CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44792/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . La CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 19/03/2021, in. totale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l'estinzione del reato di cui all' art. 648 CP per intervenuta prescrizione Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento dell'imputato nel merito dell'accusa , difettando la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e non potendo questa fondarsi sulla legittima astensione dal rilasciare dichiarazioni. Il ricorso è inammissibile . La Corte territoriale, rilevando il decorso del termine di prescrizione, ha fatto applicazione dell'art.129 CPP che impone la relativa declaratoria se l'insussistenza dell'addebito non appare evidente. E, per escludere l'evidenza della carenza dell'elemento soggettivo del reato, ha tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dell'orologio di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). Invero, l'imputato non ha offerto alcuna spiegazione circa la provenienza del bene e la spiegazione addotta dalla difesa (sarebbe stato il fratello, autore del furto, a consegnare l'orologio al prevenuto) è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla base che il fratello dell'imputato è stato assolto dall'accusa di furto. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). E comunque, secondo il condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Rv. 244001 - 01), in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, prescrizione), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento che il rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammiSsibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]16 hPPINI Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]