CassazionedecretoSezione UDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 30708/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG3540 del 202 2 promosso da : PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; [OSCURATO:PERSONA]- BUTARIA; rappresentat i e difes i da ll’ Avv ocat ura Generale dello Stato , con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - R.G.3540/2022 C.C. 11/10/2022 C.C. 11/10/2022 ricorso avverso sen- tenza delConsiglio di Stato -2 - per la cassazione della sentenza delConsiglio di Stato n. 7323/2021, pubblicatain data 2 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con ricorso notificato in data 21 ottobre 2010, il d ott. [OSCURATO:PERSONA]– giudice tributario, nominato, in data 18 settembre 2018, su designazione parlamentare, componente laico del Consiglio di presi- denza della giustizia tributaria (d’ora in poi, anche CPGT) –impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale delLazio, ai fini dell’an- nullamento, previa istanza cautelare, il decreto del Presidente della Re- pubblica, controfirmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale era stato dichiarato decaduto dall’incarico di consigliere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in conformità a quanto previsto dalla presupposta deliberazione adottata in data 7 aprile 2020 dallo stesso organo di governo autonomo, perla sussistenza delle con- dizioni di incompatibilità di cui agli artt. 17, comma 2-ter, e 12, del d.lgs. 545del 1992. Tale deliberazione rinveniva il proprio fondamento nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 ot- tobre 2019, che, disponendo, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelarein fattispecie di corruzione in atti giudiziari – misura poi revocata –, comprovava l’illegittima interferenza da quest’ultimo esercitata sull’attività dei giudici tributari sottoposti all’organo di -3 - autogoverno, espressamente contemplata, dalla normativa di riferi- mento, quale motivo di decadenza dall’incarico. 2. –Il Tribunale amministrativo regionale , con sentenza n. 13054 del 2020, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Il TAR osservava che il provvedi- mento impugnato non aveva carattere sanzionatorio, ma di mero ac- certamento del venir meno dei requisiti previsti dalla norma per la ti- tolarità del munus pubblico , e che il componente laico dell’ O rgano di autogoverno della magistratura tributaria era titolare di un diritto sog- gettivo perfetto all’esercizio del mandato. Di qui la devoluzione al giu- dice ordinario dellacontroversia relativ a alla decadenza del titolare, in quanto inerenteal diritto soggettivo perfetto relativo all’elettorato at- tivo e passivo di cui all’art. 51 Cost. 3. –Avverso la predetta sentenza interponeva gravameil [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’erroneità della pronuncia declinatoria della giurisdizione per non avere il TAR adito tenuto conto che la delibera adottata dall’Or- gano di autogoverno della giustizia tributaria integrava un provvedi- mento sanzionatorio, adottato sulla base di una valutazione discrezio- nale dell’operato del componente delCPGT. 4. – Con sentenza pubblicata il 2 novembre 2021 , il Consiglio di Stato ha accolto il gravame, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativoe rimettendo la causa al primo giudice. Il Consiglio di Stato ha rilevato che oggetto del contendere è, non già un mero atto ricognitivo di una causa di incompatibilità prevista dalla legge, bensì la legittimità di un provvedimento amministrativo avente natura di sanzione decadenziale, con la quale l’ordinamento reagisce, nel modo compatibile con il contesto di riferimento, a sanzio- nare una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave vulnusal prestigio e all’autorevolezza dell’Organo di autogo- verno di cui l’appellante era membro. -4 - Verrebbe in rilievo una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo che dialoga con il potere amministrativo. 5. –Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato la Pre- sidenza della Repubblica, il Ministero dell’economia e delle finanze eil Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con atto notificato il 19g ennaio 202 2 , ha nno proposto ricorso , sulla base di un unico mo- tivo. 6. – La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. 7. –Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione came- rale ex art. 380-bis.1cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giu- dice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso per cassazione è affidato ad un motiv o . Con ilmotivo di ricorso si censura il presupposto da cui muove la declaratoria della giurisdizione amministrativa, ossia la rilevata natura sanzionatoria-decadenziale del provvedimento adottato dalConsiglio di presidenza della giustizia tributaria. Una tale qualificazione sarebbe smentita dal tenore letterale dell’art. 17, comma 2-ter, del d .lgs. 54 5 del 1992 , che prefigura espressamente, in capo ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, specifiche ipotesi di incompa- tibilità, al ricorrere delle quali segue, come logica e diretta conse- guenza, la delibera di decadenza. Pertanto, la delibera di decadenzasarebbe, non già un provvedi- mento connotato da discrezionalità amministrativa, bensì un mero atto accertativo della mancanza di un prerequisito (inerente al diritto di elettorato passivo) che consegue all’eserciziodi una attività ricognitiva -5 - di quanto stabilito dalla legge, con l’ulterioreconseguenza che la rela- tivacontroversia, in quanto volta alla tutela del diritto soggettivo per- fetto inerente all'elettorato passivo, sarebbedevoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. 2. –Il motivo, e con esso il ricorso, è fondato. 2.1. –Giova, anzitutto, rammentare che, ai sensi del d.lgs. n. 545 del 1992 e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della giu- stizia tributaria –costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze – “è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblicaa maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispet- tivi albi professionali da almeno dodici anni” (art. 17, commi 1 e 2). Quanto ai componenti del CPGT eletti dal Parlamento, essi, “finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le fun- zioni degli organi di giustizia tributaria (art. 17, comma 2-ter). Il CPGT “dura in carica per quattro anni” e i componenti, “che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispon- dente qualifica” (art. 18, commi 1 e 2). E’, altresì, prevista una causa di ineleggibilità al CPGT (e anche di esclusione dall’elettorato attivo) e cioè l’essere sottoposti, per i com- ponenti delle commissioni tributarie, alla sanzione più grave dell'am- monimento, irrogata a seguito di giudizio disciplinare (art. 20, comma 1). 