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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22221/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 9 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposta, ai sensi degli artt. 47-ter Ord. pen. e 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia, detenuto in forza del provvedimento di cumulo emessodalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli del 5 settembre 2024,che aveva unificato sentenze di condanne per plurimi omicidi, partecipazioni adassociazioni mafiose, violazione della legge sulle armi, corruzione e altri reati, percomplessivi 93 anni di reclusione, ridotti, ai sensi dell’art. 78 cod. pen. a 30 annidi reclusione.

Secondo il Collegio, infatti, non potevano ancora ritenersi sussistentile condizioni per ammettere [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa richiesta, tenutoconto della lunga carriera criminale e dei plurimi gravi reati commessi, nonchédella sua recente ammissione ai permessi premio.

E ciò anche alla luce del parerenegativo espresso dalla Direzione nazionale antimafia, che aveva sottolineato lanecessità di un accesso graduale ai benefici penitenziari.1.1.

Con sentenza n. 14012 in data 9 gennaio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza rilevando l’omessa valutazione,da parte del Tribunale, delle plurime allegazioni dell’interessato in ordine allapositiva evoluzione della sua personalità sotto il profilo del raggiuntoravvedimento, desumibile dal percorso di collaborazione avviato sin dal 2016, dallacostante regolarità della condotta e dalla fattiva rivisitazione del suo passatodeviante.

In particolare, laddove il Collegio di merito aveva evidenziato che ildetenuto fruiva di permessi premio da soli due anni, tale giudizio risultava fruttodi un evidente travisamento, atteso che, prima di essere ammesso ai permessipremio nel marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] aveva già fruito, sin dal dicembre 2017, di bennove permessi di necessità.1.2.

Con ordinanza in data 22 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diRoma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

A ragione, il Collegio di merito ha evidenziato che ildetenuto è stato esponente di vertice dell’omonimo sodalizio criminale operantenel quartiere Miano di Napoli e che, in tale veste, ha commesso gravissimi reati,avviando un percorso collaborativo con la giustizia nel 2016, due anni dopo il suoarresto, nel cui ambito ha reso importanti dichiarazioni accusatorie, senza peròriferire in ordine al proprio coinvolgimento in fatti non ancora disvelati (v. notadella D.N.A.A., che pur esprimendo un giudizio ampiamente positivo sullacollaborazione, ha ribadito l’opportunità di acquisire ulteriori elementi circa ilpercorso intrapreso).

Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato come il percorsoinframurario presenti, da un lato, indicatori positivi - quali il conseguimento deldiploma, la partecipazione a corsi di formazione, gli encomi ricevuti e losvolgimento di attività lavorativa e di volontariato - ma, dall’altro lato, unasituazione ritenuta gravemente deficitaria sotto il profilo della revisione critica deigravi delitti commessi, atteso che il detenuto, pur esprimendo rammarico per ifatti di cui si è reso responsabile, non avrebbe mostrato un’incondizionata presadi distanza dalle logiche criminali, evidenziando altresì, in sede di udienza, unCiò che giustifica, secondo il Tribunale, l’atteggiamento di cautela, conformementeal parere, pur non vincolante, della Procura nazionale antimafia.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47-ter Ord. pen., 16-nonies,commi 2, 3 e 4, legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione anche per il travisamento della prova.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe escluso il ravvedimento del condannatononostante la positiva evoluzione del percorso trattamentale, intramurario edextramurario, comprovata da numerosi permessi fruiti con esito favorevole e dalparere positivo della Direzione dell’istituto penitenziario e nonostante l’assenza dielementi negativi sopravvenuti.

In particolare, il Collegio di merito avrebbeoperato un ingiustificato revirement rispetto alle precedenti valutazioni, travisandosia il contenuto delle relazioni trattamentali, che attestavano un progressivo econsolidato percorso di revisione critica, sia il senso delle dichiarazioni rese dalcondannato e degli esiti dei colloqui con gli operatori, valorizzando in sensonegativo elementi isolati e privi di univoco significato.Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia il travisamento del contributocollaborativo prestato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto invece, secondo gli atti richiamati,ampio, puntuale e di assoluta rilevanza investigativa, nonché la non vincolativitàdel parere della Direzione nazionale antimafia.Ancora, viene denunciato l’erroneo parametro adottato dal Tribunale nelvalutare il ravvedimento, venendo richiesto un livello di compiuta revisione criticaassimilabile a quello previsto per la liberazione condizionale, anziché verificare lasussistenza di un percorso di ravvedimento anche non compiutamenteconsolidato, comunque sufficiente ai fini dell’accesso alla misura richiesta.Si deduce, infine, la violazione dei principi di progressività del trattamentopenitenziario e di individualizzazione della pena, nonché il mancato rispetto deicriteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono una valutazionecomplessiva del percorso rieducativo, comprensiva della collaborazione con lagiustizia, della condotta intramuraria, delle attività trattamentali svolte edell’evoluzione della personalità.3.

Con requisitoria scritta in data 24 febbraio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.4.

In data 9 marzo 2026, è pervenuta una memoria scritta a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con la quale ha ribadito la prospettazione della violazione di legge e dei vizimotivazionali già denunciati, anche sotto il profilo del travisamento, da parte delTribunale, delle evidenze positive del percorso rieducativo del condannato e haaderito alle conclusioni espresse dal Procuratore generale con la sua requisitoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lafacoltà di riconoscere i benefici penitenziari a soggetti che hanno collaborato conla giustizia a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alledisposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni diammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all’emenda di tali soggettie alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (ex plurimis Sez. 1, n.12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Principale, Rv. 286156 - 01), sicché ancherispetto ad essi deve essere accertato il requisito del «ravvedimento», previstodall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15marzo 1991, n. 82.

Esso, infatti, non può essere oggetto di una sorta dipresunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione edell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalitàorganizzata, ma richiede la presenza di specifici elementi che valgano adimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità,l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01;Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01; Sez. 1, n. 1115 del27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945 - 01).Tale nozione, infatti, rimanda al complesso dei comportamenti esteriorizzatidal soggetto durante l’esecuzione della pena che siano obiettivamente idonei adimostrare, anche sulla base del percorso di reinserimento intrapreso, la convintarevisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare, quantomeno intermini di elevata e qualificata probabilità, un serio, affidabile e ragionevolegiudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita delcondannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02).

A tal fine, proprio con specificoriferimento ai collaboratori con la giustizia, il giudice deve tenere conto di indicisintomatici quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato ilrapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, losvolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione,non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorienei confronti delle vittime dei reati commessi, che costituisce, comunque, uno deglielementi di valutazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 –01; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01).3.

Il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai richiamati canoni ermeneutici,avendo motivato il rigetto della richiesta di misura alternativa a partire da unavalutazione complessiva della situazione del detenuto, mettendo a raffronto,nell’ambito di un ponderato giudizio, elementi di segno diverso: in partedecisamente favorevoli (come nel caso dei numerosi permessi premio, dellaregolarità della condotta intramuraria, della partecipazione all’offertatrattamentale), in parte non del tutto rassicuranti, tali da suggerire la necessità diun ulteriore periodo di osservazione (come nel caso dell’assenza di una realerevisione critica, viepiù significativa in rapporto alla spiccata gravità dei reati percui è condanna e al ruolo apicale rivestito all’interno di un sodalizio camorristicoparticolarmente pericoloso).Una valutazione, quella operata dal Tribunale di sorveglianza, che si mantieneentro il perimetro di una fisiologica opinabilità di apprezzamento e che, nonrivelando una manifesta illogicità del relativo giudizio, si sottrae alle odiernecensure, da ritenere complessivamente infondate.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 9 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposta, ai sensi degli artt. 47-ter Ord. pen. e 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],collaboratore di giustizia, detenuto in forza del provvedimento di cumulo emessodalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli del 5 settembre 2024,che aveva unificato sentenze di condanne per plurimi omicidi, partecipazioni adassociazioni mafiose, violazione della legge sulle armi, corruzione e altri reati, percomplessivi 93 anni di reclusione, ridotti, ai sensi dell’art. 78 cod. pen. a 30 annidi reclusione. Secondo il Collegio, infatti, non potevano ancora ritenersi sussistentile condizioni per ammettere [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa richiesta, tenutoconto della lunga carriera criminale e dei plurimi gravi reati commessi, nonchédella sua recente ammissione ai permessi premio. E ciò anche alla luce del parerenegativo espresso dalla Direzione nazionale antimafia, che aveva sottolineato lanecessità di un accesso graduale ai benefici penitenziari.1.1. Con sentenza n. 14012 in data 9 gennaio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza rilevando l’omessa valutazione,da parte del Tribunale, delle plurime allegazioni dell’interessato in ordine allapositiva evoluzione della sua personalità sotto il profilo del raggiuntoravvedimento, desumibile dal percorso di collaborazione avviato sin dal 2016, dallacostante regolarità della condotta e dalla fattiva rivisitazione del suo passatodeviante. In particolare, laddove il Collegio di merito aveva evidenziato che ildetenuto fruiva di permessi premio da soli due anni, tale giudizio risultava fruttodi un evidente travisamento, atteso che, prima di essere ammesso ai permessipremio nel marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] aveva già fruito, sin dal dicembre 2017, di bennove permessi di necessità.1.2. Con ordinanza in data 22 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diRoma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’istanza propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione, il Collegio di merito ha evidenziato che ildetenuto è stato esponente di vertice dell’omonimo sodalizio criminale operantenel quartiere Miano di Napoli e che, in tale veste, ha commesso gravissimi reati,avviando un percorso collaborativo con la giustizia nel 2016, due anni dopo il suoarresto, nel cui ambito ha reso importanti dichiarazioni accusatorie, senza peròriferire in ordine al proprio coinvolgimento in fatti non ancora disvelati (v. notadella D.N.A.A., che pur esprimendo un giudizio ampiamente positivo sullacollaborazione, ha ribadito l’opportunità di acquisire ulteriori elementi circa ilpercorso intrapreso). Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato come il percorsoinframurario presenti, da un lato, indicatori positivi - quali il conseguimento deldiploma, la partecipazione a corsi di formazione, gli encomi ricevuti e losvolgimento di attività lavorativa e di volontariato - ma, dall’altro lato, unasituazione ritenuta gravemente deficitaria sotto il profilo della revisione critica deigravi delitti commessi, atteso che il detenuto, pur esprimendo rammarico per ifatti di cui si è reso responsabile, non avrebbe mostrato un’incondizionata presadi distanza dalle logiche criminali, evidenziando altresì, in sede di udienza, unCiò che giustifica, secondo il Tribunale, l’atteggiamento di cautela, conformementeal parere, pur non vincolante, della Procura nazionale antimafia.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47-ter Ord. pen., 16-nonies,commi 2, 3 e 4, legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione anche per il travisamento della prova.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe escluso il ravvedimento del condannatononostante la positiva evoluzione del percorso trattamentale, intramurario edextramurario, comprovata da numerosi permessi fruiti con esito favorevole e dalparere positivo della Direzione dell’istituto penitenziario e nonostante l’assenza dielementi negativi sopravvenuti. In particolare, il Collegio di merito avrebbeoperato un ingiustificato revirement rispetto alle precedenti valutazioni, travisandosia il contenuto delle relazioni trattamentali, che attestavano un progressivo econsolidato percorso di revisione critica, sia il senso delle dichiarazioni rese dalcondannato e degli esiti dei colloqui con gli operatori, valorizzando in sensonegativo elementi isolati e privi di univoco significato.Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia il travisamento del contributocollaborativo prestato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto invece, secondo gli atti richiamati,ampio, puntuale e di assoluta rilevanza investigativa, nonché la non vincolativitàdel parere della Direzione nazionale antimafia.Ancora, viene denunciato l’erroneo parametro adottato dal Tribunale nelvalutare il ravvedimento, venendo richiesto un livello di compiuta revisione criticaassimilabile a quello previsto per la liberazione condizionale, anziché verificare lasussistenza di un percorso di ravvedimento anche non compiutamenteconsolidato, comunque sufficiente ai fini dell’accesso alla misura richiesta.Si deduce, infine, la violazione dei principi di progressività del trattamentopenitenziario e di individualizzazione della pena, nonché il mancato rispetto deicriteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono una valutazionecomplessiva del percorso rieducativo, comprensiva della collaborazione con lagiustizia, della condotta intramuraria, delle attività trattamentali svolte edell’evoluzione della personalità.3. Con requisitoria scritta in data 24 febbraio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.4. In data 9 marzo 2026, è pervenuta una memoria scritta a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con la quale ha ribadito la prospettazione della violazione di legge e dei vizimotivazionali già denunciati, anche sotto il profilo del travisamento, da parte delTribunale, delle evidenze positive del percorso rieducativo del condannato e haaderito alle conclusioni espresse dal Procuratore generale con la sua requisitoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lafacoltà di riconoscere i benefici penitenziari a soggetti che hanno collaborato conla giustizia a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alledisposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni diammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all’emenda di tali soggettie alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (ex plurimis Sez. 1, n.12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Principale, Rv. 286156 - 01), sicché ancherispetto ad essi deve essere accertato il requisito del «ravvedimento», previstodall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15marzo 1991, n. 82. Esso, infatti, non può essere oggetto di una sorta dipresunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione edell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalitàorganizzata, ma richiede la presenza di specifici elementi che valgano adimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità,l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01;Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 - 01; Sez. 1, n. 1115 del27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945 - 01).Tale nozione, infatti, rimanda al complesso dei comportamenti esteriorizzatidal soggetto durante l’esecuzione della pena che siano obiettivamente idonei adimostrare, anche sulla base del percorso di reinserimento intrapreso, la convintarevisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare, quantomeno intermini di elevata e qualificata probabilità, un serio, affidabile e ragionevolegiudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita delcondannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02). A tal fine, proprio con specificoriferimento ai collaboratori con la giustizia, il giudice deve tenere conto di indicisintomatici quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato ilrapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, losvolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione,non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorienei confronti delle vittime dei reati commessi, che costituisce, comunque, uno deglielementi di valutazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 –01; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01).3. Il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai richiamati canoni ermeneutici,avendo motivato il rigetto della richiesta di misura alternativa a partire da unavalutazione complessiva della situazione del detenuto, mettendo a raffronto,nell’ambito di un ponderato giudizio, elementi di segno diverso: in partedecisamente favorevoli (come nel caso dei numerosi permessi premio, dellaregolarità della condotta intramuraria, della partecipazione all’offertatrattamentale), in parte non del tutto rassicuranti, tali da suggerire la necessità diun ulteriore periodo di osservazione (come nel caso dell’assenza di una realerevisione critica, viepiù significativa in rapporto alla spiccata gravità dei reati percui è condanna e al ruolo apicale rivestito all’interno di un sodalizio camorristicoparticolarmente pericoloso).Una valutazione, quella operata dal Tribunale di sorveglianza, che si mantieneentro il perimetro di una fisiologica opinabilità di apprezzamento e che, nonrivelando una manifesta illogicità del relativo giudizio, si sottrae alle odiernecensure, da ritenere complessivamente infondate.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22221/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris