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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25346/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NO2L2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Y7B11) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KZ3R2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NFLF0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto daWart.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..

Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.131-bis cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NO2L2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Y7B11) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01KZ3R2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NFLF0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto daWart.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.131-bis cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos
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