Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 39464/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 aprile 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]'[OSCURATO:PERSONA], era stato condannato - riconosciute le attenuanti generiche - alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2014.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale assumendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo la grave crisi economica e di liquidità della società, aveva ritenuto la sussistenza del reato osservando che nel caso di omesso versamento delle ritenute effettuate l'imputato si appropriava di denaro già nella sua disponibilità, mentre ciò non accadeva nell'ipotesi di mancato versamento dell'Iva, in quanto le somme non si sarebbero trovate nel patrimonio dell'imprenditore.

Al contrario, il mancato pagamento delle fatture da parte della clientela comportava l'impossibilità di corrispondere non solo l'Iva ma anche stipendi e ritenute previdenziali.

Doveva quindi essere sempre presente l'elemento rAicologico, ossia il dolo generico e quindi la coscienza e volontà di non effettuare •il pagamento dell'imposta nel termine stabilito dalla fattispecie penale, allorché ci fosse possibilità di assolvere a questo dovere di pagamento.

Di conseguenza detto elemento non poteva ricorrere qualora fosse stata dimostrata l'impossibilità di reperire il dovuto, in specie per i mancati pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni che avevano usufruito dei servizi forniti dall'azienda di raccolta e smaltimento di rifiuti, il cui fatturato nella quasi totalità era costituito da entrate provenienti da detti enti.

Atteso ciò, l'amministratore aveva dovuto necessariamente provvedere al pagamento dei fornitori e dei dipendenti, al solo fine di evitare il blocco nell'erogazione del servizio pubblico.

La stessa Corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva riconosciuto che era stata fornita la prova documentale della sussistenza di tutti gli elementi invocati.

In specie, oltretutto era stata ottenuta anche la rateizzazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I Giudici del merito hanno concordemente evocato il principio fissato da Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017, dep. 2018, Botter, Rv. 272073, in forza del quale, in tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'Iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario.

3.1.1. Al riguardo, peraltro, questa Corte, traendo le coerenti conseguenze (coltivate anche da Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967, quanto all'omesso versamento dell'Iva e al connesso onere probatorio circa l'emissione di fatture in carenza di pagamenti), aveva invero colà precisato che: a) nel caso di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'impossibilità di adempiere potrebbe astrattamente derivare anche dall'inadempimento altrui (ferma la necessità di dover spiegare in modo rigoroso la ragione per la quale la fattura è stata emessa prima del pagamento del corrispettivo); b) nel caso di omesso versamento delle ritenute l'impossibilità di adempiere è difficilmente giustificabile, ai sensi dell'art. 45, cod. pen., con la decisione di distrarre ad altri scopi il denaro che è di pertinenza del sostituito e che tuttavia resta nelle mani del sostituto proprio perché si tratta di somme dovute all'Erario.

Il meccanismo della sostituzione di imposta è strumentale infatti all'esigenza di garantire allo Stato il pagamento di quanto gli è dovuto; quando il sostituto "tradisce" la sua funzione di garanzia appropriandosi di fatto del denaro liquido di pertinenza del sostituito utilizzandolo ad altri fini, la sua scelta esclude la causa di forza maggiore che per esser tale,... agendo dall'esterno, deve essere subita dall'autore del reato che da dominus dell'azione si trasforma in inanimata causa fisica dell'evento ineluttabile...

La diversità dell'oggetto, in buona sintesi, determina il diverso modo di atteggiarsi della crisi di liquidità di impresa addotta come causa di forza maggiore dell'inadempimento, nel senso che, almeno nel reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la somme ritenute sono, in linea di principio, sempre nella disponibilità del sostituto d'imposta che le distrae ad altri fini (così, complessivamente in motivazione, per quanto di interesse, Sez. 3, n. 3647 cit.).3.1.2.

In definitiva, pertanto, la sentenza di primo grado, in ciò confermata dalla Corte territoriale, ha preso atto delle difficoltà economiche della società rappresentata dall'odierno ricorrente, anche in ragione dei mancati pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni debitrici, e di conseguenza ha ritenuto di determinare il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale, riconoscendo altresì all'imputato le attenuanti generiche ed infine la sospensione condizionale della pena.

Ma al contempo, ed anche in considerazione della richiamata tipologia della condotta penalmente rilevante, ha avvertito che la facoltà di scelta - con la quale l'imputato aveva altrimenti destinato le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte all'Erario - escludeva di per sé la possibilità di comprendere il comportamento nell'ambito della forza maggiore, cui non era possibile resistere.

3.1.3. In proposito, invero, poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, è stato così sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.

Anzi, proprio in ragione della natura del dolo, il reato deve ritenersi integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo (così Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189).

Il reato invero non può essere scriminato dalla scelta del datore di lavoro,, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare - come in specie - le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683).

3.1.4. Il valore assorbente della cd. suitas della condotta, vieppiù evidente proprio in ragione della condotta tenuta e contestata, non consente l'accoglimento del ricorso.4.

Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che si pone altresì in contrasto con orientamenti consolidati.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2021 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 22 gennaio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]'[OSCURATO:PERSONA], era stato condannato - riconosciute le attenuanti generiche - alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2014. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale assumendo che la Corte territoriale, pur riconoscendo la grave crisi economica e di liquidità della società, aveva ritenuto la sussistenza del reato osservando che nel caso di omesso versamento delle ritenute effettuate l'imputato si appropriava di denaro già nella sua disponibilità, mentre ciò non accadeva nell'ipotesi di mancato versamento dell'Iva, in quanto le somme non si sarebbero trovate nel patrimonio dell'imprenditore. Al contrario, il mancato pagamento delle fatture da parte della clientela comportava l'impossibilità di corrispondere non solo l'Iva ma anche stipendi e ritenute previdenziali. Doveva quindi essere sempre presente l'elemento rAicologico, ossia il dolo generico e quindi la coscienza e volontà di non effettuare •il pagamento dell'imposta nel termine stabilito dalla fattispecie penale, allorché ci fosse possibilità di assolvere a questo dovere di pagamento. Di conseguenza detto elemento non poteva ricorrere qualora fosse stata dimostrata l'impossibilità di reperire il dovuto, in specie per i mancati pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni che avevano usufruito dei servizi forniti dall'azienda di raccolta e smaltimento di rifiuti, il cui fatturato nella quasi totalità era costituito da entrate provenienti da detti enti. Atteso ciò, l'amministratore aveva dovuto necessariamente provvedere al pagamento dei fornitori e dei dipendenti, al solo fine di evitare il blocco nell'erogazione del servizio pubblico. La stessa Corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva riconosciuto che era stata fornita la prova documentale della sussistenza di tutti gli elementi invocati. In specie, oltretutto era stata ottenuta anche la rateizzazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I Giudici del merito hanno concordemente evocato il principio fissato da Sez. 3, n. 3647 del 12/07/2017, dep. 2018, Botter, Rv. 272073, in forza del quale, in tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'Iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario. 3.1.1. Al riguardo, peraltro, questa Corte, traendo le coerenti conseguenze (coltivate anche da Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967, quanto all'omesso versamento dell'Iva e al connesso onere probatorio circa l'emissione di fatture in carenza di pagamenti), aveva invero colà precisato che: a) nel caso di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'impossibilità di adempiere potrebbe astrattamente derivare anche dall'inadempimento altrui (ferma la necessità di dover spiegare in modo rigoroso la ragione per la quale la fattura è stata emessa prima del pagamento del corrispettivo); b) nel caso di omesso versamento delle ritenute l'impossibilità di adempiere è difficilmente giustificabile, ai sensi dell'art. 45, cod. pen., con la decisione di distrarre ad altri scopi il denaro che è di pertinenza del sostituito e che tuttavia resta nelle mani del sostituto proprio perché si tratta di somme dovute all'Erario. Il meccanismo della sostituzione di imposta è strumentale infatti all'esigenza di garantire allo Stato il pagamento di quanto gli è dovuto; quando il sostituto "tradisce" la sua funzione di garanzia appropriandosi di fatto del denaro liquido di pertinenza del sostituito utilizzandolo ad altri fini, la sua scelta esclude la causa di forza maggiore che per esser tale,... agendo dall'esterno, deve essere subita dall'autore del reato che da dominus dell'azione si trasforma in inanimata causa fisica dell'evento ineluttabile... La diversità dell'oggetto, in buona sintesi, determina il diverso modo di atteggiarsi della crisi di liquidità di impresa addotta come causa di forza maggiore dell'inadempimento, nel senso che, almeno nel reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la somme ritenute sono, in linea di principio, sempre nella disponibilità del sostituto d'imposta che le distrae ad altri fini (così, complessivamente in motivazione, per quanto di interesse, Sez. 3, n. 3647 cit.).3.1.2. In definitiva, pertanto, la sentenza di primo grado, in ciò confermata dalla Corte territoriale, ha preso atto delle difficoltà economiche della società rappresentata dall'odierno ricorrente, anche in ragione dei mancati pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni debitrici, e di conseguenza ha ritenuto di determinare il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale, riconoscendo altresì all'imputato le attenuanti generiche ed infine la sospensione condizionale della pena. Ma al contempo, ed anche in considerazione della richiamata tipologia della condotta penalmente rilevante, ha avvertito che la facoltà di scelta - con la quale l'imputato aveva altrimenti destinato le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte all'Erario - escludeva di per sé la possibilità di comprendere il comportamento nell'ambito della forza maggiore, cui non era possibile resistere. 3.1.3. In proposito, invero, poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, è stato così sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Anzi, proprio in ragione della natura del dolo, il reato deve ritenersi integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo (così Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189). Il reato invero non può essere scriminato dalla scelta del datore di lavoro,, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare - come in specie - le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683). 3.1.4. Il valore assorbente della cd. suitas della condotta, vieppiù evidente proprio in ragione della condotta tenuta e contestata, non consente l'accoglimento del ricorso.4. Ne consegue quindi senz'altro l'inammissibilità del ricorso in considerazione della complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che si pone altresì in contrasto con orientamenti consolidati. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
Sentenza Cassazione n. 39464/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris