CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso n.18477/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma al largo Messico n.7, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. -con troricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n.463/15, pronunciata il 15 dicembre 2014, depositata il 20 gennaio 2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno n.463/15, pronunciata il 15 dicembre 2014, depositata il 20 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta Irpef dell'anno 2002, con sanzioni ed interessi di legge, dovuta a seguito della sentenza n.591/09/2010 della C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento di plusvalenza non dichiarata, rideterminata in euro 210.429,55; la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscrisse, in qualità di venditrice, con la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.I., un contratto di compravendita condizionato, avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di Salerno; in particolare, gli effetti del succitato contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 3 dei contratto medesimo, furono sospensivamente condizionati, ai sensi dell'art. 1353 del cod. civ., al verificarsi del rilascio, da parte del Comune di Salerno, della concessione edilizia per la "realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali e non" sui terreni compravenduti; le parti, con atto del 05.03.2002, per notar avv. [OSCURATO:PERSONA], si diedero reciprocamente atto dell'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 3 del contratto di compravendita; in data 08.02.2006, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Salerno emise due avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 41bis del D.P.R. 600/73, l'uno relativo all'IRPEF 2000 e l'altro relativo all'IRPEF 2002, per la plusvalenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato con la vendita del terreno edificabile; inoltre, venne emessa cartella di pagamento notificata alla contribuente in data 17/8/2006; gli avvisi e la cartella furono impugnati inannzi alla C.t.p. di Salerno con distinti ricorsi, poi riuniti; la C.t.p., con sentenza n.299/2007, dichiarava non dovute le sanzioni relativamente all'anno 2000, rigettando per il resto i ricorsi riuniti; a seguito della suddetta sentenza venne emessa, ai sensi dell'art.68 d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento provvisoria per l'annualità 2002, oggetto del ricorso n.4969/2015 fissato anch'esso per l'odierna camera di consiglio; la sentenza della C.t.p. di Salerno venne impugnata sia dall'Agenzia delle entrate, sia dalla contribuente, con ricorso incidentale; con sentenza n.591/9/10 del 24/11/2010, la C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l'appello dell'ufficio ed, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, determinava la seconda plusvalenza in euro 201.429,55, demandando all'ufficio di rideterminare l'imposta e la sanzione sulla plusvalenza così come rideterminata; a seguito della suddetta sentenza venne emessa la cartella di pagamento provvisoria, oggetto della presente impugnazione; la sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione e, successivamente, aderiva al condono, definendo la lite fiscale pendente relativamente all'accertamento dell'anno 2000; la Corte di cassazione emetteva decreto di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche relativamente all'anno 2002, che non era coperto dal condono, in quanto l'Agenzia delle entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione della controversia a seguito dell'avvenuto pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto; contro il decreto di estinzione, l'ufficio presentava istanza di revoca e la contribuente domanda di revocazione ex art.395 , comma 1 n.4 cod. proc. civ., entrambe dichiatate inammissibili da questa Corte con sentenza n.6231/2015; il presente ricorso, come si è premesso, ha ad oggetto la sentenza di appello pronunciata nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento relativa all'iscrizione a ruolo dell'imposta Irpef dell'anno 2002, con sanzioni ed interessi di legge, emessa a seguito della sentenza n.591/09/2010 della C.t.r. della Campania, sezione staccata di Salerno, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento di plusvalenza non dichiarata, rideterminata in euro 201.429,55; con la sentenza impugnata, la C.t.r., in via preliminare, ha ritenuto cessata la materia del contendere limitatamente al debito d'imposta relativo all'anno 2000, oggetto di condono ai sensi dell'art.39, comma 12, d.l. n. 98/2011, come appare incontestato tra le parti; in relazione all'anno 2002, il giudice di appello riteneva, invece, che con la sentenza n. 591/09/2010, la C.t.r. della Campania non aveva annullato l'avviso di accertamento, ma lo aveva semplicemente emendato, correggendo l'evidente errore di calcolo aritmetico commesso dall'Ufficio in sede di conversione dalle lire agli euro (lire 390.022.000 = E 201.429,55 e non C 210.430,00); la C.t.r. rilevava che, lì dove la richiamata sentenza statuiva nel dispositivo <<rigetta l'appello dell'Ufficio e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, determina la seconda plusvalenza in C 201.428,55. Demanda all'Ufficio di rideterminare l'imposta e la sanzione sulla plusvalenza così come rideterminata», non poteva ravvisarsi un comando rivolto all'Ufficio di rideterminare in senso sostanziale l'accertamento, ma semplicemente quello di correggerne l'errore di calcolo secondo la precisazione aritmetica già espressamente indicata nella sentenza (e nello stesso dispositivo), correzione che poteva avvenire semplicemente in sede di emissione della cartella di pagamento susseguente alla sentenza ed oggetto della presente impugnazione; pertanto, il giudice di appello rigettava il ricorso della contribuente; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata;il ricorso avverso tale decisione è stato fissato per la camera di consiglio del 15 aprile 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; in data 1/4/2021 la contribuente ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, allegando provvedimento di sgravio emesso dall'amministrazione finanziaria, motivato dal fatto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6231/2015, ha dichiarato non dovuti i tributi inclusi nel ruolo ed oggetto della presente impugnazione; con ordinanza del 15 aprile 2021, la Corte ha disposto, a cura della ricorrente, la notifica a controparte della documentazione depositata; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 4 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell'art.46 d.lgs. 31 dicembre 19921 n.546; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia errores in procedendo ed in iudicando, nonchè la violazione dell'art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel decreto di estinzione del giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di accertamento per cessata materia del contendere; in particolare, la ricorrente deduceva che la Corte di cassazione aveva emesso decreto di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2000 e 2002, essendo intervenuta la definizione della lite ai sensi dell'art.39, comma 12, d.l. n.98/2011; con i successivi motivi, la ricorrente denunzia l'infondatezza ed illegittimità della decisione adottata dalla C.t.r., che sarebbe incorsa in plurime violazioni di legge; preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere; all'istanza la contribuente ha allegato documentazione attestante l'avvenuto sgravio dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria, motivato dal fatto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6231/2015, ha dichiarato non dovuti i tributi inclusi nel ruolo ed oggetto della presente impugnazione; la ricorrente ha anche provveduto alla notificazione della memoria e dei documenti allegati all'avvocatura erariale, che nulla ha eccepito; pertanto, preso atto dell'avvenuto sgravio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite; nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., che è rimasta intimata; P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa