CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 37091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno emessa in data 22/04/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi ed ha allegato nota spese; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che insiste nell'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in composizione monocratica in data 04/10/2019 - con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 610 cod. pen., in Salerno, dal 2010 con condotta perdurante - dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere estinti per prescrizione gli episodi sino al 06/06/2011, rideterminando la pena in relazione ai fatti commessi in epoca successiva, e confermando le statuizioni civili in riferimento a tutti gli episodi come originariamente contestati. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ritenuto sussistente la fattispecie di violenza privata per il mero ritardo nello spostare la vettura parcheggiata nel cortile condominiale; inoltre, quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta - dalla sentenza del Giudice di pace di Salerno, prodotta in atti, come anche confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio - che il regolamento di condominio era stato approvato con delibera del 20/12/2010, e che prima di tale data non vigeva alcun divieto di parcheggio nel cortile condominiale, con conseguente travisamento della prova sul punto; quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Minelli era semplicemente assente e la persona offesa Petroli aveva riferito, non a caso, non di un rifiuto di spostare la vettura, ma solo di aver dovuto aspettare, circostanza confermata anche dal teste [OSCURATO:PERSONA]; quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la motivazione risulta illogica, in quanto al momento di uscire dal garage il [OSCURATO:PERSONA] non aveva trovato l'ingresso ostruito; quanto all'episodio del luglio 2013 non è stato neanche accertato per quanto tempo le persone offese avessero dovuto attendere prima di poter parcheggiare la vettura; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 610 e 392 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi del'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato come i condomini fossero adusi al parcheggio delle vetture all'interno del condominio, con conseguente illogicità, da parte della Corte di merito, nella valutazione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA]; gli imputati, in realtà, erano convinti di esercitare un legittimo diritto parcheggiando all'interno della corte condominiale, anche alla luce della controversia civile instaurata, tanto è vero che dopo la definizione del giudizio civile gli stessi non avevano più parcheggiato la vettura nel cortile, come emerso chiaramente dall'istruttoria dibattimentale; per cui la condotta dei ricorrenti, al più, avrebbe potuto essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen.; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non potendo fondarsi l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla circostanza che anch'egli veniva chiamato per spostare la vettura, posto che quest'ultima era intestata alla Minelli, come emerso dall'istruttoria dibattimentale; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 610 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., essendo del tutto carente l'elemento della violenza o della minaccia nella condotta del [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata trasmessa memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti, a firma del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], incentrata sulla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 392 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Quanto alla configurabilità del delitto di violenza privata, va ricordato come pacificamente la condotta ascritta agli imputati - consistente nel parcheggiare la propria vettura all'interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone offese di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà - integri pacificamente la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. contestata, atteso che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 17/01/2017, Andriulo e altri, Rv. 272322; Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, dep. 21/02/2014, Iovino, Rv. 259052; Sez. 5, n. 21779 del 17/05/2006, P.G. in proc. Brugger). In ogni caso, considerato che tutti gli episodi consumati sino alla data del 06/06/2011 risultano estinti per prescrizione - declaratoria a cui gli imputati non hanno rinunciato - in realtà residua solo l'episodio del luglio 2013, in cui la Petroli, rientrata dopo una degenza ospedaliera, aveva dovuto attendere a lungo prima che la Minelli scendesse dall'abitazione per spostare l'auto parcheggiata in modo da impedire l'accesso al box della persona offesa. Del tutto irrilevante appare la deduzione circa la delibera condominiale, apparendo evidente come la convinzione circa la sussistenza di un diritto ad usufruire della corte condominiale per parcheggiare la propria vettura si ponga su di un piano ben diverso dalla specifica modalità di parcheggio utilizzata dagli imputati, consistente nell'ostruire sistematicamente l'accesso ad un garage privato, il che rende evidente come appaia del tutto pretestuoso il richiamo all'art. 392 cod. pen. Quanto al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], va ricordato che - come emerge anche dalla motivazione del primo giudice, che integra quella della sentenza impugnata, trattandosi di "doppia conforme" - il contributo concorsuale dello stesso emerge palese da plurime circostanze evidenziate: la sera del 29/07/2010 il Rago aveva chiamato il [OSCURATO:PERSONA] per rimuovere l'auto; la notte tra il 5 ed il 6 giugno 2011 il [OSCURATO:PERSONA] non aveva spostava l'auto, costringendo la persona offesa a chiamare la Polizia, che, una volta intervenuta, aveva interloquito proprio con il [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva che il locale del Rago non era adibito a garage e che, quindi, questi non poteva accedervi con la vettura; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva adito il Giudice di pace sostenendo che nell'area condominiale fosse autorizzato il parcheggio. Quindi appare evidente come la motivazione abbia congruamente descritto il concorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nel rafforzamento della condotta criminosa della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, complessivamente, appare connotato da argomentazioni tendenti ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una alternativa valutazione delle prove, oltre che palesemente contrastante con i canoni ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. I predetti, inoltre vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre acces