Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22500/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16414-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] “PILOTTO”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 2, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 471/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 17.5.2017 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Venezia, invocando l’annullamento del provvedimento con il quale gli era stato intimato richiesto il pagamento della somma di € 454.307,60 a titolo di indennità di occupazione di un’area corrispondente all’ex sedime di una ferrovia dismessa e l’accertamento dell’intervenuta usucapione della predetta porzione.Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 548/2019, accoglieva la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 471/2021, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia del Demanio avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando la domanda dell’Olioso.

Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la configurabilità, nel caso concreto, di una signoria sulla res esercitata dal ricorrente in termini di possesso, omettendo di valutare i fatti che erano stati allegati agli atti del giudizio di merito.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di dare rilievo, nell’ambito della valutazione della relazione con la res intrattenuta dall’Olioso,alla circostanzache lo stesso aveva edificato sull’area oggetto di causa un manufatto adibito ad albergo –ristorante.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha ritenuto che l’area oggetto di causa fosse compresa nell’ambito del demanio e ne ha, di conseguenza, esclusa l’usucapibilità.

Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, non ha allegato l’esistenza di un provvedimento di sdemanializzazione del bene di cui è causa, né ha dedotto che lo stesso avesse perduto, in via di fatto, le caratteristiche poste alla base della sua natura demaniale.

Sul punto, va ribadito che “ La sdemanializzazione tac ita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002, Rv.556306; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 19458 del 28/09/2004, Rv.577397 e Cass. Sez.

U , Sentenza n. 12062 del 29/05/2014, Rv.630827).

Negli stessi termini, si è affermato che “La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 22569 de l 16/10/2020, Rv.659386).

Con riferimento specifico alle aree e ai manufatti già asserviti all’esercizio ferroviario, si è affermato che “… con riguardo ad una linea ferroviaria, la sdemanializzazione tacita non è ravvisabile nella mera cessazione dell'esercizio della linea medesima, fino a quando siano mantenuti i relativi impianti e sia quindi ancora possibile il ripristino di tale esercizio”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4811 del22/04/1992, Rv. 476903 ).

L’accertamento della sussistenza dei predetti atti o fatti univoci e incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica dell’area, che rientra nel sindacato riservato al giudice di merito, va attinto con specifico motivo di ricorso, con il quale possono essere dedotti esclusivamente ivizi di omesso esame di fatto decisivo ovvero di motivazione omessa, apparente o affetta da i rrid u c i bile contrasto logico (cfr. Cass. Sez.

U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830).

Nel caso di specie, invece, il ricorrente contrappone , alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito,una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Né sussistono i profili di omesso esame denunciati dal ricorrente.

In particolare, con il primo motivo viene invocata una nuova valutazione delle prove, peraltro indicate solo in termini generici.

Va, in proposito, ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, unfatto principale , ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purc hé controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv.641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del05/02/2011, Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

Né appare decisivo il fatto la cui valutazione si indica come omessa nel secondo motivo di ricorso, poiché l’edificazione di un manufatto su area demaniale non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente ai fini dellaconfigurabilità di una condizione di possesso, vieppiù a fronte degli atti e comportamenti con i quali, secondo la Corte di Appello, l’Olioso avrebbe a più riprese riconosciuto la sua qualità di detentore del bene di cui si discute (cfr., sul punto, quanto affermato a pag. 11 della sentenza impugnata), nonché della ravvisata sussistenza di una sua consapevolezza ab initiodella proprietà pubblica della porzione di cui si discute (cfr. pag. 12 della sentenza).

Con il terzo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo dell’indennità di occupazione che era stata proposta dall’odierno ricorrente in prime cure.

La censura è infondata, in quanto la Corte di Appello si è espressamente pronunciata su tutte le domande proposte dall’Olioso, anche in via subordinata, rigettandole (cfr. pag. 12 della sentenza).

