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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:845
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0293_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 1 o dicembre 2021 –

[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]

(causa T‑293/20) «Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio di ammissione relativo all’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice – Errore manifesto di valutazione»

1. Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Diplomi prodotti o esperienza professionale attestata – Valutazione da parte della commissione giudicatrice – Fissazione dei criteri di valutazione – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del bando di concorso – Adozione di un criterio in contraddizione con il bando di concorso – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, § 1, e 5, § 1) (v. punti 33, 34, 39, 47)

2. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Errore manifesto di valutazione – Nozione (v. punto 60) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 febbraio 2020 con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione.

Dispositivo 1) La decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riesame dell’esclusione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0293_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 1 o dicembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑293/20) «Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio di ammissione relativo all’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice – Errore manifesto di valutazione» 1. Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Diplomi prodotti o esperienza professionale attestata – Valutazione da parte della commissione giudicatrice – Fissazione dei criteri di valutazione – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del bando di concorso – Adozione di un criterio in contraddizione con il bando di concorso – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, § 1, e 5, § 1) (v. punti 33, 34, 39, 47) 2. Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Errore manifesto di valutazione – Nozione (v. punto 60) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 febbraio 2020 con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione. Dispositivo 1) La decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riesame dell’esclusione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
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