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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41312/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Siracusa/che aveva riconosciuto CONTAVALLE [OSCURATO:PERSONA] e MODICA Sheila colpevoli, in concorso, della detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Gli imputati, tramite il rispettivo difensore, ricorrono per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen.

La MODICA assume inoltre difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, dovendo essere la sua condotta ritenuta quale connivenza non punibile.

3. I ricorsi sono inammissibili dal momento che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici distrettuali in particolare hanno evidenziato, con motivazione coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogica che la MODICA aveva realizzato una condotta contributiva nella gestione delo stupefacente, tenendo in sostanza la contabilità del giro di affari cui la rilevante dotazione di sostanza stupefacente rinvenuta nella abitazione degli imputati era diretta ad alimentare, evidenziando al contempo come i contributi offerti da ciascun imputato non risultavano né marginali, né di minima rilevanza contributiva, ma essenziali ai fini della gestione del traffico di stupefacente.

La censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondata atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità nel caso di i , specie prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili, calcolata in centinaia, il frazionamento dello stupefacente in confezioni separate pronte ad essere cedute e la presenza di ulteriore stupefacente del tipo hashish, in misura non trascurabile (150 grammi), nonché la ricorrenza di un apparato organizzativo che comprendeva la contabilità delle illecite transazioni. 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Siracusa/che aveva riconosciuto CONTAVALLE [OSCURATO:PERSONA] e MODICA Sheila colpevoli, in concorso, della detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish e li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Gli imputati, tramite il rispettivo difensore, ricorrono per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. La MODICA assume inoltre difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti, dovendo essere la sua condotta ritenuta quale connivenza non punibile. 3. I ricorsi sono inammissibili dal momento che i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risultano scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed altresì privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici distrettuali in particolare hanno evidenziato, con motivazione coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogica che la MODICA aveva realizzato una condotta contributiva nella gestione delo stupefacente, tenendo in sostanza la contabilità del giro di affari cui la rilevante dotazione di sostanza stupefacente rinvenuta nella abitazione degli imputati era diretta ad alimentare, evidenziando al contempo come i contributi offerti da ciascun imputato non risultavano né marginali, né di minima rilevanza contributiva, ma essenziali ai fini della gestione del traffico di stupefacente. La censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 è manifestamente infondata atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità nel caso di i , specie prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili, calcolata in centinaia, il frazionamento dello stupefacente in confezioni separate pronte ad essere cedute e la presenza di ulteriore stupefacente del tipo hashish, in misura non trascurabile (150 grammi), nonché la ricorrenza di un apparato organizzativo che comprendeva la contabilità delle illecite transazioni. 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 41312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris