Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14186/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte dr appello di Palermo in data 18 aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 635, comma 2, cod. pen., ha dichiarato assorbito il delitto di danneggiamento in quello di tentato furto pluriaggravato e, per l'effetto, ha rideterminando la pena (fatto commesso in Trapani il 10 settembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento alla sopravvenuta procedibilità a querela del furto per il quale egli è stato condannato, sotto il profilo del difetto di legittimazione del soggetto che l'aveva presentata, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come nel caso di specie, in cui la querela è stata sporta dal marito della titolare del negozio, che,. assieme alla moglie, si occupava della gestione dell'attività commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" (vedasi pag. 2, punto.

3.1. della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31gennaio 2024 Il consigli estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte dr appello di Palermo in data 18 aprile 2023 che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e 635, comma 2, cod. pen., ha dichiarato assorbito il delitto di danneggiamento in quello di tentato furto pluriaggravato e, per l'effetto, ha rideterminando la pena (fatto commesso in Trapani il 10 settembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge con riferimento alla sopravvenuta procedibilità a querela del furto per il quale egli è stato condannato, sotto il profilo del difetto di legittimazione del soggetto che l'aveva presentata, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975), come nel caso di specie, in cui la querela è stata sporta dal marito della titolare del negozio, che,. assieme alla moglie, si occupava della gestione dell'attività commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" (vedasi pag. 2, punto. 3.1. della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31gennaio 2024 Il consigli estensore
Sentenza Cassazione n. 14186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris