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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31524/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice.

Considerato che il primo motivo relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato risulta generico e contiene mere censure in fatto.

La Corte territoriale, infatti, ha correttamente ancorato la sussistenza del reato soprattutto all'omessa convocazione dell'assemblea per far fronte alla perdita del capitale sociale ed alla mancanza di risorse in grado di contrastare l'incipiente insolvenza, certamente aggravata anche solo dal mancato adempimento per lungo tempo degli obblighi previdenziali.

Considerato che ugualmente generiche e versate in fatto si rivelano anche le censure relative alla mancata esclusione della recidiva, statuizione che la sentenza impugnata ha ampiamente e logicamente giustificato con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice. Considerato che il primo motivo relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato risulta generico e contiene mere censure in fatto. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente ancorato la sussistenza del reato soprattutto all'omessa convocazione dell'assemblea per far fronte alla perdita del capitale sociale ed alla mancanza di risorse in grado di contrastare l'incipiente insolvenza, certamente aggravata anche solo dal mancato adempimento per lungo tempo degli obblighi previdenziali. Considerato che ugualmente generiche e versate in fatto si rivelano anche le censure relative alla mancata esclusione della recidiva, statuizione che la sentenza impugnata ha ampiamente e logicamente giustificato con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31524/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris