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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 34139/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5897/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.GIÀ, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto nel di lei studio in via [OSCURATO:PERSONA], 51 e indirizzo pec -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn.8329/2022 depositata i l 07/10/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente soc. [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) si vedeva recuperare mediante cartella impo-esattiva ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 il credito di imposta maturato nell’anno 2007 e riportato nell’anno 2008, a seguito di contributo per investimenti in area svantaggiata.

Evocava il giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni di natura procedimentale, sull’assunto che il disconoscimento di credito, in quanto recupero di somme, avrebbe dovuto essere attutato mediante atto impositivo o, quanto meno, preceduto da avvisobonario.

La sentenza di primo grado era confermata in appello, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

1. Viene proposto unico motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.

L’scrizione a ruolo è stata effettuata nel caso per controllo formale ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972.

In altri termini, l’art. 36 bis citato prevede espressamente che l’Amministrazione finanziaria provvede (n. 2) “[…] e) a ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore”, donde non era tenuta, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento, disattese le eccezioni di parte privata ove afferma che il ricorso non colga la ratio decidendi della sentenza qui gravata.

Non vi è dubbio, infatti, che si controverta del recupero di credito di imposta per investimenti in area svantaggiata (cfr. sentenza impugnata, pag.2, primo paragrafo “svolgimento del processo”).

In fattispecie analoga, anche di recente, è stato ribadito che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. (in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando il recupero di un credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate fondato sui dati emergenti dalle dichiarazioni della contribuente e dall'anagrafe tributaria) (cfr. Cass.

T., n. 13898/2025).

3. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopra indicati principi.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5897/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.GIÀ, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto nel di lei studio in via [OSCURATO:PERSONA], 51 e indirizzo pec -controricorrente- avverso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn.8329/2022 depositata i l 07/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente soc. [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]) si vedeva recuperare mediante cartella impo-esattiva ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 il credito di imposta maturato nell’anno 2007 e riportato nell’anno 2008, a seguito di contributo per investimenti in area svantaggiata. Evocava il giudice di prossimità che ne apprezzava le ragioni di natura procedimentale, sull’assunto che il disconoscimento di credito, in quanto recupero di somme, avrebbe dovuto essere attutato mediante atto impositivo o, quanto meno, preceduto da avvisobonario. La sentenza di primo grado era confermata in appello, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. L’scrizione a ruolo è stata effettuata nel caso per controllo formale ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972. In altri termini, l’art. 36 bis citato prevede espressamente che l’Amministrazione finanziaria provvede (n. 2) “[…] e) a ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore”, donde non era tenuta, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, ad invitare il contribuente a fornire chiarimenti. 2. Il motivo è fondato e merita accoglimento, disattese le eccezioni di parte privata ove afferma che il ricorso non colga la ratio decidendi della sentenza qui gravata. Non vi è dubbio, infatti, che si controverta del recupero di credito di imposta per investimenti in area svantaggiata (cfr. sentenza impugnata, pag.2, primo paragrafo “svolgimento del processo”). In fattispecie analoga, anche di recente, è stato ribadito che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi. (in applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando il recupero di un credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate fondato sui dati emergenti dalle dichiarazioni della contribuente e dall'anagrafe tributaria) (cfr. Cass. T., n. 13898/2025). 3. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si uniformi ai sopra indicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit