CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Sassari letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che, sulla scorta della rinnovazione istruttoria, hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto ritenuta sussumibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile quando questi si era opposto all'accompagnamento in Questura per la identificazione. Non è suscettibile di censura il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le violente condotte dell'imputato, progressivamente ingravescenti e passate dalla minaccia alla violenza diretta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]