CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 22822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 103-40999/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile, anche a fronte dei motivi esposti con memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 14 marzo 2023, per la manifesta infondatezza del motivo unico. 1.1. Quanto ad astratto interesse della parte civile alla impugnazione, in presenza della conformità "verticale" delle due pronunce assolutorie di merito, il vigente codice di rito (art. 576 cod. proc. pen., comma 1, seconda parte) esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del Pubblico ministero, ma non esclude che, fuori dai casi di inammissibilità della impugnazione, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi (oggi necessariamente nella sede civile, anche in fase rescindente, sempre che il ricorso non sia stimato inammissibile) il giudizio sui fatti posti a base della decisione di proscioglimento, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito (Corte cost. sent. n. 182/2021) e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili e ciò all'evidente fine di rendere effettivi i diritti della vittima anche in fase di impugnazione. Va, tuttavia, precisato che la suddetta impugnazione, sebbene presupponga l'accertamento del fatto illecito produttivo di danno, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, non potrà comunque condurre, ove accolta, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato (Sez. 4, n. 37193 del 15/9/2022, Rv. 283739; Sez. 2, n. 11808 del 2022, Rv. 283377). Si può, quindi, affermare che la normativa processuale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due distinti profili di responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto illecito extracontrattuale (art.2043 cod. civ.), può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto di imputazione, ritenendolo sussistente e causalmente riconducibile alla condotta del soggetto prosciolto in sede penale. 1.2. Ciò posto in tema di astratto interesse alla impugnazione della parte civile, tuttavia, certamente infondato, in forma manifesta ed in misura palese, è il motivo unico di ricorso. 2. La giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadita, è costante nel riconoscere che "Le pretese giudiziali, o comunque quelle di cui venga prospettato l'azionamento in giudizio, possono costituire strumento di consumazione del delitto di estorsione solo se siano dirette a conseguire vantaggi strutturalmente estranei ai rapporti giuridici sui quali l'azione viene innestata. In pratica, la pretesa giudiziale e/o il procedimento strumentale alla sua attuazione devono essere indirizzati verso scopi 103-40999/2022 estranei al rapporto dedotto nella lite, in modo da rendersi strumenti di attribuzione di un profitto in alcun modo riferibile alla causa petendi ostentata in giudizio. Si verifica allora una deviazione degli ordinari strumenti di tutela giudiziale, che vengono posti obliquamente a servizio di pretese che non sono semplicemente in fondate, bensì vietate o comunque non munite di azione in sede giudiziale. L'infondatezza della pretesa, anche quando sia consapevole e assecondata da un comportamento processuale temerario, non basta a determinare la fattispecie estorsiva, che altrimenti si dovrebbe configurare in una buona percentuale dell'intera litigiosità civile; occorre invece che l'obiettivo prefissato dall'agente sia esplicitamente vietato dall'ordinamento giuridico, così da potersi qualificare ingiusto - ai sensi dell'art. 629 c.p., per il profitto che l'agente ne ritrarrebbe" (Sez. 2, n. 5241 del 17/1/2007, n.m.). In altri termini, la minaccia - ancorché non penalmente apprezzabile quando è legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico - diventa contra ius e, quindi, sussumibile nel paradigma del delitto di estorsione, quando l'agente, pur avvalendosi di mezzi giuridici legittimi, li utilizzi per ottenere scopi in concreto non consentiti o risultati giuridicamente non dovuti, o per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia realizzando, quindi, un profitto "ingiusto" perché indebito e coartato (Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Rv. 23844; Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Rv. 261217; conf. n. 17754/2013 Rv. 256219; n. 119/2009 Rv. 246306; n. 36942/2003 Rv. 227317; n. 39903/2004 Rv. 230139; n. 12444/1990 Rv. 214407; n. 3380/1992 Rv. 189680). 2.1. Nella fattispecie, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che non fosse raggiunta la prova (al di là del dubbio ragionevole) della ingiustizia del profitto perseguito per vie legali, il che evidentemente assorbe anche il motivo di gravame asseritamente pretermesso (non effettiva consegna della somma di denaro, richiesta poi nuovamente dall'un coniuge all'altro), in quanto è proprio il mancato conseguimento della prova del fatto presupposto (simulazione dell'accordo) che assorbe in sé anche lo stimato deficit dimostrativo della consegna del denaro. 2.2. Neppure può trovare ingresso il motivo processuale dedotto con la memoria da ultimo trasmessa. Trattasi di procedura camerale non partecipata, che prevede il solo avviso alle parti, proprio al fine di consentire loro di dedurre argomenti sulla delibata inammissibilità. Il Pubblico ministero, dunque, non interloquisce nella procedura a rito semplificato e, pertanto, la parte ricorrente non può dolersi della mancata comunicazione di conclusioni della parte pubblica che correttamente non sono state formulate. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione 103-40999/2022 pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera