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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31625/2026

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ato a GRAGNANO il 24/04/1989 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; viste le conclusioni e la nota spese tempestivamente depositate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza proposta non super ala soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove già valutate per non accogliere la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto che, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, avendo congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione delle gravi modalità della condotta e del fatto che il ricorrente avesse già commesso una serie di reati della stessa indole (pag. 4 della sentenza impugnata) in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a GRAGNANO il 24/04/1989 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; viste le conclusioni e la nota spese tempestivamente depositate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza proposta non super ala soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove già valutate per non accogliere la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto che, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, avendo congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione delle gravi modalità della condotta e del fatto che il ricorrente avesse già commesso una serie di reati della stessa indole (pag. 4 della sentenza impugnata) in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris