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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 17306/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi con i quali si deducono mancanza della motivazione in merito alla ritenuta consumazione del reato, in luogo della prospettata integrazione del mero tentativo, l'errore nella mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto oltre che il difetto di motivazione circa il bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 1), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2 e s.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse sì presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimls: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di pri cipi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

Di frontei tk (t 'Ipecifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d.

«doppia conforme»), incentrate, peraltro, sull'effettivo intervenuto impossessamento della bicicletta, previa effrazione, nonostante il sistema di videosorveglianza comunque non tale da rendere possibile un intervento difensivo .1.46~ da parte dei vigili, oltre che sulla commissione di plurimi reati della stessa indole, quale causa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e sulla rilevanza della descritta condotta di vita anteatta ai finì della sola equivalenza delle circostanze, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul puto reso motivazione esente da censure.

5. Totalmente inconferente si mostra poi il riferimento all'aggravante di cui all'art. 627, n. 7, cod. pen., contenuto nell'ultima parte del secondo motivo, invece deducente l'erronea non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro facente riferimento ad altra fattispecie, avente a oggetto una vettura, e comunque non concretamente articolato.

6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità d del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).7.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi con i quali si deducono mancanza della motivazione in merito alla ritenuta consumazione del reato, in luogo della prospettata integrazione del mero tentativo, l'errore nella mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto oltre che il difetto di motivazione circa il bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 1), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 2 e s.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse sì presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimls: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di pri cipi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di frontei tk (t 'Ipecifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), incentrate, peraltro, sull'effettivo intervenuto impossessamento della bicicletta, previa effrazione, nonostante il sistema di videosorveglianza comunque non tale da rendere possibile un intervento difensivo .1.46~ da parte dei vigili, oltre che sulla commissione di plurimi reati della stessa indole, quale causa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e sulla rilevanza della descritta condotta di vita anteatta ai finì della sola equivalenza delle circostanze, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul puto reso motivazione esente da censure. 5. Totalmente inconferente si mostra poi il riferimento all'aggravante di cui all'art. 627, n. 7, cod. pen., contenuto nell'ultima parte del secondo motivo, invece deducente l'erronea non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro facente riferimento ad altra fattispecie, avente a oggetto una vettura, e comunque non concretamente articolato. 6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità d del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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