CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12527/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'T7 Motivi della decisione 1.ARRA Eduard ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rico- noscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art.80 DPR 309/90, nonché in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti ge- neriche e alla mancata esclusione della recidivala qualificazione giuridica del reato di omicidio colposo ascritto, per essere stato riconosciuto datore di lavoro del la- voratore che, al momento dell'infortunio, era intento alla potatura di alberi di pioppo all'interno di un'area compresa all'interno di azienda di cui l'imputato era legale rappresentante. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accogli- mento del ricorso in relazione alla insussistenza della ipotesi aggravata. 2. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi, in quanto in fatto e privi di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta ade- guatamente con la motivazione della Corte di appello di Firenze che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legitti- mità, in quanto fondata su una corretta declinazione dei principi giurisprudenziali in materia di ingente quantitativo. 2.1 Manifestamente infondate sono altresì le censure concernenti il tratta- mento sanzionatorio atteso che il giudice distrettuale ha fornito logica argomen- tazione che il fatto reato costituisca attuale ed eclatante dimostrazione di una at- titudine criminosa mai sopita e ingravescente tale da denotare una più accentuata pericolosità sociale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d