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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 30879/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29381/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6009/2021 depositata il 16/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1° ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 16 settembre 2021, n. 6009/2021 della Corte d’appello di Roma.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1° avverso la sentenza di primo gradoresa dal Tribunale di Latina il 26 marzo 2018, che aveva annullato la delibera consortile del 15 luglio 2015 per mancanza dei necessari quorum.

La Corte d’appello di Roma ha rilevato che il Regolamento del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1° si connota per profili di realità, essendo volto a provvedere alla manutenzione, al miglioramento ed all’efficienza delle strade, degli impianti e delle proprietà di interesse comune, nonché all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi del complesso immobiliare, costituito da appartamenti, villini e lotti di terreno.

Pertanto, secondo i giudici del merito, l’art. 11 del regolamento deve interpretarsi nel senso che la maggioranza occorrente per le deliberazioni non sia quella semplice dei presenti, occorrendo pur sempre la maggioranza delle quote ex art. 1105 c.c., secondo regola inderogabile in materia di comunione o condominio.

L’unico motivo di ricorso del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1° denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., in relazione agli artt. 1 e 11 del regolamento consortile, nonché la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” sul punto decisivo che “il consorzio tra proprietari immobiliari non è un condominio”, evidenziando che le norme statutarie prescrivono per la validità delle deliberazioni il voto della maggioranza semplice dei presenti.

Il controricorrente evidenzia, invece, che la deliberazione consortile del 15 luglio 2015 aveva ad oggetto questioni di straordinaria amministrazione, che era stata approvata con la maggioranza di 65 consorziati su 353, “rappresentativi di punti (millesimi) 984 su 4.839,41”, che l’art. 1 del regolamento consortile richiama gli articoli 1110 e seguenti del codice civile, mentre l’art. 5 richiama l’art. 1105 c.c. e l’art. 20 fa rinvio alle norma in materia di comunione e di condominio negli edifici.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame della censura non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., pur essendo necessario in parte correggere la motivazione prescelta dalla Corte d’appello di Roma.

In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili, finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, la partecipazione o l'adesione del singolo proprietario di un immobile compreso nel consorzio è frutto di una valida manifestazione di volontà.

Le disposizioni in materia di condominio (come può ora argomentarsi anche dall’art. 1117-bis c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012) possono, allora, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta.

Ne consegue che, proprio perché fonte primaria della disciplina dei consorzi di urbanizzazione, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 c.c., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole che derogano alle maggioranze indicate da tali norme, giacché tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice civile possono, al più, essere invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della disciplina pattizia (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22641 ; Cass. Sez. 1 , 28/04/2010, n. 10220;Cass.

Sez. 2, 04/12/2007, n. 25289; Cass. Sez. 1, 09/02/2007, n. 2877; Cass. Sez. 2 , 30/03/2005, n. 6666 ) .

Poiché la eventuale clausola statutaria del consorzio che regola le deliberazioni dell’assemblea è espressione di autonomia di privata, essa va verificata sulla base di un esame della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, non potendo essere oggetto di autonoma percezione deduttiva nel giudizio di cassazione.

Il ricorrente fonda le proprie censure sull’art. 11 dello statuto del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1°, del quale si invoca dalla Corte una diversa interpretazione, senza peraltro indicarne specificamente il contenuto pattizio significativo, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Viceversa, il controricorrente invoca una più ampia interpretazione del regolamento consortile secondo un criterio logico- sistematico, chiedendo l'esame complessivo delle diverse clausole di cui agli artt. 1, 11 e 20, dalle quali non emergerebbe affatto la volontà dei consorziati di derogare all’applicabilità della normativa in materia di comunione e di condominio quanto alla necessità di maggioranze qualificate espressione di un valore proprietario minimo.

Si consideri, peraltro, che, quanto alla censura di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Inoltre, nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

Infine, l'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione di un contratto non è comunque riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29381/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 6009/2021 depositata il 16/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1° ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 16 settembre 2021, n. 6009/2021 della Corte d’appello di Roma. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1° avverso la sentenza di primo gradoresa dal Tribunale di Latina il 26 marzo 2018, che aveva annullato la delibera consortile del 15 luglio 2015 per mancanza dei necessari quorum. La Corte d’appello di Roma ha rilevato che il Regolamento del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1° si connota per profili di realità, essendo volto a provvedere alla manutenzione, al miglioramento ed all’efficienza delle strade, degli impianti e delle proprietà di interesse comune, nonché all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi del complesso immobiliare, costituito da appartamenti, villini e lotti di terreno. Pertanto, secondo i giudici del merito, l’art. 11 del regolamento deve interpretarsi nel senso che la maggioranza occorrente per le deliberazioni non sia quella semplice dei presenti, occorrendo pur sempre la maggioranza delle quote ex art. 1105 c.c., secondo regola inderogabile in materia di comunione o condominio. L’unico motivo di ricorso del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1° denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., in relazione agli artt. 1 e 11 del regolamento consortile, nonché la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” sul punto decisivo che “il consorzio tra proprietari immobiliari non è un condominio”, evidenziando che le norme statutarie prescrivono per la validità delle deliberazioni il voto della maggioranza semplice dei presenti. Il controricorrente evidenzia, invece, che la deliberazione consortile del 15 luglio 2015 aveva ad oggetto questioni di straordinaria amministrazione, che era stata approvata con la maggioranza di 65 consorziati su 353, “rappresentativi di punti (millesimi) 984 su 4.839,41”, che l’art. 1 del regolamento consortile richiama gli articoli 1110 e seguenti del codice civile, mentre l’art. 5 richiama l’art. 1105 c.c. e l’art. 20 fa rinvio alle norma in materia di comunione e di condominio negli edifici. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame della censura non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., pur essendo necessario in parte correggere la motivazione prescelta dalla Corte d’appello di Roma. In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d'immobili, finalizzati alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi, la partecipazione o l'adesione del singolo proprietario di un immobile compreso nel consorzio è frutto di una valida manifestazione di volontà. Le disposizioni in materia di condominio (come può ora argomentarsi anche dall’art. 1117-bis c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012) possono, allora, ritenersi applicabili al consorzio costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, assumendo, tuttavia, rilievo decisivo la volontà manifestata dagli stessi consorziati con la regolamentazione statutaria, ovvero anche tacitamente, se non sia imposta dalla legge o dallo statuto la forma scritta. Ne consegue che, proprio perché fonte primaria della disciplina dei consorzi di urbanizzazione, specie per quel che riguarda l'ordinamento interno e l'amministrazione, è l'accordo delle parti sancito nell'atto costitutivo, nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 c.c., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole che derogano alle maggioranze indicate da tali norme, giacché tali clausole si muovono in uno spazio di autonomia negoziale liberamente praticabile, rispetto al quale le citate disposizioni del codice civile possono, al più, essere invocate in via suppletiva, al fine di colmare eventuali lacune della disciplina pattizia (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22641 ; Cass. Sez. 1 , 28/04/2010, n. 10220;Cass. Sez. 2, 04/12/2007, n. 25289; Cass. Sez. 1, 09/02/2007, n. 2877; Cass. Sez. 2 , 30/03/2005, n. 6666 ) . Poiché la eventuale clausola statutaria del consorzio che regola le deliberazioni dell’assemblea è espressione di autonomia di privata, essa va verificata sulla base di un esame della fattispecie concreta alla luce delle risultanze istruttorie, non potendo essere oggetto di autonoma percezione deduttiva nel giudizio di cassazione. Il ricorrente fonda le proprie censure sull’art. 11 dello statuto del Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 1°, del quale si invoca dalla Corte una diversa interpretazione, senza peraltro indicarne specificamente il contenuto pattizio significativo, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Viceversa, il controricorrente invoca una più ampia interpretazione del regolamento consortile secondo un criterio logico- sistematico, chiedendo l'esame complessivo delle diverse clausole di cui agli artt. 1, 11 e 20, dalle quali non emergerebbe affatto la volontà dei consorziati di derogare all’applicabilità della normativa in materia di comunione e di condominio quanto alla necessità di maggioranze qualificate espressione di un valore proprietario minimo. Si consideri, peraltro, che, quanto alla censura di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Inoltre, nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Infine, l'omesso esame di una questione riguardante l'interpretazione di un contratto non è comunque riconducibile al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. C
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