Non si configura, dunque, il vizio di omessa pronuncia denunciato.Peraltro, va considerato anche che, una volta accertata la natura demaniale dell’area occupata, l’indennità è dovutaope legis.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16414-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] “PILOTTO”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 2, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 471/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/03/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 17.5.2017 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale di Venezia, invocando l’annullamento del provvedimento con il quale gli era stato intimato richiesto il pagamento della somma di € 454.307,60 a titolo di indennità di occupazione di un’area corrispondente all’ex sedime di una ferrovia dismessa e l’accertamento dell’intervenuta usucapione della predetta porzione.Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 548/2019, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 471/2021, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia del Demanio avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando la domanda dell’Olioso. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la configurabilità, nel caso concreto, di una signoria sulla res esercitata dal ricorrente in termini di possesso, omettendo di valutare i fatti che erano stati allegati agli atti del giudizio di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di dare rilievo, nell’ambito della valutazione della relazione con la res intrattenuta dall’Olioso,alla circostanzache lo stesso aveva edificato sull’area oggetto di causa un manufatto adibito ad albergo –ristorante. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che l’area oggetto di causa fosse compresa nell’ambito del demanio e ne ha, di conseguenza, esclusa l’usucapibilità. Il ricorrente, nel contestare tale statuizione, non ha allegato l’esistenza di un provvedimento di sdemanializzazione del bene di cui è causa, né ha dedotto che lo stesso avesse perduto, in via di fatto, le caratteristiche poste alla base della sua natura demaniale. Sul punto, va ribadito che “ La sdemanializzazione tac ita non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002, Rv.556306; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 19458 del 28/09/2004, Rv.577397 e Cass. Sez. U , Sentenza n. 12062 del 29/05/2014, Rv.630827). Negli stessi termini, si è affermato che “La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 22569 de l 16/10/2020, Rv.659386). Con riferimento specifico alle aree e ai manufatti già asserviti all’esercizio ferroviario, si è affermato che “… con riguardo ad una linea ferroviaria, la sdemanializzazione tacita non è ravvisabile nella mera cessazione dell'esercizio della linea medesima, fino a quando siano mantenuti i relativi impianti e sia quindi ancora possibile il ripristino di tale esercizio”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4811 del22/04/1992, Rv. 476903 ). L’accertamento della sussistenza dei predetti atti o fatti univoci e incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica dell’area, che rientra nel sindacato riservato al giudice di merito, va attinto con specifico motivo di ricorso, con il quale possono essere dedotti esclusivamente ivizi di omesso esame di fatto decisivo ovvero di motivazione omessa, apparente o affetta da i rrid u c i bile contrasto logico (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 , Rv. 629830). Nel caso di specie, invece, il ricorrente contrappone , alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito,una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Né sussistono i profili di omesso esame denunciati dal ricorrente. In particolare, con il primo motivo viene invocata una nuova valutazione delle prove, peraltro indicate solo in termini generici. Va, in proposito, ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, unfatto principale , ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purc hé controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv.641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. Né appare decisivo il fatto la cui valutazione si indica come omessa nel secondo motivo di ricorso, poiché l’edificazione di un manufatto su area demaniale non costituisce, di per sé sola, elemento sufficiente ai fini dellaconfigurabilità di una condizione di possesso, vieppiù a fronte degli atti e comportamenti con i quali, secondo la Corte di Appello, l’Olioso avrebbe a più riprese riconosciuto la sua qualità di detentore del bene di cui si discute (cfr., sul punto, quanto affermato a pag. 11 della sentenza impugnata), nonché della ravvisata sussistenza di una sua consapevolezza ab initiodella proprietà pubblica della porzione di cui si discute (cfr. pag. 12 della sentenza). Con il terzo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo dell’indennità di occupazione che era stata proposta dall’odierno ricorrente in prime cure. La censura è infondata, in quanto la Corte di Appello si è espressamente pronunciata su tutte le domande proposte dall’Olioso, anche in via subordinata, rigettandole (cfr. pag. 12 della sentenza). Non si configura, dunque, il vizio di omessa pronuncia denunciato.Peraltro, va considerato anche che, una volta accertata la natura demaniale dell’area occupata, l’indennità è dovutaope legis. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific
Sentenza Cassazione n. 22500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris