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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15130/2025

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rilevi che il fatto diverso non sia stato adeguatamente valutato dal Pubblico ministero, ordinare l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., perché solo in tal modo vengono a essere salvaguardate le prerogative del pubblico ministero, che a quel punto potrà evidentemente svolgere ulteriori indagini e indirizzarsi poi verso una richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale.

D’altro canto, tali limiti garantiscono anche le prerogative della difesa, che deve potersi confrontare a mezzo delle facoltà conseguenti all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., come anche in sede di udienza camerale ex art. 410 cod. proc. pen., specificamente in ordine al fatto-reato così come iscritto nel registro notizie di reato.

Questo l’«equilibrio» che le Sezioni Unite individuano fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al G.i.p., nella finestra di giurisdizione assegnata a quest’ultimo dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., al fine di verificare il rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale.

4. Nel caso in esame l’indagato e il Pubblico ministero non si erano già confrontati con il delitto di atti persecutori, mai iscritto nel menzionato registro, in relazione al quale il G.i.p. ha disposto l’imputazione coatta.

Il delitto di atti persecutori integra pacificamente reato diverso rispetto a quelli iscritti nel registro notizie di reato dal Pubblico ministero di Catanzaro, per quanto integrabile anche dalle condotte di diffamazione (quanto al concorso fra le due fattispecie, Sez. 5, n. 49288 del 15/11/2023, C., Rv. 285559 – 01), come anche può essere configurato a seguito di ulteriori condotte di reato, quali le molestie o le minacce reiterate.

Ma, come osserva il Procuratore ricorrente, difettano gli eventi alternativi prefigurati dalla norma incriminatrice, il che rende non immediatamente riqualificabili i reati iscritti nell’apposito registro in quello ex art. 612-bis, oggetto di imputazione coatta.

D’altro canto, la riprova della necessità della precisazione dell’evento è proprio nel contenuto della ordinanza impugnata che, rilevando come il Pubblico ministero non abbia svolto indagini in ordine al delitto ex art. 612-bis, richiama il materiale investigativo con la finalità di delineare la sussistenza un ‘clima logorante’, quale evento però non contemplato né richiesto nelle fattispecie iscritte.

Si tratta in sé di una operazione ermeneutica non abnorme se funzionale a rigettare l’archiviazione, invitando il pubblico ministero a iscrivere nel registro notizie di reato anche il delitto di atti persecutori. 3 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d

rilevi che il fatto diverso non sia stato adeguatamente valutato dal Pubblico ministero, ordinare l’iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., perché solo in tal modo vengono a essere salvaguardate le prerogative del pubblico ministero, che a quel punto potrà evidentemente svolgere ulteriori indagini e indirizzarsi poi verso una richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale. D’altro canto, tali limiti garantiscono anche le prerogative della difesa, che deve potersi confrontare a mezzo delle facoltà conseguenti all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., come anche in sede di udienza camerale ex art. 410 cod. proc. pen., specificamente in ordine al fatto-reato così come iscritto nel registro notizie di reato. Questo l’«equilibrio» che le Sezioni Unite individuano fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al G.i.p., nella finestra di giurisdizione assegnata a quest’ultimo dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., al fine di verificare il rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale. 4. Nel caso in esame l’indagato e il Pubblico ministero non si erano già confrontati con il delitto di atti persecutori, mai iscritto nel menzionato registro, in relazione al quale il G.i.p. ha disposto l’imputazione coatta. Il delitto di atti persecutori integra pacificamente reato diverso rispetto a quelli iscritti nel registro notizie di reato dal Pubblico ministero di Catanzaro, per quanto integrabile anche dalle condotte di diffamazione (quanto al concorso fra le due fattispecie, Sez. 5, n. 49288 del 15/11/2023, C., Rv. 285559 – 01), come anche può essere configurato a seguito di ulteriori condotte di reato, quali le molestie o le minacce reiterate. Ma, come osserva il Procuratore ricorrente, difettano gli eventi alternativi prefigurati dalla norma incriminatrice, il che rende non immediatamente riqualificabili i reati iscritti nell’apposito registro in quello ex art. 612-bis, oggetto di imputazione coatta. D’altro canto, la riprova della necessità della precisazione dell’evento è proprio nel contenuto della ordinanza impugnata che, rilevando come il Pubblico ministero non abbia svolto indagini in ordine al delitto ex art. 612-bis, richiama il materiale investigativo con la finalità di delineare la sussistenza un ‘clima logorante’, quale evento però non contemplato né richiesto nelle fattispecie iscritte. Si tratta in sé di una operazione ermeneutica non abnorme se funzionale a rigettare l’archiviazione, invitando il pubblico ministero a iscrivere nel registro notizie di reato anche il delitto di atti persecutori. 3 F i r m a t o D a : M A R I A V E S S I C H E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 2 0 3 4 d 5 3 4 4 7 8 0 b 6 8 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O C A N A N Z I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 0 8 f d 8 9 d b f 9 e a e 4 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d
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