CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 12/09/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 500 di multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 337 cod. pen. (capo B), 477, 482 cod. pen. (capo C). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen., 648 cod. pen. nonché illogicità della motivazione per travisamento delle prove in punto provenienza illecita dei beni in relazione al capo A (primo motivo); -violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen, 337 cod. pen. in relazione al capo B per difetto di prova di qualsiasi forma di violenza nei confronti degli operanti (secondo motivo); -vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen. e 489 cod. pen. in relazione al capo C (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile per assoluta aspecificità di tutti i motivi proposti. Il ricorrente ha reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). I giudici di appello hanno chiarito quanto segue. In relazione al primo motivo: "... nella specie, certa essendo la provenienza da delitto dei beni acquistati con illecite transazioni e il diretto coinvolgimento dell'imputato non solo nel ritiro, ma anche nelle spedizioni di cui era, sotto falso nome, destinatario, si registra che nessuna coerente spiegazione l'imputato ha fornito in ordine anche ai molti altri beni la cui presenza in casa sua ... non trova origine in una lecita acquisizione". In relazione al secondo motivo: "... l'imputato non si è limitato alla fuga, nel tentativo di divincolarsi ha colpito energicamente con un calcio un carabiniere, condotta che costituisce una violenza atta a configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale". In relazione al terzo motivo: "... trattandosi di documento formato con la foto logicamente da lui stesso fornita al falsario, non è possibile ricondurre la condotta ad un mero uso di falso". Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 10/09/2021 L'esten