’attualeincidente di esecuzione si fondi sui medesimi titoli abilitativi in sanatoria rilasciatiil 4 aprile 2013, già scrutinati e ritenuti inefficaci ai fini della revoca dell’ordine didemolizione dalla medesima Corte con ordinanza del 31 gennaio 2019, emessa aseguito di incidente promosso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAiello [OSCURATO:PERSONA], e successivamente vagliata in sede di legittimità, avendola Corte di cassazione rigettato il ricorso con ordinanza del 19 giugno 2019.Si esclude inoltre che la perizia allegata all’istanza introduca elementi direale novità, anche alla luce delle valutazioni già espresse nella precedente faseesecutiva (ordinanza, pagg. 3–8). Il ricorrente, da un lato, deduce di non esserestato parte del precedente incidente e, dall’altro, invoca la perizia del 26 marzo2025 quale fatto nuovo. Anche tali doglianze sono per il P.G. infondate.Correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cuii provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione, una volta divenuti irrevocabili,precludono una nuova decisione sul medesimo oggetto rebus sic stantibus, ossiain assenza di nuovi dati di fatto o di nuove questioni giuridiche, intendendosi pertali anche elementi preesistenti non valutati neppure implicitamente nelprecedente giudizio (Sez. V, n. 15341 del 24 febbraio 2010, Rv. 246959). Nel casodi specie, a prescindere dal soggetto proponente, la Corte di appello hamotivatamente escluso qualunque novità rilevando che l’istanza riproponeidentiche questioni già definite, fondate sui medesimi titoli di sanatoria e chel’elaborato peritale si limita a una diversa valutazione tecnica di elementi giàconosciuti e scrutinati (ordinanza, pag. 7). Il ricorso, nel suo complesso, si risolvein una sollecitazione a una nuova valutazione di questioni di fatto e di diritto giàesaminate e correttamente risolte dal giudice dell’esecuzione, in violazione deilimiti del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 611, cod. proc. pen., èinammissibile.2. Al fine di meglio chiarire le ragioni dell’approdo cui è pervenuta questaCorte, è utile una sintetica ricognizione della vicenda processuale.L’ordinanza da atto che la richiesta era stata depositata il 22 settembre2025 e che le udienze del 1° dicembre 2025 e del 2 marzo 2026 erano staterinviate per omessa notifica del decreto di fissazione al soggetto qualificato cometerzo interessato, identificato nell’istanza come [OSCURATO:PERSONA], nato aBacoli il 10 novembre 1961 e residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11. [OSCURATO:PERSONA] espressamente la dichiarazione di nomina con procura speciale allegataall’istanza, sottolineando che l’atto di nomina reca proprio tali generalità ed èsottoscritto con firma autenticata dal difensore.2.1. Un primo nucleo motivazionale dell’ordinanza riguarda la verificadell’identità soggettiva dell’istante. In particolare, la Corte riferisce che, a seguitodi accertamenti richiesti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bacoli, era emerso che, nellabanca dati anagrafica del Comune di Bacoli, l’unico soggetto corrispondente alnominativo di [OSCURATO:PERSONA] risultava nato il 16 agosto 1954 e, per dipiù, già deceduto. Ne consegue, secondo la Corte, che il soggetto indicatonell’istanza — nato il 10 novembre 1961 — risulta inesistente sotto il profiloanagrafico. La difesa aveva tentato di neutralizzare tale rilievo, sostenendo chel’erronea indicazione delle generalità dipendeva dal fatto che anche l’ingiunzionea demolire oggetto di esame recava quelle medesime, erronee, generalità. LaCorte, tuttavia, reputa la circostanza irrilevante, e spiega perché: ciò che conta,ai fini della validità dell’incidente di esecuzione, non è l’eventuale errore giàcontenuto nell’ingiunzione, ma il fatto che l’atto introduttivo del presente incidentesia stato formalmente proposto e sottoscritto da un soggetto che, all’esito delleverifiche anagrafiche, risulta non esistente. La motivazione è la seguente: «l’attodi nomina allegato all’incidente di esecuzione è sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] BattistaAiello, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10.11.61 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] nr11, soggetto risultato inesistente». La Corte enuncia quindi la regola processualedalla quale trae la conseguenza d’inammissibilità: «l’istanza di incidente diesecuzione deve contenere i dati e le informazioni dell’istante: nome, cognome,data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza e domicilio»; sicché, «nelcaso in esame l’incidente di esecuzione è stato presentato a nome di un soggettorisultato inesistente, con conseguente inammissibilità dell’istanza». In questaprima linea argomentativa, dunque, l’inammissibilità è dichiarata per un difettooriginario e strutturale di riferibilità soggettiva dell’atto introduttivo.2.2. La Corte individua poi un ulteriore e autonomo profilo diinammissibilità, legato alla sostanziale identità della questione sollevata rispetto aquella già esaminata in un precedente incidente di esecuzione. A tal finericostruisce dettagliatamente il quadro processuale precedente.In particolare, ricorda che con sentenza della Corte di appello di Napoli del9 dicembre 1997, divenuta irrevocabile il 12 giugno 1998, [OSCURATO:PERSONA] eCarannante [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di un anno e quattromesi di reclusione e lire 1.700.000 di multa, con pena sospesa, per i reati diviolazione di sigilli e abusivismo edilizio, per avere realizzato nel Comune di Bacoliun manufatto in cemento armato di circa 210 mq, composto da piano terra e primopiano, nonché, sul solaio di copertura, una tettoia in ferro e lamiere di circa 30mq. Alla condanna si accompagnava l’ordine accessorio di demolizione delle opereabusive. In esecuzione di tale sentenza, il Pubblico Ministero emetteva il 17 marzo2017 la relativa ingiunzione a demolire, notificata a [OSCURATO:PERSONA] eagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di detta ingiunzione, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano già propostoincidente di esecuzione, chiedendo la revoca e/o sospensione dell’ordine didemolizione; e la stessa Corte, con ordinanza del 31 gennaio 2019, aveva rigettatotale richiesta.L’ordinanza del 2 marzo 2026 ricostruisce anche il contenuto delledoglianze formulate nel precedente incidente del 2019, evidenziando che esse sifondavano sul rilascio di una serie di titoli abilitativi in sanatoria, e precisamente:quattro titoli del 4 aprile 2013 relativi al manufatto principale di 210 mq, rilasciatirispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (titolon. 9), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (titolo n. 10),[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (titolo n. 11), CarannanteMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (titolo n. 12); nonché un ulteriore titolo insanatoria n. 47 del 1° ottobre 2018, relativo alla tettoia in ferro e lamiera di mq30, in favore di [OSCURATO:PERSONA].La Corte ricorda allora che, nella precedente ordinanza di rigetto, aveva giàritenuto che il manufatto di 210 mq. su due livelli non fosse condonabile, perduplice ragione: a) mancanza del requisito dell’ultimazione al rustico entro il 31dicembre 1993; b) superamento del limite volumetrico di 750 mc previsto dallalegge n. 724 del 1994. Quanto al primo profilo, la Corte richiama i verbali disequestro acquisiti agli atti e ne trae due dati fattuali decisivi: (i) «alla data del29.12.93 le tompagnature esterne erano in corso di esecuzione, ma non eranostate ancora completate»; (ii) «in data 19.12.94 erano ancora in corso i lavori digetto di un solaio in cemento armato al piano terra». Da ciò aveva già inferito, eribadisce ora, che «l’opera abusiva non è condonabile per difetto del requisito deltotale completamento dell’opera a rustico alla data del 31.12.93». La Corte, quindi,disattende la doglianza difensiva valorizzando non una valutazione astratta, maspecifici dati cronologici e strutturali risultanti dagli atti del procedimento, ritenutiincompatibili con la nozione legale di opera ultimata entro il termine utile per ilcondono.2.3. La seconda ragione di rigetto del precedente incidente, oggi ribadita,riguarda la volumetria del manufatto. La Corte osserva che l’opera è «noncondonabile anche per la sua volumetria, per il superamento del limite di 750 mcdi cui alla legge 724/94». Essa richiama il principio secondo cui, in materia dicondono edilizio ex lege n. 724 del 1994, «ogni edificio va inteso quale complessounitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione delladomanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanzepresentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devonoriferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di750 mc, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’interocomplesso». Muovendo da tale premessa, la Corte ritiene «evidente» che gli istanti— e cioè la moglie del condannato e i figli della coppia — abbiano fatto «illegittimoricorso alla pratica di frazionamento dell’immobile in quattro separate proprietà».A conforto di questa affermazione, l’ordinanza elenca analiticamente i quattro titolidel 4 aprile 2013, tutti riferiti al medesimo immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] della Torrettan. 37, distinto al foglio 4, particella 1601, ciascuno riferito ad una porzioneapparentemente autonoma ma tutti riconducibili al medesimo organismo edilizio.Ciascun titolo indica superfici di circa 96-98 mq e volumi di 303 mc, il che, seconsiderato unitariamente, rende manifesto il superamento della soglia di legge.La Corte rafforza questa conclusione osservando che la non condonabilitàdell’opera era già stata colta dal giudice della cognizione, e riporta testualmente ilpassaggio della sentenza d’appello: «Per quanto riguarda l’istanza di condonoedilizio, si rileva che l’opera abusiva è costituita da due livelli, aventi una superficiedi mq 210 circa ciascuno, con la conseguenza che la rilevanza delle cubature,superiore ai limiti legali (per la quale non possono operare arbitrari frazionamenti),esclude l’applicazione del beneficio». Con questo richiamo, la Corte mostra dicollocare il proprio ragionamento in continuità con quanto già definitivamenteaccertato nella fase di cognizione.2.4. La Corte ripercorre poi le ragioni per le quali, nel precedente incidente,era giunta a «analoghe conclusioni» anche in relazione alla tettoia in ferro elamiere realizzata sul lastrico solare. La motivazione si incentra qui sul vincolopaesaggistico gravante sull’area. L’ordinanza afferma che «la zona interessatadall’abuso, già all’epoca dei fatti, era sottoposta a vincolo ex art. 1 sexies legge431/85 e DM 28 marzo 1985», sicché, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, eranecessario il preventivo parere obbligatorio della Soprintendenza preposta allatutela del vincolo. Il parere era stato richiesto, ma la Soprintendenza non avevarisposto. La difesa aveva evidentemente ritenuto che tale silenzio potesse valerecome assenso; la Corte, invece, aveva già escluso questa conclusione, osservandoche «tale silenzio non equivale, tuttavia, a silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bisc. 3 legge 241/85, poiché il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] con nota prot. 23231 del27.09.18 ha precisato che il silenzio-assenso potrebbe verificarsi solo quando ilComune ha già espresso parere favorevole alla sanatoria, e nel caso di specie ilComune aveva espresso solo un parere favorevole condizionato alla rimozionedella struttura di alluminio che sorregge la tenda avvolgibile esterna alla veranda».In altri termini, la doglianza difensiva era stata già disattesa sul rilievo chemancava una piena e incondizionata valutazione favorevole del Comune, sicchénon poteva operare il meccanismo di semplificazione invocato.2.5. L’ordinanza aggiunge che, contro il provvedimento del 31 gennaio2019, era stato proposto ricorso per cassazione, e che con ordinanza del 19 giugno2019 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso. Il dato è valorizzato dallaCorte non come formazione di un giudicato sostanziale sull’incidente di esecuzionein sé, ma come elemento che conferma la già avvenuta e completa verifica dellamedesima vicenda processuale.2.6. Giunta a questo punto, la Corte collega il quadro ricostruito al nuovoincidente di esecuzione e osserva che anche l’istanza attuale di revoca dell’ordinedi demolizione «ha come presupposto il rilascio dei medesimi titoli abilitativi insanatoria» nn. 9, 10, 11 e 12 del 4 aprile 2013. Pertanto, secondo il Collegio, «èdi tutta evidenza la identità della questione sollevata nel presente incidente diesecuzione rispetto a quella già valutata da questa Corte con l’ordinanza di rigettosopra richiamata».2.7. La difesa aveva allegato una relazione di perizia che concludeva per la«legittimità, validità ed efficacia dei titoli abilitativi in sanatoria» del 4 aprile 2013.La Corte, tuttavia, ritiene che tale elaborato non introduca elementi dinovità. La formula usata è particolarmente significativa: la perizia «non introduceelementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse da questa Corte nellaprecedente ordinanza di rigetto, anche alla luce della relazione di consulenzatecnica di ufficio del C.T.U. [OSCURATO:PERSONA], allegata al pareredel PG». Il giudice dell’esecuzione, dunque, reputa la nuova perizia un meroapporto valutativo difensivo, incapace di mutare il quadro fattuale e giuridico giàscrutinato, per di più a fronte dell’esistenza di una consulenza tecnica d’ufficio giàacquisita e considerata.3. Tanto premesso, come anticipato, il ricorso è inammissibile.3.1. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che la Corte di appello abbiaerroneamente qualificato come inesistenza soggettiva ciò che sarebbe, invece, unamera inesattezza anagrafica, priva di effetti invalidanti quando l’identità delsoggetto sia comunque ricostruibile dagli atti. A tal fine richiama, nell’atto, treprecedenti di questa Corte: Sez. VI, n. 18839/2014 (in realtà, Sez. 5, n. 18839del 13/02/2014, Barnaba', non mass.), Sez. II, n. 53602/2017 (in realtà, Sez. 1,n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639 – 01) e Sez. V, n. 11907/2016 (inrealtà, Sez. 5, n. 11907 del 19/11/2015, dep. 2016, Adragna ed altro, non mass.),tutti evocati per sostenere il principio della prevalenza dell’identificazionesostanziale della parte sull’errore formale nelle generalità: nessuno di essi,tuttavia, si occupa della questione giuridica in esame, donde la loro citazione, ed irelativi principi di diritto, inesistenti e non riferibili alle richiamate sentenze,nonostante siano stati virgolettati in ricorso e richiamati in corsivo (v. pagg. 4/5),facendoli apparire come affermati da questa Corte, appaiono il frutto di unevidente fenomeno di allucinazione informatica.3.2. Il ricorrente insiste sul fatto che l’istanza era stata comunquesottoscritta da una persona fisica, con firma autenticata dal difensore, e chel’errore riproduceva i dati già presenti nell’ingiunzione di demolizione. La Corte diappello, però, non si limita a rilevare un errore materiale nel nome, né fonda ladecisione sul solo “secondo nome” [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea che l’atto di nominaallegato all’incidente è sottoscritto da un soggetto indicato con nome, cognome,data di nascita, luogo di nascita e residenza risultati non corrispondenti ad alcunsoggetto esistente nelle verifiche anagrafiche compiute. L’ordinanza considerairrilevante il fatto che l’errore fosse già presente nell’ingiunzione a demolire,perché ciò che rileva è l’atto introduttivo dell’incidente di esecuzione, il quale deveessere riferibile ad un istante identificato in modo corretto e verificabile.Il cuore della motivazione, dunque, non è l’errore nominale isolato, ma lacombinazione di dati anagrafici che, nel loro insieme, individuerebbero un soggettoinesistente. Questa precisazione è decisiva. Se l’errore avesse riguardato soltantoil nomen o l’omissione/aggiunta di un secondo nome, la censura difensiva sarebbestata fondata. Ma l’ordinanza valorizza il fatto che l’intera scheda identificativariportata nella procura e nell’istanza – inclusa la data di nascita – non trovavariscontro anagrafico. In tale contesto, la Corte territoriale non ha ritenuto ditrovarsi di fronte ad una semplice irregolarità nella denominazione della parte,bensì ad un difetto di certa identificazione dell’istante. Sotto il profilo teorico, ilprincipio invocato dal ricorrente è corretto: la giurisprudenza, anche oltre il settorepenale, riconosce che l’erronea indicazione delle generalità non comporta di persé nullità o inesistenza dell’atto, se il soggetto è comunque identificabile concertezza sulla base dell’atto o del contesto processuale. Tale principio emerge conchiarezza, ad esempio, anche nella giurisprudenza civile di legittimità, che escludela nullità dell’atto quando il reale destinatario o la reale parte siano univocamenteidentificabili dal contenuto complessivo della citazione o della relata (Cass. Sez. 2,10/07/2023, n. 19473, non mass.).Tuttavia, nel caso specifico, la censura appare non decisiva e,tendenzialmente, manifestamente infondata in concreto, per due ordini di ragioni.In primo luogo, l’ordinanza non registra una minima inesattezza ma unadivergenza anagrafica che la Corte reputa incompatibile con la certa riferibilitàsoggettiva dell’atto. In secondo luogo, e soprattutto, anche volendo ipotizzare chesu questo punto la motivazione meritasse un affinamento, resterebbe comunqueintatta la seconda ratio decidendi, sufficiente da sola a sorreggere la declaratoriadi inammissibilità. In sede di legittimità, infatti, quando una decisione è fondatasu rationes autonome e ciascuna idonea da sola a sostenerla, il ricorso devesuperarle tutte; il venir meno di una soltanto non basta (Sez. 1, n. 44762 del03/10/2024, Ferraro, non mass.; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017,Crescenza, Rv. 269841 – 01).3.3. I precedenti evocati nel ricorso sul tema dell’errore nelle generalitàesprimono un principio astrattamente pertinente, ma, come anticipato, nonrisultano in realtà essersi occupati della questione giuridica prospettata daldifensore, non avendo in realtà mai affermato i principi che il difensore lororiferisce. In ogni caso, quand’anche esistenti (e, come detto, così non è) la loropertinenza concreta dipenderebbe comunque dalla possibilità di dimostrare che,nel caso di specie, il soggetto fosse davvero identificabile con certezza. Ed èproprio questo il punto che l’ordinanza esclude. Perciò quei precedenti, frutto diallucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi diintelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi: essi avrebberopotuto giovare al ricorrente se la divergenza fosse stata marginale e non investissela riferibilità complessiva della procura e dell’istanza; ma pèrdono forza persuasivase il giudice del merito, come avvenuto nel caso in esame, accerta l’assenza dicorrispondenza anagrafica della complessiva identità dichiarata.In altre parole, i precedenti richiamati dalla difesa – come detto, nonriferibili alla questione giuridica qui esaminata - sono astrattamente coerenti sulpiano del principio, ma non paiono perfettamente sovrapponibili alla fattispecieconcreta, così come ricostruita dall’ordinanza.3.4. Il ricorso è manifestamente infondato anche in relazione al secondoprofilo di doglianza.Il ricorrente sostiene invero che l’ordinanza abbia violato l’art. 666, comma2, cod. proc. pen. ritenendo l’incidente di esecuzione una mera riproposizione diistanza già rigettata, sebbene il precedente incidente fosse stato proposto dasoggetti diversi – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaGiuseppina – e non dall’odierno ricorrente. Aggiunge che, in ogni caso, esisterebbeun fatto nuovo, rappresentato dalla perizia dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] del 26 marzo2025, sulla quale la Corte non avrebbe svolto alcuna reale valutazione.Orbene, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente la declaratoria diinammissibilità quando la richiesta sia manifestamente infondata oppurecostituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimielementi. La giurisprudenza di legittimità più recente ribadisce che la preclusioneopera non solo quando sia identico il petitum in senso formale, ma quando, intermini sostanziali, non vengano prospettati nuovi elementi di fatto o nuovequestioni giuridiche non già esaminate. Iin questo senso si collocano, tra le altre,Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394 – 01, richiamata dallagiurisprudenza successiva (Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv.262135 – 01; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, Barone, Rv. 268834 – 01; Sez. 1,n. 4761 del 25/10/2024, D, Rv. 287553 – 01; Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019,Pellegrino, Rv. 278283 – 01), e Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza, Rv.269841 - 01, secondo cui la preclusione non opera solo se vengano dedotti fatti oquestioni che non abbiano già formato oggetto della precedente decisione. Più direcente, Sez. 1, n. 44762 del 03/10/2024, Ferraro, non mass., ha ribadito che ilprovvedimento del giudice dell’esecuzione formalmente irrevocabile preclude unanuova pronuncia sul medesimo petitum finché non emergano elementisostanzialmente nuovi e non solo apparentemente tali.3.5. L’ordinanza afferma espressamente che il nuovo incidente diesecuzione ha come presupposto gli stessi titoli abilitativi in sanatoria giàesaminati nel 2019, e che la questione sollevata è identica a quella già valutata inprecedenza.Si tratta di un passaggio particolarmente convincente, perché la Corte nonsi limita a dire che vi è somiglianza tra le domande, ma specifica che il fondamentofattuale dell’istanza – cioè le concessioni in sanatoria nn. 9, 10, 11 e 12 del 4 aprile2013 – è il medesimo già scrutinato. Inoltre, sottolinea che la nuova periziaallegata non introduce reali elementi di novità rispetto al quadro già noto, anchealla luce della precedente CTU dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] allegata al parere del PG.La censura difensiva fondata sulla diversità soggettiva del ricorrente nonappare, perciò, sufficiente a scalfire questa ratio. Il giudice dell’esecuzione, infatti,non fonda l’inammissibilità su una nozione puramente soggettiva di “stessa parte”,ma sulla constatazione che l’odierno istante – qualificato come erede/terzointeressato in relazione al medesimo immobile e ai medesimi titoli – ripropone lamedesima questione esecutiva già definitivamente vagliata. La preclusionedell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., come interpretata dalla Cassazione, hanatura sostanziale e guarda all’identità del petitum e della causa petendi, nonsoltanto alla coincidenza nominale del proponente.Questa censura deve, pertanto, essere considerata manifestamenteinfondata. Il ricorrente enfatizza la non coincidenza soggettiva tra i proponenti delprecedente incidente e l’odierno istante, ma non riesce a mostrare che l’odiernainiziativa introduca una questione nuova in senso sostanziale. Al contrario,l’ordinanza espone che i titoli in sanatoria, il compendio edilizio e le questioni dicondonabilità erano già stati pienamente scrutinati e risolti in senso negativo. Lagiurisprudenza di legittimità sopra richiamata mostra che la preclusione non èsuperata dalla sola diversa veste formale dell’istanza o dalla diversa identità delproponente quando la questione sostanziale resta identica e non emerganoelementi realmente nuovi.3.6. Ancora, si osserva, la difesa sostiene che la perizia dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] del26 marzo 2025 costituisca un elemento nuovo e che la Corte di appello si sialimitata ad affermarne apoditticamente l’irrilevanza, senza esaminarne realmenteil contenuto. Da qui la denuncia di motivazione apparente e di violazione dell’art.666, comma 2, cod. proc. pen.L’ordinanza, sul punto, non è del tutto ellittica. Essa afferma che la periziaallegata «non introduce elementi di novità rispetto alle valutazioni già espresse»,e aggiunge un elemento importante: tale conclusione è formulata «anche alla lucedella relazione di consulenza tecnica di ufficio del C.T.U. [OSCURATO:PERSONA] AntonioSchettini, allegata al parere del PG». In altri termini, la Corte non ignora la periziadi parte, ma la colloca dentro un quadro tecnico già esistente, ritenendolameramente oppositiva rispetto a valutazioni tecniche e giuridiche già svolte. È veroche la motivazione non riassume diffusamente il contenuto dell’elaborato dell’ing.[OSCURATO:PERSONA], ma in sede di legittimità ciò non è di per sé sufficiente a configurare il viziodenunciato, se il ragionamento decisorio consente comunque di comprendereperché il giudice abbia reputato l’elaborato non decisivo.E qui la ratio è intellegibile: la perizia di parte si limiterebbe a sostenere lalegittimità di titoli già esaminati; non introdurrebbe fatti sopravvenuti, ma unadiversa valutazione tecnico-giuridica di dati già noti. Anche questa censura appareinfondata. La giurisprudenza che esclude la preclusione in presenza di documentio fatti nuovi – come la già citata Cass. pen., Sez. 1, n. 19358/2017 – presupponeche il documento prodotto non abbia già formato oggetto di valutazione eintroduca un effettivo profilo di novità sostanziale. Nel caso in esame, però, laCorte di appello spiega che la perizia dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non muta il nucleo dellaquestione: i titoli in sanatoria del 2013 erano già stati esaminati, e le ragioniostative alla loro efficacia rispetto all’ordine demolitorio erano già statepuntualmente indicate. Il solo fatto che un tecnico di parte fornisca una lettura piùfavorevole non trasforma quell’elaborato in un “fatto nuovo” ai sensi dell’art. 666,comma 2, cod. proc. pen. La motivazione, dunque, può dirsi sintetica, ma nonapparente. Essa individua l’oggetto della perizia, lo confronta con il precedentegiudizio e conclude per la mancanza di novità, richiamando anche una CTU giàacquisita. In sede di legittimità, una simile motivazione è sufficiente, specie inpresenza di una questione già in precedenza approfonditamente scrutinata.3.7. Da ultimo, osserva il Collegio, benché il ricorso formalmente insistasoprattutto sui profili processuali, la sua architettura è chiaramente orientata arimettere in discussione il giudizio sostanziale di non condonabilità delle opere.Per valutare la plausibilità della censura occorre allora verificare se leragioni sostanziali ribadite nell’ordinanza siano corrette. La risposta, nelcomplesso, è positiva. L’ordinanza richiama i verbali di sequestro, dai quali emergeche al 29 dicembre 1993 le tamponature esterne erano ancora in corso, e che al19 dicembre 1994 si eseguivano ancora lavori di getto di un solaio in cementoarmato al piano terra. La Corte conclude che l’opera non era ultimata al rusticoentro il termine utile per il secondo condono ex art. 39 l. n. 724/1994, che rinviaalla nozione di ultimazione dell’art. 31, comma 2, l. n. 47/1985.Tale conclusione è pienamente coerente con la più recente giurisprudenzadi legittimità, secondo cui il rustico richiede non solo le strutture portanti e lacopertura, ma anche le tamponature esterne, essendo queste necessarie a rendereindividuabile il volume del manufatto (in questo senso sono richiamabili Sez. 3, n.35006 del 12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass., nonché i precedenti già consolidatiSez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658 – 01, Sez. 3, n. 13641 del15/11/2019, Rv. 278784 – 01, e Sez. 3, n. 33083 del 06/07/2021, Balzano, nonmass.). Ne discende che, anche qualora si volesse valorizzare la perizia dell’ing.[OSCURATO:PERSONA], essa difficilmente avrebbe potuto scardinare questa ratio, fondata su daticronologici obiettivi risultanti dai verbali di sequestro. Sotto tale profilo, l’ordinanzaappare perfettamente allineata alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso nonoffre elementi idonei a sovvertirla.3.8. L’ordinanza afferma ancora che il manufatto supera il limite di 750 mcprevisto dall’art. 39 l. n. 724/1994 e che gli istanti avevano illegittimamentefrazionato l’immobile in quattro distinte pratiche per eludere il limite volumetrico.Anche questo passaggio è conforme alla giurisprudenza di legittimità. LaCassazione ribadisce costantemente che, in materia di condono, l’edificio abusivova considerato unitariamente quando riconducibile a un unico disegno edificatorioo a un unico centro di interessi, e che la pluralità delle domande non può essereutilizzata per aggirare artificiosamente il limite volumetrico (il principio è statorecentemente riaffermato, tra le altre, da Sez. 3, n. 15725 del 09/04/2026, Mare,non mass., da Sez. 3, n. 28350 del 15/05/2025, Incarnato, non mass., e, conspecifico riferimento al tema, da Sez. 3, n. 47639 del 28/11/2024, Fasano ed altro,non mass.). La motivazione dell’ordinanza, inoltre, è particolarmente accurataperché descrive le quattro sanatorie del 4 aprile 2013 come riferite tutte allo stessoimmobile, alla stessa particella catastale, a porzioni dello stesso fabbricato a duepiani fuori terra, presentate da componenti del medesimo nucleo familiare. Anchesu questo piano, dunque, la censura del ricorso non coglie nel segno: non vi ètraccia di un errore di diritto o di un travisamento, bensì applicazione lineare di unorientamento consolidato.3.9. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il giudicedell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine didemolizione, non debba limitarsi a prendere atto dell’esistenza formale di un titoloo di un’istanza, ma debba verificare la plausibilità dell’esito favorevole e lasussistenza di eventuali cause ostative. In tal senso è particolarmente pertinenteSez. 3, n. 25195 del 05/04/2019, Miragliuolo, non mass., secondo cui la revoca osospensione dell’ordine di demolizione presuppone l’accertamento di elementi chefacciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione di un provvedimentoamministrativo favorevole, con obbligo per il giudice dell’esecuzione di valutarel’esito prevedibile dell’istanza e le cause ostative al suo accoglimento. Questoprecedente è altamente pertinente rispetto al caso in esame, perché l’ordinanzadel 2026 fa esattamente ciò che la sentenza n. 25195/2019 richiede: verifica nonla mera esistenza dei titoli, ma la loro effettiva idoneità a incidere sull’ordinedemolitorio, concludendo in senso negativo per ragioni ostative sostanziali. Perciòla perizia dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], anche in questa prospettiva, non è idonea a mutare l’esito.3.10. Quanto alla tettoia in ferro e lamiera, l’ordinanza ricorda che l’areaera vincolata ai sensi della normativa paesaggistica già all’epoca dei fatti e che, aifini del rilascio del titolo in sanatoria, era necessario il parere della Soprintendenza.La Corte aggiunge che il silenzio della Soprintendenza non equivaleva, nel casoconcreto, a silenzio-assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990, anche alla luce dellanota del Ministero dei beni culturali del 27 settembre 2018, poiché il Comune avevaespresso non già un parere pienamente favorevole, bensì un parere favorevolecondizionato.Su questo punto, il quadro giurisprudenziale amministrativo è stato perqualche tempo oscillante, ma oggi prevale l’orientamento secondo cui l’art. 17-bisl. n. 241/1990 può trovare applicazione anche al parere della Soprintendenza neiprocedimenti “orizzontali” a fase decisoria pluristrutturata, come affermato daCons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610, e ribadito da successive decisioni,tra cui Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2025, n. 3464. Tali pronunce sottolineano,però, che l’operatività del silenzio-assenso presuppone una precisa strutturaprocedimentale e l’invio di uno schema di provvedimento o comunque di unaproposta compiuta, sicché non ogni inerzia della Soprintendenza produceautomaticamente assenso. In questa prospettiva, la motivazione dell’ordinanzapuò ritenersi sostanzialmente corretta nel caso concreto, anche se formulata intermini sintetici. La Corte non nega in astratto l’applicabilità dell’art. 17-bis;osserva piuttosto che, nel caso specifico, mancava il presupposto di un previoassetto favorevole compiuto del procedimento, poiché il Comune aveva espressosolo un assenso condizionato.Anche ammettendo che il dibattito amministrativo sia stato vivace (in sensocontrario, si v., ad es., T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 11 giugno 2025, n.4406), il punto decisivo resta che la censura difensiva, nel ricorso per cassazione,non sviluppa in modo specifico una doglianza autonoma e tecnicamente strutturatacontro questa parte dell’ordinanza: essa resta sullo sfondo dell’intera vicenda, manon è al centro del motivo unico. Pertanto, pure sotto questo profilo, non emergeuna fondatezza del ricorso.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.5. Ed invero, il richiamo, nel ricorso per cassazione, di precedentigiurisprudenziali inesistenti o “allucinati” da sistemi di intelligenza artificialecostituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nelladeterminazione della causa di inammissibilità e, proprio per questo, giustifical’irrogazione di una sanzione più elevata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.quando la Corte, come nel caso di specie, ravvisi che il ricorso è stato propostosenza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fontiinvocate.5.1. L’art. 616 cod. proc. pen., infatti, prevede che, in caso diinammissibilità, la parte privata sia condannata alle spese del procedimento e alpagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che puòessere aumentata fino al triplo “tenuto conto della causa di inammissibilità delricorso”.La sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186 ha chiarito ilfondamento di tale meccanismo sanzionatorio: la condanna alla somma in favoredella Cassa delle ammende non può operare automaticamente quando il ricorrentenon abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ma,specularmente, essa resta pienamente giustificata – e anzi può essere più severa– quando la causa di inammissibilità sia invece ascrivibile a un comportamentocolposo del ricorrente.In altri termini, la Consulta ha eliminato soltanto l’automatismosanzionatorio nei confronti dell’incolpevole, non certo la legittimità di una rispostapiù incisiva nei confronti di chi abbia dato causa, con negligenza o imprudenza, aun ricorso intrinsecamente viziato.5.2. Proprio in questa prospettiva, il ricorso fondato su giurisprudenzainventata presenta un quid pluris rispetto alla comune genericità o manifestainfondatezza. Non si è di fronte a una mera debolezza argomentativa, ma a unapatologia dell’atto di impugnazione che incide sul suo stesso statuto di serietàtecnico-professionale: l’allegazione di precedenti inesistenti altera il correttocontraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l’inosservanza del dovereminimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto. In tale situazione, lacausa di inammissibilità non è soltanto presente, ma è il risultato di una condottapositivamente colpevole, incompatibile con l’area dell’errore scusabile delineatadalla sentenza n. 186 del 2000.5.3. Il punto decisivo è che l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificialenon vale di per sé a escludere la colpa, perché il professionista che redige esottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilitàdella sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità. Se il difensore –o la parte che dell’atto risponde nei limiti consentiti dal rito – introduce nel ricorsosentenze mai pronunciate, massime alterate o riferimenti inesistenti, egli nonversa in una situazione assimilabile all’incolpevole errore oggettivamenteinevitabile; al contrario, manifesta omessa verifica, trascuratezza professionale etalora persino spregiudicato uso dello strumento processuale. Perciò non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, secondo la formula della Consulta.5.4. Sotto il profilo funzionale, poi, una sanzione più elevata trovagiustificazione nella stessa ratio deterrente dell’art. 616 cod. proc. pen.La norma mira a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunqueproposte senza il necessario rigore tecnico; e il legislatore, dopo le modifiche del2017, ha reso espresso che la misura della somma va calibrata tenendo contodella causa di inammissibilità, proprio per permettere al giudice di graduare larisposta economica in ragione della gravità del vizio processuale. Se il ricorso èinammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie,la causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da unsemplice errore interpretativo: essa denota un uso del giudizio di cassazioneincompatibile con il livello di diligenza esigibile e quindi legittima una condanna inmisura più alta.5.5. Né può sostenersi che l’impiego dell’intelligenza artificiale introducauna zona franca di deresponsabilizzazione. La sentenza n. 186/2000 protegge chiincorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l’ipotesi in cui laparte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sullefonti richiamate. In tale evenienza, l’errore non è inevitabile, bensì prevenibile conl’ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenzadelle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente.L’assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa,perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità.5.6. Ne deriva che, in un caso del genere, il giudice può motivare lamaggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici: (a) la nonverificazione delle fonti; (b) la spendita processuale di precedenti inesistenti comeapparente supporto di censure; (c) il conseguente aggravio per la funzionenomofilattica e di filtro della Corte; (d) la lesione dell’affidabilità minima che deveassistere gli atti difensivi; (e) la maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinariaproposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi. Tutti questi elementi siraccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma “tenuto contodella causa di inammissibilità” e con il principio costituzionale per cui la sanzionepecuniaria è pienamente legittima quando l’inammissibilità sia imputabile acomportamento colpevole del ricorrente.6. In termini conclusivi, si può dunque affermare che la citazione digiurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, maanzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale: essa rivela che il ricorso èstato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenzache supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale.Perciò, una volta dichiarata l’inammissibilità, l’art. 616 cod. proc. pen. consente egiustifica l’irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delleammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso siastato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessio [OSCURATO:PERSONA]