2.2. – Ciò posto, come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, il [OSCURATO:PERSONA], componente del CPGT eletto dal -6 - Parlamento, nel corso della consiliatura è stato dichiarato decaduto dalla carica con delibera n. 368del 2000 dello stesso CPGT , adottata in applicazione del citato art. 17, comma2-ter, in ragione dell’incom- patibilità ravvisata nel fatto che le condotte alui contestate in un pro- cedimento penale “costituiscono gravi violazioni dei doveri di lealtà, imparzialità e trasparenza dell'agire pubblico gravante sul consigliere del CPGT, compromettendone la dignità dell'ufficio e del prestigio della magistratura tributaria da tale consesso istituzionalmente rappresen- tata, poiché si configurano illegittime interferenze nell'attività dei giu- dici tributari, sottoposti alla vigilanza ed autogovernati proprio dal Con- siglio di cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] è componente”. Con il ricorso dinanzi al TAR del Lazio, l’interessato ha dedotto l’il- legittimità del provvedimento di decadenza, motivato nel presupposto della sussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992, allegando la carenza di previsione legislativa del potere di decadenza e dunque il difetto di attribuzione od il vizio di incompetenza, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Consiglio di Stato –a fronte della declaratoria di difetto di giuri- sdizione del primo giudice in favore di quella del giudice ordinario –ha ritenuto il provvedimento di decadenza dalla carica espressione, in- vece, di potere amministrativo autoritativo, in quanto frutto di discre- zionalità dell’organo che lo ha adottato, venendo con esso irrogata una sanzione volta a punire una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave vulnus al prestigio ed all'autorevolezza dell'Organo di autogoverno di cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] era membro. Di qui la affermata situazione di interesse legittimo –e non già di diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo –che sarebbe stata fatta valere dal [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnazione del provvedimento -7 - sanzionatorio, con conseguente declaratoria della giurisdizione di legit- timità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 cod. proc. amm. 2.3. - E’ principio consolidato che la giurisd izione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il pe- titumsostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in fun- zione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca na- tura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350). 2.4. - Nella specie, quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente chiesto con l’impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica, adot- tato a seguito della delibera dell’Organo di governo autonomo, di de- cadenza dalla carica di componente del CPGT eletto dal Parlamento,è la demolizionedell’atto reputato illegittimo al fine di poter continuare a svolgere l’incarico elettivo, con ciò postulando la tutela del proprio diritto soggettivo all’elettorato passivo, quale situazione che “rileva nella sua duplice portata genetica funzionale: di diritto alla acquisi- zione, non meno che alla conservazione dello status elettivo” (così Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n.215). E una siffatta istanza ha investito un atto il cui fondamento si rin- viene direttamente nella disposizione di legge (art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992), rientrando la delibera adottata dal CPGT, costituente il presupposto dell’impugnato provvedimento presiden- ziale,nel perimetro dell'attività, vincolata, di accertamento della sus- sistenza dei requisiti legalmente necessari per il mantenimento della carica di componente dell'organo di autogoverno della giustizia tribu- taria, ivi compresi quelli costituenti un priuslogico del diritto di eletto- rato passivo. -8 - In questa prospettiva, infatti, con l’anzidetta delibera il CPGT ha, dapprima, qualificato la fattispecie legale quale disciplinante una ipo- tesi di incompatibilità dalla carica elettiva e, quindi, operato la sussun- zione in essa delle condotte materiali ascritte al [OSCURATO:PERSONA], siccome re- putate tali da integrare, proprio alla stregua di quanto stabilito dal ci- tato art. 17, comma 2-ter,“attività suscettibile di interferire con le fun- zioni degli organi di giustizia tributaria”. Una operazione complessiva, questa, alla quale la coerente natura di procedimento di sussunzione del fatto materiale nel paradigma di legge (secondo lo schema norma- fatto-effetto) non viene affatto elisa dall’ulteriore colorazione di disva- lore specificamente attribuito alle condotte oggetto di considerazione. Con l’ulteriore necessaria precisazione che al sindacato sulla legit- timità dei contenuti dell’operazione sussuntiva compiuta dal CPGT – consistentenella individuazione della causa di incompatibilità nella di- sposizione di cui al citato art. 17, comma 2-ter, letta nel contesto dell’assetto delineato dal d.lgs. n. 545 del 1992, sino alla riconduzione del fatto in detta norma – non può, all’evidenza, procedersi in questa sede, investendo esso questioni di merito e non di giurisdizione. In definitiva, come già statuito da questa Corte (in questi termini, Cass., Sez. Un., 29 settembre 2022, n. 28428), la delibera di deca- denza adottata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], costituente il presupposto dell’impugnato, in questa sede, decreto del Presidente della Repub- blica, controfirmato dal Ministro dell’economia e delle finanze,integra non già un provvedimento autoritativo, tale da porre l’interessato al cospetto del “potere”, ma un atto solo ricognitivo degli anzidetti pre- supposti legali, il quale viene ad incidere sulla pretesa alla continua- zione nel munuspubblico elettivo e, quindi, alla permanenza del rela- tivo incarico, ossia su una situazione la cui consistenza è di diritto sog- gettivo perfetto, garantito dall’art. 51 Cost. 3. – Il ricorso va, dunque, accolto e, di conseguenza, dichiarata, nella presente controversia, la giurisdizione del giudice ordinario. -9 - Sussistono i presupposti di legge per la compensazione delle spes