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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 16540/2026

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rso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LOY, che hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nelle rispettive qualità, il primo, di amministratore unico fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] esuccessivamente quale co-amministratore di fatto, e la seconda quale amministratore unicodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 4.4.2014 - di piùfatti di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa,con le pene accessorie di legge, e le statuizioni in favore della parte civile.2.

Ricorrono per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico atto, formula quattro motivi, di seguito enunciatinei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo, è denunciata violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. perl’omesso interrogatorio degli imputati.

I ricorrenti deducono che, a seguito della notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in data 23 aprile 2018, avevano richiesto,ritualmente, con raccomandata a/r in data 10 maggio 2018, l’interrogatorio che, tuttavia, nonveniva mai svolto dal Pubblico Ministero.2.2.Con il secondo motivo, è denunciata violazione del diritto al contradditorio, per averela Corte di appello utilizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla coimputatadeceduta, Italia Malferrari, non raccolte secondo le garanzie dell’art. 512 cod. proc. pen..2.3.

Con il terzo motivo, sono dedotti vizi della motivazione nella affermazione diresponsabilità e in merito alla prova della distrazione dei beni e della sussistenza del dolo.

Inparticolare, si deduce, quanto all’elemento di prova costituito dal rilascio di fidejussioni, cheesse non furono mai rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, l’avere apprestatogaranzie dimostri la buona fede di [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Con il quarto motivo, è denunciato il vizio della motivazione, perché apodittica egenerica, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.3.

Con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa dei ricorrenti ha replicato alle conclusioniscritte del P.G., insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono, nel complesso, infondati.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato, insistendo in una eccezione ampiamente ecorrettamente scrutinata già nei due gradi di merito, che hanno evidenziato come la richiestadi interrogatorio formulata dai difensori risultasse inammissibile, contenendo errori eimprecisioni (compresa la erronea indicazione del numero di registro generale) che nonconsentivano di risalire al procedimento a cui essa si riferiva, mancando anche il riferimentoalla imputazione.

Dunque, non sussiste la dedotta violazione di legge.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

Come premesso, la difesa denuncia violazione del diritto al contradditorio, per averela Corte di appello utilizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, nella qualità diliquidatore della società, dalla coimputata deceduta, Italia Malferrari, non raccolte secondo legaranzie dell’art. 512 cod. proc. pen..3.2.Sul punto, La Corte di appello ha rilevato che il decesso della dichiarante ha comportatouna situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell’atto ai sensi dell’art. 512 codproc. pen..3.3.

La motivazione è fuori fuoco, dal momento che le dichiarazioni del liquidatore decedutosono state assunte dal curatore nell'ambito della procedura concorsuale e non dell'indaginepenale, con la conseguenza che la testimonianza indiretta del curatore era ammissibile e lesue dichiarazioni pienamente utilizzabili (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016,Rv. 267699; Sez.3, n. 12236 del 12 febbraio 2014, F, Rv. 259297).

Questa sezione, con un condivisibile, recente,arresto (Sez. 5 - n. 17828 del 09/02/2023, rv. 284589), - avente riguardo a una fattispecierelativa a dichiarazioni rese al curatore da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo diamministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione eoggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso - ha ritenuto “manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod.proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47,comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delledichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nellapropria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualitàdi pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto puòinteressare ai fini delle indagini preliminari in sede penale".

In motivazione, si è ricordato chela Corte costituzionale ha chiarito che la procedura fallimentare non è preordinata alla verificadi una notitia criminis (Corte cost. n. 136 del 1995), in quanto al curatore è attribuita la gestionedella procedura al fine di liquidare il patrimonio fallimentare, a cui è correlato l’obbligo impostoal fallito, dall’art. 49 della legge fallimentare, di presentarsi al curatore se occorronoinformazioni o chiarimenti ai fini della gestione, ragion per cui esso non è atto a fondare quelrapporto gerarchico istituzionalizzato che, in ossequio a quanto chiarito dalle sezioni Unite‘Raineri’ (Sez.

U. n. 45477 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 220291), determina l’applicazione dell’art. 220disp. att. cod. proc. pen., nè un potere di coercizione tale da imporre al fallito un obbligo dicollaborazione correlato (come in altri ordinamenti) a veri e propri poteri ordinatori atti asnaturare la riferita funzione del curatore e, dunque, a conferirgli una posizione di sovra-ordinazione (cfr. sez.5 n. 38341 del 17/05/2019, Rv. 277342).

In tale ottica, non può giovarela giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione europea citata dai ricorrenti, giacchè sitratta di pronunce che attengono a un soggetto che versa in una posizione ben distinta da quelladel fallito, che ha l’obbligo di presentarsi allorchè occorra richiedergli le informazioni o ichiarimenti occorrenti solo “ai fini della gestione”.3.4.

D’altronde, come ha già osservato la sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dalcoimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, aisensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest'ultimo equiparabilea quella dell'imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell'art. 210, comma 1,cod. proc. pen.(Sez. 1 n. 21534 del 10/07/2020, Rv. 279339).3.5.

Infine, si osserva che la sentenza impugnata ha operato una prova di resistenza,affermando che la condanna degli imputatisi si basa sulle dichiarazioni convergenti deidipendenti della fallita e sulla cessione d’azienda, potendo, quindi, prescindersi dal contenutodichiarativo della Malferrari.4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianze giàformulate con il gravame di merito e adeguatamente vagliate dalla Corte di appello (pg. 6 e ss.della sentenza impugnata), con le cui argomentazioni i ricorrenti omettono di confrontarsi.Invero la sentenza impugnata ha anche specificamente confutato la tesi difensiva, quiriproposta, osservando come la sottoscrizione della polizza fidejussoria nella consapevolezza dinon potere adempiere corrobori la tesi della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

Oltre ariproporre sostanzialmente e genericamente le medesime doglianze sollevate nella sede dimerito, il ricorso denuncia dei vizi di giudizio estranei al vaglio del giudice di legittimità, attesoche la Cassazione non può censurare quegli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice chetrattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità se, come nel caso di specie,logicamente supportata.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche nella suaespressione di vertice, che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).5.

Il quarto motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente declinato: lasentenza impugnata dà atto (pg. 7) che già il primo giudice aveva assestato il trattamentosanzionatorio nel minimo edittale e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi prevalenza rispetto alle aggravanti, infliggendo la pena finale di anni due di reclusione.6.

Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 12 febbraio 2026Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRosa Pezzullo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LOY, che hachiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nelle rispettive qualità, il primo, di amministratore unico fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] esuccessivamente quale co-amministratore di fatto, e la seconda quale amministratore unicodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 4.4.2014 - di piùfatti di bancarotta fraudolenta, condannandoli alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa,con le pene accessorie di legge, e le statuizioni in favore della parte civile.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico atto, formula quattro motivi, di seguito enunciatinei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo, è denunciata violazione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. perl’omesso interrogatorio degli imputati. I ricorrenti deducono che, a seguito della notificadell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in data 23 aprile 2018, avevano richiesto,ritualmente, con raccomandata a/r in data 10 maggio 2018, l’interrogatorio che, tuttavia, nonveniva mai svolto dal Pubblico Ministero.2.2.Con il secondo motivo, è denunciata violazione del diritto al contradditorio, per averela Corte di appello utilizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dalla coimputatadeceduta, Italia Malferrari, non raccolte secondo le garanzie dell’art. 512 cod. proc. pen..2.3. Con il terzo motivo, sono dedotti vizi della motivazione nella affermazione diresponsabilità e in merito alla prova della distrazione dei beni e della sussistenza del dolo. Inparticolare, si deduce, quanto all’elemento di prova costituito dal rilascio di fidejussioni, cheesse non furono mai rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, l’avere apprestatogaranzie dimostri la buona fede di [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo, è denunciato il vizio della motivazione, perché apodittica egenerica, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.3. Con memoria del 5 febbraio 2026, la difesa dei ricorrenti ha replicato alle conclusioniscritte del P.G., insistendo nei motivi e concludendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, insistendo in una eccezione ampiamente ecorrettamente scrutinata già nei due gradi di merito, che hanno evidenziato come la richiestadi interrogatorio formulata dai difensori risultasse inammissibile, contenendo errori eimprecisioni (compresa la erronea indicazione del numero di registro generale) che nonconsentivano di risalire al procedimento a cui essa si riferiva, mancando anche il riferimentoalla imputazione. Dunque, non sussiste la dedotta violazione di legge.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. Come premesso, la difesa denuncia violazione del diritto al contradditorio, per averela Corte di appello utilizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, nella qualità diliquidatore della società, dalla coimputata deceduta, Italia Malferrari, non raccolte secondo legaranzie dell’art. 512 cod. proc. pen..3.2.Sul punto, La Corte di appello ha rilevato che il decesso della dichiarante ha comportatouna situazione di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell’atto ai sensi dell’art. 512 codproc. pen..3.3. La motivazione è fuori fuoco, dal momento che le dichiarazioni del liquidatore decedutosono state assunte dal curatore nell'ambito della procedura concorsuale e non dell'indaginepenale, con la conseguenza che la testimonianza indiretta del curatore era ammissibile e lesue dichiarazioni pienamente utilizzabili (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016,Rv. 267699; Sez.3, n. 12236 del 12 febbraio 2014, F, Rv. 259297). Questa sezione, con un condivisibile, recente,arresto (Sez. 5 - n. 17828 del 09/02/2023, rv. 284589), - avente riguardo a una fattispecierelativa a dichiarazioni rese al curatore da un indagato di reato connesso in ordine al ruolo diamministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, compendiate nella relazione eoggetto di testimonianza indiretta da parte del curatore stesso - ha ritenuto “manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod.proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47,comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delledichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nellapropria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualitàdi pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto puòinteressare ai fini delle indagini preliminari in sede penale". In motivazione, si è ricordato chela Corte costituzionale ha chiarito che la procedura fallimentare non è preordinata alla verificadi una notitia criminis (Corte cost. n. 136 del 1995), in quanto al curatore è attribuita la gestionedella procedura al fine di liquidare il patrimonio fallimentare, a cui è correlato l’obbligo impostoal fallito, dall’art. 49 della legge fallimentare, di presentarsi al curatore se occorronoinformazioni o chiarimenti ai fini della gestione, ragion per cui esso non è atto a fondare quelrapporto gerarchico istituzionalizzato che, in ossequio a quanto chiarito dalle sezioni Unite‘Raineri’ (Sez. U. n. 45477 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 220291), determina l’applicazione dell’art. 220disp. att. cod. proc. pen., nè un potere di coercizione tale da imporre al fallito un obbligo dicollaborazione correlato (come in altri ordinamenti) a veri e propri poteri ordinatori atti asnaturare la riferita funzione del curatore e, dunque, a conferirgli una posizione di sovra-ordinazione (cfr. sez.5 n. 38341 del 17/05/2019, Rv. 277342). In tale ottica, non può giovarela giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione europea citata dai ricorrenti, giacchè sitratta di pronunce che attengono a un soggetto che versa in una posizione ben distinta da quelladel fallito, che ha l’obbligo di presentarsi allorchè occorra richiedergli le informazioni o ichiarimenti occorrenti solo “ai fini della gestione”.3.4. D’altronde, come ha già osservato la sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dalcoimputato successivamente deceduto sono recuperabili in dibattimento tramite lettura, aisensi dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., essendo la posizione di quest'ultimo equiparabilea quella dell'imputato per il quale si procede separatamente, ai sensi dell'art. 210, comma 1,cod. proc. pen.(Sez. 1 n. 21534 del 10/07/2020, Rv. 279339).3.5. Infine, si osserva che la sentenza impugnata ha operato una prova di resistenza,affermando che la condanna degli imputatisi si basa sulle dichiarazioni convergenti deidipendenti della fallita e sulla cessione d’azienda, potendo, quindi, prescindersi dal contenutodichiarativo della Malferrari.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto reiterativo di doglianze giàformulate con il gravame di merito e adeguatamente vagliate dalla Corte di appello (pg. 6 e ss.della sentenza impugnata), con le cui argomentazioni i ricorrenti omettono di confrontarsi.Invero la sentenza impugnata ha anche specificamente confutato la tesi difensiva, quiriproposta, osservando come la sottoscrizione della polizza fidejussoria nella consapevolezza dinon potere adempiere corrobori la tesi della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Oltre ariproporre sostanzialmente e genericamente le medesime doglianze sollevate nella sede dimerito, il ricorso denuncia dei vizi di giudizio estranei al vaglio del giudice di legittimità, attesoche la Cassazione non può censurare quegli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice chetrattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità se, come nel caso di specie,logicamente supportata. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche nella suaespressione di vertice, che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n.12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente declinato: lasentenza impugnata dà atto (pg. 7) che già il primo giudice aveva assestato il trattamentosanzionatorio nel minimo edittale e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudiziodi prevalenza rispetto alle aggravanti, infliggendo la pena finale di anni due di reclusione.6. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 12 febbraio 2026Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRosa Pezzullo
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