CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 32974/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Rep. ORDINANZA Ud. 15/6/2022 Adunanza camerale sul ricorso 14813-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_SF 221-rì persona dell'amministratore pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] RAGUSO, che la rappresenta e difende dall'[OSCURATO:PERSONA] PICERNO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PLACIDI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] PETROCELLI; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1915/2018 della CORTE DI APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]) depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Sabini a r.l. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1915/18, del 14 novembre 2018, della Corte di Appello di Bari, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 2490/14, del 21 maggio 2014, del Tribunale di Bari - ha confermato il rigetto della domanda proposta da detta società, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, previa disapplicazione del provvedimento di decadenza e restituzione premi adottato dalla Regione il 7 aprile 2004, il pagamento della somma complessiva di C 152.471,70, a titolo di contributi previsti dal regolamento CEE del 30 giugno 1992, n. 2078/1992, segnatamente in relazione alle annualità dal 1999 al 2002. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver presentato alla Regione [OSCURATO:PERSONA], il 17 settembre 1997 (per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA]), domanda di concessione, per il quinquennio 1997-2002, di un contributo per la ristrutturazione di muretti a secco ambientali, secondo quanto previsto dal citato regolamento CEE n. 2078/1992. Svolta dal competente ufficio regionale l'istruttoria preliminare, la società Sabini veniva ammessa alla fruizione del contributo, del quale beneficiava - previa presentazione di un rendiconto annuale, attestante, anno per anno appunto, la realizzazione dei lavori effettuati e le spese sostenute (e ciò in forza di un impegno, previsto a pena di decadenza, che obbligava la società al completamento delle opere entro cinque anni) - per le due prime annualità, ovvero 1997/98 e 1998/99. Nulla, invece, la società riceveva, quantunque avesse provveduto a rendicontare regolarmente i lavori effettuati, nonché a completarli entro il quinquennio prestabilito, in relazione alle tre successive annualità, avendo la Regione disposto - per effetto della pendenza di un procedimento penale che vedeva imputato l'amministratore della Sabini, [OSCURATO:PERSONA] - una verifica sulla società. Incombente, peraltro, al quale dava corso solo quindici mesi dopo la scadenza del termine all'uopo previsto per l'esecuzione dei controlli in corso di impegno, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.m. 27 marzo 1998, n. 159, di attuazione del già citato regolamento comunitario. Difatti, il predetto Ninivaggi era stato dapprima indagato e poi imputato, in concorso con altri, per i reati di cui agli artt. 110, 640-bis, 81 cpv., 483, 485 e 479 cod. pen.; imputazione formulata in relazione all'indebito percepimento, in danno dell'A.G.E.A., dei contributi comunitari corrisposti ai sensi del già più volte citato Reg. CEE n. 2078/1992, richiesti all'IPA di Bari ed assentiti dallo stesso per una superficie di Ha 187. In particolare, si assumeva che detti contributi fossero stati presentati falsamente - secondo l'ipotesi accusatoria - come investiti dalla coltura agraria pascolo, omettendo di segnalare allo stesso ufficio che, in relazione a tali superfici, costituite da boschi per Ha 93, erano stati autorizzati interventi di miglioramento boschivo ai sensi del diverso Regolamento CEE del 30 giugno 1992, n. 2080/1992, in violazione del divieto che prevedeva la fruizione, per le stesse aree, di altri benefici. La vicenda penale (peraltro, conclusasi con il proscioglimento, in appello, degli imputati) induceva la Regione [OSCURATO:PERSONA], come detto, a disporre, nel dicembre del 2003, la già citata verifica, all'esito della quale venne adottato, in data 7 aprile 2004, il provvedimento di decadenza e restituzione dei contributi, motivato - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del già citato d.m. n. 159 del 1998 - sul rilievo della "differenza tra superficie dichiarata ed accertata superiore del 20%", oltre che della "mancata salvaguardia, tutela, protezione e conservazione del paesaggio naturale". 2.1. Preso atto di tale provvedimento, la società Sabini adiva il Tribunale di Bari (dopo che il TAR della [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale la società odierna ricorrente lo aveva impugnato, ebbe a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo) per chiedere la disapplicazione dello stesso e, conseguentemente, accertare e dichiarare la spettanza, in proprio favore, delle somme - rispettivamente - di C 50.823,90, per ciascuna delle annate 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002, e, dunque, della somma complessiva di C 152.471,70. Istruita la causa dal primo giudice, l'attrice società Sabini, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, produceva la sentenza n. 579/09 - recante il timbro di cancelleria, attestante il passaggio in giudicato - con cui la Corte di Appello di Bari mandava assolti l'amministratore della medesima società, e gli altri imputati, dai reati di truffa e falso ideologico. La sentenza penale in questione, in particolare, escludeva la sussistenza di un divieto di cumulabilità dei benefici di cui ai regolamenti CEE n. 2078/1992 e n. 2080/1992, confutando anche il rilievo circa l'inammissibilità del finanziamento di cui al primo dei due regolamenti, evidenziando come la superficie di ha 187, interessata dalla richiesta di contributi da parte della società Sabini, non fosse costituita da un bosco, bensì da un pascolo cespugliato o arborato, e che, in ogni caso, dovessero ritenersi escluse dal premio solo le superfici "imboschite" e non anche i boschi naturali. La decisione intervenuta in sede penale escludeva, infine, che i muretti in relazione ai quali il contributo era stato concesso alla società fossero stati distrutti e poi costruiti "ex novo". Rimessa la causa sul ruolo e rinnovato l'incombente ex art.189 cod. proc. civ., la società Sabini evidenziava l'avvenuta conclusione - in senso a sé favorevole - di altro giudizio da essa radicato, innanzi alla sezione di Altamura del Tribunale di Bari, per l'annullamento del verbale di ordinanza-ingiunzione, n. 216/02, notificatole dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato in relazione agli stessi fatti già oggetto del giudizio penale. Ciò nonostante, evidenzia l'odierna ricorrente, il giudice di prime cure respingeva la domanda da essa proposta contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che la sentenza resa in sede penale non potesse esplicare efficacia nel giudizio civile a norma dell'art. 654 cod. proc. civ., per difetto dei presupposti soggettivi (non essendosi la Regione costituita parte civile ed essendo stata estranea al processo penale la società Sabini), con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall'attrice soccombente. 3. Avverso la sentenza della Corte pugliese ha proposto ricorso per cassazione la società Sabini, sulla base - come detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., nonché 651, 652, 654 cod. proc. pen., oltre che dell'art. 5 del d.m. 27 marzo 1998, n. 159, nonché omesso esame di un fatto decisivo, ovvero dei fatti e delle circostanze accertate in sede penale con la sentenza n. 57/09 della Corte di Appello di Bari. Si censura la sentenza impugnata "per il palese ed ingiustificato mancato vaglio" - a prescindere dal valore di giudicato della sentenza di assoluzione prodotta - "delle argomentazioni difensive" e di "elementi di fatto" che erano "risultati accertati in sede penale", e ciò quantunque, le une come gli altri, fossero "determinanti nel presente giudizio civile". Difatti, assume la ricorrente, l'autonomia delle giurisdizioni penale e civile non giustifica l'assoluta omissione di vaglio, da parte del giudice civile di merito, "delle argomentazioni difensive che una delle parti prospetti deducendole dalle prove effettuate in sede penale o dalla motivazione di sentenze penali attinenti - pur senza valore di giudicato - alla stessa vicenda posta come oggetto di cognizione del giudice civile" (sono citate Cass. Sez. 3, sent. 29 gennaio 2016, n. 1665, nonché Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15112). Nella specie, si evidenzia come tuttì i documenti, che hanno generato il provvedimento di decadenza e restituzione oggetto del presente giudizio, siano stati vagliati nel processo penale (ivi compreso il verbale di ordinanza ingiunzione, n. 216/02, emesso dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, sulla cui base quel provvedimento era stato adottato), conducendo la loro disamina all'assoluzione degli imputati. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe vagliato i seguenti elementi di fatto, desumibili anch'essi dalla documentazione allegata pure nel giudizio civile: - l'eleggibilità delle superfici oggetto di causa, risultante dal verbale della Commissione di controllo dell'il dicembre 2003 (secondo cui "non è riscontrabile una diversa ripartizione colturale, rispetto a quella iniziale", ovvero rispetto a quella descritta nella domanda presentata all'IPA): - gli elementi di fatto risultanti dalla certificazione catastale, attestante, in particolare, la qualità catastale di "pascoli arborei" dei terreni ammessi al beneficio, come tali destinati a fruire dei contributi di cui al reg. CEE n. 2078/1992, secondo quanto chiarito nella circolare dell'Assessorato regionale all'Agricoltura del 2 febbraio 1998, n. 28/743, anche in base alle prescrizioni di cui al Regolamento CEE del 24 aprile 1996, n. 746/1996, fermo in ogni caso restando che in relazione alle superfici in questione sarebbe stato, comunque, fruibile il contributo, essendo le stesse coperte naturalmente da alberi e non imboschite artificialmente dall'uomo; - la compatibilità dei regimi di aiuto previsti per i boschi dal reg. CEE n. 2080/1992 e per i muretti a secco dal reg. CEE n. 3078/1992 (come confermata, in termini assoluti, dall'art. 10, § 1, del già citato reg. n. 746/1996, nonché, quanto specificamente alla condizione della società Sabini, dalla relazione del 13 luglio 2005 della commissione regionale istituita sulla cumulabilità dei premi); - la non decadenza ex art. 5 d.m. n. 159 del 1998, atteso che la società Sabini ha chiesto a pagamento, nei rendiconti dei cinque anni di impegno, solo mc. 2.659,8, cioè meno della metà del volume ripristinato, sicché essa ha rispettato a pieno gli impegni assunti, senza che vi sia stata alcuna differenza tra superficie dichiarata in domanda in relazione al quale è stato corrisposto il premio; - la salvaguardia, tutela, protezione e conservazione del paesaggio naturale, in quanto i muretti sono stati ricostruiti come previsto dal [OSCURATO:PERSONA], ovvero "a secco delle fondazioni fino alla cima"; - l'irrilevanza del presunto spostamento del tracciato dei muri, in quanto eseguito per salvaguardare le piante autoctone (come attestato dalla nota 27 settembre 2001, n. 186/01, dell'[OSCURATO:PERSONA] delle Foreste della Regione [OSCURATO:PERSONA]); - l'irrilevanza dell'apposizione della rete metallica, giacché obbligatoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Altamura, ente delegato dalla Regione. Tali elementi, indicati ed accertati in sede penale, sebbene decisivi, si assumono non essere stati esaminati dalla Corte territoriale. 3.2. Il secondo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 10, §§ 1 e 2, reg. CEE n. 746/1996 (relativo alle modalità di applicazione dei reg. CEE n. 2078/1992 e n. 2080/1992), quanto alla compatibilità dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti comunitari testé citati, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo. Si contesta la sentenza impugnata giacché avrebbe omesso di rispondere al motivo di appello con cui si censurava la sentenza del primo giudice per aver ritenuto la fruizione del beneficio per l'intervento boschivo, di cui al reg. CEE n. 2080/1992, ostativa al concorrente intervento di aiuto di cui al reg. CEE n. 2080/1992, e ciò quantunque l'art. 10, §§ 1 e 2, del reg. CEE n. 746/1996 contempli tali benefici come complementari e compatibili. Circostanza, peraltro, confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] nominata "ad hoc" per la Sabini, nella relazione conclusiva del 13 luglio 2005. 3.3. Il terzo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2043 cod. civ., nonché degli artt. 652 e 654 cod. proc. pen., oltre a omesso esame di un fatto decisivo.Si censura la decisone impugnata nella parte in cui afferma che la sentenza penale d'appello non potesse avere efficacia ai sensi né dell'art. 652 cod. proc. pen., non trattandosi di giudizio finalizzato al risarcimento del danno o alla restituzione, né dell'art. 654 cod. proc. pen., dal momento che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita parte civile nel relativo processo e che la sentenza, inoltre, non poteva avere effetti verso la Sabini S.r.I., società di capitali avente personalità giuridica autonoma dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantunque il primo fosse rappresentante legale della società. Si tratta, secondo il ricorrente, di un'affermazione errata, dal momento che il presente giudizio civile avrebbe ad oggetto proprio la restituzione e risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ., oggetto "derivato da una questione di natura amministrativa". Esso, infatti, verterebbe - secondo la società Sabini - sull'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme corrisposte (già, peraltro, coattivamente ed interamente recuperate dall'AGEA attraverso la procedura di iscrizione del presunto indebito nel c.d. "registro debitori") e sulla consequenziale richiesta di pagamento delle successive annate, mai corrisposte. Palese, dunque, sarebbe la prevalenza del giudicato penale svoltosi per gli stessi fatti e sugli stessi documenti, irrilevante essendo che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non si fosse costituita parte civile, bastando la circostanza che potesse farlo, non potendo ritenersi estranea al giudizio penale la società Sabini, essendo "la principale imputata". 3.4. Il quarto motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto del gravame sia dando rilievo al verbale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato n. 216/02 (poi annullato dalla sezione di Altamura del Tribunale di Bari, unitamente all'ordinanza ingiunzione emessa in base ad esso), sia omettendo di esaminare un fatto decisivo, costituito da tale annullamento. 3.5. Il quinto motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5, comma 6, del d.m. n. 159 del 1998 e dell'art. 1 della circolare del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 1999, n. 3. Si assume l'illegittimità del provvedimento di decadenza in quanto inficiato da violazioni sia "formali" che "sostanziali", e segnatamente perché il D.M. n. 158 del 1998, all'art. 3, come pure la citata circolare ministeriale, prevedono verifiche istruttorie (nella specie, espletate positivamente dall'IPA) e successivi controlli, nel corso della procedura di impegno, su pratiche "a campione", mentre nella specie il controllo è avvenuto oltre il periodo di impegno, scaduto nel settembre 2002, e senza che la società Sabini fosse stata sorteggiata. 4. Ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA], per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, illustrando le proprie argomentazioni con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso va rigettato. 6. Lo scrutinio delle singole censure in cui esso si articola richiede, però, una duplice precisazione di ordine preliminare, l'una strettamente processuale, l'altra relativa, invece, al sindacato giurisdizionale ipotizzabile rispetto al provvedimento di decadenza e restituzione, del tipo di quello adottato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'odierna ricorrente. 6.1. Quanto al primo punto, deve premettersi che, sebbene il ricorso rechi - innanzitutto, con il primo motivo (o più esattamente, con la seconda delle doglianze in cui esso si articola) - reiterate censure di "omesso esame", le stesse risultano precluse in questa sede, a norma dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Difatti, essendo stata la sentenza di prime cure pubblicata il 21 maggio 2014, l'atto di appello, proposto avverso di essa dall'odierna ricorrente, risulta, per definizione, oggetto di un ricorso depositato o di una citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'il settembre 2012. Siffatta circostanza, pertanto, determina l'applicazione "ratione temporis" dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6- 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di c.d. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01).Da quanto precede, quindi, deve già trarsi una prima conclusione, ovvero che le sole censure utilmente scrutinabili in questa sede sono quelle che ipotizzano vizi processuali, oppure violazioni di norme di diritto. 6.2. Quanto, invece, al secondo punto, deve osservarsi che questa Corte - principalmente (ma non esclusivamente) con riferimento al tema del riparto di giurisdizione delle controversie concernenti i provvedimenti di decadenza dai benefici di cui al regolamento CEE del 30 giugno 1992, n. 2078/1992 - ha avuto modo di affermare che, "nella fase successiva al provvedimento attributivo del beneficio [...] l'interesse del beneficiario alla conservazione della disponibilità somme erogate" è destinato ad assumere la "consistenza di diritto soggettivo di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A.", e ciò "tutte le volte in cui tale posizione si puntualizzi in provvedimenti che, quale che sia la loro configurazione formale, trovino fondamento (non già in una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma) nell'asserito inadempimento, da parte del beneficiario dell'erogazione, degli obblighi derivanti dal provvedimento attributivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 3 giugno 2016, n. 11483, non massimata; in senso analogo anche Cass. Sez. Un., sent. 25 luglio 2006, n. 16897). Ne consegue che, "concretando la pronuncia di decadenza" - sempre secondo la citata giurisprudenza - "un atto di natura privatistica", resta esclusa, in uno con la necessità di "applicare la legge sul procedimento amministrativo", l'operatività "dei principi riguardanti i vizi dell'atto amministrativo, in quanto quell'atto non costituisce esercizio di un potere amministrativo di autotutela" (Cass. Sez. 1, sent. n. 11483 del 2016, cit.). Da quanto precede, pertanto, deve trarsi una seconda conclusione, vale a dire l'impossibilità di far valere - profilo oggetto, in particolare, del quinto motivo di ricorso - le violazioni "formali" e "sostanziali" in cui sarebbe incorsa la Regione, segnatamente ai sensi del D.M. n. 158 del 1998, per aver eseguito non "a campione" il controllo sulla società Sabini e, inoltre, non più "in corso di impegno". 7. Così delimitato il "thema decidendum", la questione cruciale oggetto del ricorso è costituita dalla possibilità, o meno, di disattendere le risultanze del processo penale, celebrato a carico - tra gli altri - dell'amministratore della società Sabini. In sede penale, infatti, si è esclusa la sussistenza di una "differenza tra superficie dichiarata ed accertata superiore del 20%" (sul rilievo che non fossero ammesse al beneficio di cui al reg. 2078/1992 solo le zone artificialmente imboschite, e non i boschi naturali e, meno che mai, i "pascoli boschivi"), oltre che la "mancata salvaguardia, tutela, protezione e conservazione del paesaggio naturale", avendo la sentenza penale di assoluzione accertato che i muretti in relazione ai quali il contributo era stato concesso alla società non erano stati distrutti e poi costruiti "ex novo". Per contro, la questione - oggetto, in particolare, del quarto motivo di ricorso - circa l'utilizzazione del verbale del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato n. 216/02, poi annullato dalla sezione di Altamura del Tribunale di Bari unitamente all'ordinanza ingiunzione emessa in base ad esso, non risulta dirimente, dal momento che tale documento costituisce uno solo degli elementi sui quali è stata fondata la sentenza oggi impugnata. Il "punctum pruriens", invece, è proprio quello relativo all'efficacia degli accertamenti operati in sede penale, aspetto su cui insistono, per l'appunto, i motivi primo (o meglio la prima delle censure da esso veicolate), secondo e terzo.7.1. Pregiudiziale, tra i tre motivi anzidetti, risulta il terzo, con il quale la ricorrente insiste nell'affermare l'efficacia della sentenza penale di assoluzione a norma, alternativamente, degli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. 7.1.1. Tale censura non è fondata. Difatti, il giudizio risarcitorio o restitutorio - nell'ambito del quale la sentenza assolutoria irrevocabile esplica la sua efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen. - è solo quello "promosso dal danneggiato" (o nell'interesse dello stesso), e dunque da chi, in ipotesi, faccia valere una pretesa risarcitoria o restitutoria in relazione al fatto posto in essere dal (già) imputato, poi prosciolto. Nel caso che occupa, dunque, tale posizione sarebbe stata - in ipotesi - rivestita solo dal soggetto danneggiato dai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso, ma non certo della società Sabini, che mai ha rivestito (ne avrebbe potuto rivestire) tale qualità; società che, oltretutto, pretenderebbe di avvantaggiarsi di una norma che ha come scopo quello di rendere indenne l'imputato, assolto, da possibili conseguenze risarcitorie (o restitutorie) azionate in relazione a un fatto in ordine al quale sia stata esclusa la sua responsabilità. Quanto, invece, all'operatività dell'art. 654 cod. proc. civ., negli "altri giudizi civili", essa "postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale" (tra le altre, Cass. Sez. 3, ord. 29 novembre 2018, n. 30838, Rv. 651860-02). 7.2. Resta, invece, da stabilire (tema sollevato dalla prima censura, oggetto del primo motivo di ricorso, oltre che dal secondo motivo) se - a prescindere dall'efficacia extrapenale della sentenza assolutoria, ai sensi delle norme suddette - sussistesse un obbligo dei due giudici civili di vagliare le risultanze del processo penale, obbligo che la Corte barese avrebbe disatteso, secondo la ricorrente, in modo "palese e ingiustificato". 7.2.1. La censura non è fondata, dato che, "secondo la giurisprudenza di questa Corte, il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato istaurato dal legislatore il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi", il quale ha come corollario che "il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e dall'altro il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale", sicché non sussiste "un obbligo del giudice civile - pur in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 30 dicembre 2021, n. 42028, Rv. 663400-01). A corroborare tale conclusione deve, inoltre, rilevarsi che, in definitiva, un confronto - sebbene "in negativo" - con le risultanze del processo penale la sentenza impugnata lo ha, comunque, compiuto, scegliendo di valorizzare gli esiti degli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], la cui istituzione, oltretutto, era stata richiesta proprio dalla società Sabini. Nella stessa prospettiva, inoltre, deve rilevarsi anche l'infondatezza della censura - su cui insiste, in particolare, il secondo motivo di ricorso - che addebita al giudice di appello di avere omesso di rispondere al motivo di gravame con cui si censurava la sentenza del primo giudice per aver ritenuto la fruizione del beneficio per l'intervento boschivo, di cui al reg. CEE n. 2080/1992, ostativa al concorrente intervento di aiuto di cui al reg. CEE n. 2080/1992. La sentenza impugnata, infatti, afferma - pag. 12 - che il "MIPAG, investito con specifico quesito dall'Assessorato all'Agricoltura, con nota [OSCURATO:DATA_NASCITA] Prot. 28801/SP, aveva chiarito che le superfici a bosco possono rientrare tra le superfici eleggibili solo previa modifica ed approvazione del relativo piano di sviluppo rurale; il che non è nel caso di specie con conseguente ineleggibilità a premi delle aree medesime". 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Sabini a r.l. a rifondere, alla Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 7.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre