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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 1966

Cassazione n. 05919/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19 maggio 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 dicembre 2012, irrevocabile il 28 maggio 2013, concernente i reati di cessione illecita di stupefacenti in concorso (capo T) e di tentata estorsione pluriaggravata in concorso (capo G), e, all’esito di giudizio abbreviato, ha applicato la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa; 2) sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 8 giugno 2023, irrevocabile il 16 febbraio 2024, concernente il delitto di illecita detenzione di stupefacenti, che, previo riconoscimento della recidiva reiterata aggravata, ha irrogato la pena in anni 5 di reclusione ed euro 10.000 di multa.

Il Tribunale ha quindi determinato la pena complessiva nei seguenti termini: ritenuta più grave la violazione di cui alla sentenza sub 2), ha operato l’aumento di mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo G) di cui alla sentenza sub 1); ulteriormente aumentata in relazione al reato di cessione illecita di stupefacenti di cui al capo T), di anni tre di reclusione ed euro 11.500 di multa, al lordo della riduzione per il rito.

Tali aumenti sonopoi stati ridotti di un terzo per il rito, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 8.000 di multa, pervenendo così alla pena finale di anni sette, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi di censura.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere l’ordinanza impugnata erroneamente determinato l’aumento per la continuazione dei reati satellite.

Gli aumenti operati sarebbero assolutamente sproporzionati, atteso che, con riguardo al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo G), il giudice dell’esecuzione avrebbe mantenuto invariato l’aumento operato dal giudice della cognizione; con riguardo al reato di cessione di stupefacenti di cui al capo T), avrebbe fissato l’aumento al lordo della riduzione per il rito in tre anni di reclusione, omettendo di motivare sulle ragioni di tale aumento in relazione alla gravità dei fatti.

In tal modo il ricorrente non sarebbe stato posto nella condizione di controllare la correttezza dell’uso del potere discrezionale attribuito al giudice per determinare la pena.

2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla individuazione del reato più grave e alla quantificazione della pena.

Il giudice dell’esecuzione, nel valutare come più grave il reato di cessione di stupefacenti di cui alla sentenza sub 2), avrebbe seguito l’interpretazione espressa dalle Sezioni unite nella sentenza n. 31041 del 2018, secondo cui in sede di esecuzione deve essere considerata più grave la pena inflitta in conseguenza della riduzione per il giudizio abbreviato.

Tuttavia, secondo il ricorrente tale interpretazione non sarebbe condivisibile, dovendosi considerare più grave la condotta che in concreto presenta un disvalore maggiore per le caratteristiche concrete del fatto.

Pertanto, il giudice avrebbe dovuto comparare la gravità in concreto delle singole condotte ed individuare come più grave il reato giudicato con la sentenza sub 1).

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato

2. Secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 –01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).

Le Sezioni unite Giampà hanno poi stabilito che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo della sentenza (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 -01).

Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione incontra il limite per cui non può stabilire una pena più alta rispetto a quella irrogata in sede di cognizione e la quantificazione deve essere operata secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di cui deve dare conto (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).

Tale operazione, peraltro, può risolversi anche nellaconferma della medesima misura già determinata nella sentenza definitiva di condanna, salvo che non emerganoelementi dai quali possa dedursi l’iniquità dei singoli aumenti, nel qual caso il giudice potrà procedere ad una riduzione dellarelativa porzione di pena (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D'angelo, Rv. 286114 –02).

In altre parole, l'onere di ricalcolo degli aumenti di pena per i reati già giudicati in continuazione con il reato individuato come reato più grave, noncomporta che il giudice debba necessariamente modificare in melius gli aumenti di pena già determinati, atteso che la nuova valutaz ione dell'equità e proporzionalità della penaben può risolversi nella riduzione ovvero nella conferma delle porzioni di pena già stabilite.

L’aumento di pena deve essere calcolato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e di tale aumento il giudice deve dare conto in motivazione, la quale assolve alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suopotere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art.81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez.

U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).

Tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

3. Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo si è puntualmente attenuto a tali criteri.

Innanzitutto, con riguardo alla sentenza sub 1), ha proceduto a scorporare i reati in relazione ai quali in sede di cognizione era stato riconosciuto il vincolo dellacontinuazione.

Inoltre, correttamente attenendosi ai principi espressi dalle Sezioni unite Giampà, ha individuato la violazione più grave nel reato giudicato con la sentenza sub 2), la quale aveva irrogato la pena più elevata, pari a cinque anni di reclusione.Ha poi proceduto ad applicare l’aumento per i reati satellite giudicati con la sentenza sub 1), quantificandolo, quanto al reato di cui al capo G), nella misura di tre mesi di reclusione e 500 euro di multa, pari a quella disposta dal giudice della cognizione e, quanto al reato di cui al capo T), nella misura di tre anni di reclusione ed euro 11.500 di multa, operando successivamente la riduzione per il rito abbreviato.

Nel determinare tali aumenti il giudice dell’esecuzione non è andato oltre la pena stabilita dal giudice della cognizione ed ha altresì dato adeguatamente conto delle ragioni di tali aumenti, avendoli ritenuti congrui rispetto alla gravità dei fatti.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va esente dalle censure svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMO Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 maggio 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in accoglimento dell'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21 dicembre 2012, irrevocabile il 28 maggio 2013, concernente i reati di cessione illecita di stupefacenti in concorso (capo T) e di tentata estorsione pluriaggravata in concorso (capo G), e, all’esito di giudizio abbreviato, ha applicato la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa; 2) sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 8 giugno 2023, irrevocabile il 16 febbraio 2024, concernente il delitto di illecita detenzione di stupefacenti, che, previo riconoscimento della recidiva reiterata aggravata, ha irrogato la pena in anni 5 di reclusione ed euro 10.000 di multa. Il Tribunale ha quindi determinato la pena complessiva nei seguenti termini: ritenuta più grave la violazione di cui alla sentenza sub 2), ha operato l’aumento di mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di tentata estorsione pluriaggravata di cui al capo G) di cui alla sentenza sub 1); ulteriormente aumentata in relazione al reato di cessione illecita di stupefacenti di cui al capo T), di anni tre di reclusione ed euro 11.500 di multa, al lordo della riduzione per il rito. Tali aumenti sonopoi stati ridotti di un terzo per il rito, nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 8.000 di multa, pervenendo così alla pena finale di anni sette, mesi due di reclusione ed euro 18.000 di multa. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere l’ordinanza impugnata erroneamente determinato l’aumento per la continuazione dei reati satellite. Gli aumenti operati sarebbero assolutamente sproporzionati, atteso che, con riguardo al reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo G), il giudice dell’esecuzione avrebbe mantenuto invariato l’aumento operato dal giudice della cognizione; con riguardo al reato di cessione di stupefacenti di cui al capo T), avrebbe fissato l’aumento al lordo della riduzione per il rito in tre anni di reclusione, omettendo di motivare sulle ragioni di tale aumento in relazione alla gravità dei fatti. In tal modo il ricorrente non sarebbe stato posto nella condizione di controllare la correttezza dell’uso del potere discrezionale attribuito al giudice per determinare la pena. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla individuazione del reato più grave e alla quantificazione della pena. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare come più grave il reato di cessione di stupefacenti di cui alla sentenza sub 2), avrebbe seguito l’interpretazione espressa dalle Sezioni unite nella sentenza n. 31041 del 2018, secondo cui in sede di esecuzione deve essere considerata più grave la pena inflitta in conseguenza della riduzione per il giudizio abbreviato. Tuttavia, secondo il ricorrente tale interpretazione non sarebbe condivisibile, dovendosi considerare più grave la condotta che in concreto presenta un disvalore maggiore per le caratteristiche concrete del fatto. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto comparare la gravità in concreto delle singole condotte ed individuare come più grave il reato giudicato con la sentenza sub 1). 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusione scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. Secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 –01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Le Sezioni unite Giampà hanno poi stabilito che, ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo della sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 -01). Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione incontra il limite per cui non può stabilire una pena più alta rispetto a quella irrogata in sede di cognizione e la quantificazione deve essere operata secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di cui deve dare conto (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Tale operazione, peraltro, può risolversi anche nellaconferma della medesima misura già determinata nella sentenza definitiva di condanna, salvo che non emerganoelementi dai quali possa dedursi l’iniquità dei singoli aumenti, nel qual caso il giudice potrà procedere ad una riduzione dellarelativa porzione di pena (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, dep. 2024, D'angelo, Rv. 286114 –02). In altre parole, l'onere di ricalcolo degli aumenti di pena per i reati già giudicati in continuazione con il reato individuato come reato più grave, noncomporta che il giudice debba necessariamente modificare in melius gli aumenti di pena già determinati, atteso che la nuova valutaz ione dell'equità e proporzionalità della penaben può risolversi nella riduzione ovvero nella conferma delle porzioni di pena già stabilite. L’aumento di pena deve essere calcolato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite e di tale aumento il giudice deve dare conto in motivazione, la quale assolve alla funzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suopotere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anche con riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art.81 cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez. U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Tuttavia, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo si è puntualmente attenuto a tali criteri. Innanzitutto, con riguardo alla sentenza sub 1), ha proceduto a scorporare i reati in relazione ai quali in sede di cognizione era stato riconosciuto il vincolo dellacontinuazione. Inoltre, correttamente attenendosi ai principi espressi dalle Sezioni unite Giampà, ha individuato la violazione più grave nel reato giudicato con la sentenza sub 2), la quale aveva irrogato la pena più elevata, pari a cinque anni di reclusione.Ha poi proceduto ad applicare l’aumento per i reati satellite giudicati con la sentenza sub 1), quantificandolo, quanto al reato di cui al capo G), nella misura di tre mesi di reclusione e 500 euro di multa, pari a quella disposta dal giudice della cognizione e, quanto al reato di cui al capo T), nella misura di tre anni di reclusione ed euro 11.500 di multa, operando successivamente la riduzione per il rito abbreviato. Nel determinare tali aumenti il giudice dell’esecuzione non è andato oltre la pena stabilita dal giudice della cognizione ed ha altresì dato adeguatamente conto delle ragioni di tali aumenti, avendoli ritenuti congrui rispetto alla gravità dei fatti. Ne consegue che l’ordinanza impugnata va esente dalle censure svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], sicché il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è de
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