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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32676/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Oristano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen., con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 9 e ss. della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la legittimazione della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno - è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici che la parte civile abbia dimostrato di aver subito dei danni e che la circostanza che la persona offesa non era la formale intestataria del veicolo non esclude che essa abbia dovuto comunque far fronte alle spese per la riparazione del danno; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Oristano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen., con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte alle pagine 9 e ss. della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso - che contesta la legittimazione della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno - è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici che la parte civile abbia dimostrato di aver subito dei danni e che la circostanza che la persona offesa non era la formale intestataria del veicolo non esclude che essa abbia dovuto comunque far fronte alle spese per la riparazione del danno; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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