Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23214/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Uggento di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.

Lgs. 159 del 2011 oggetto di due sentenze di condanna dello stesso Tribunale.

Secondo il Tribunale, non sussisteva una connessione tra i due delitti che dimostrasse l'esistenza di un unico disegno criminoso: D'Uggento era stato sorpreso con soggetti pregiudicati differenti nelle occasioni giudicate con le due sentenze; inoltre, con la seconda sentenza era stato condannato anche per la violazione di una prescrizione diversa, essendosi trattenuto abitualmente in un bar del posto.

Non si evinceva da alcun elemento che, in occasione della commissione della prima condotta delittuosa, D'Uggento avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, le successive violazioni della misura di prevenzione, che avrebbe tenuto con modalità diverse e in luoghi diversi, a distanza di diversi mesi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Uggento, deducendo vizio della motivazione.

Poiché il reato giudicato con le due sentenze presuppone una condotta abituale, erroneamente il Giudice dell'esecuzione aveva valutato in maniera frazionata i singoli episodi di frequentazione di pregiudicati.

L'ultima frequentazione oggetto della prima sentenza di condanna ricadeva nell'arco temporale di quelle oggetto della seconda.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che riconosce il vincolo della continuazione in caso di frequentazione proseguita nel tempo.

L'errore del Tribunale era stato quello di considerare solo la prima delle frequentazioni contestate al condannato, senza tenere conto che il delitto di cui all'art. 75 cit. è integrato solo a seguito di ripetute frequentazioni.

Tutti gli episodi, infine, erano avvenuti nel medesimo luogo (Sava).

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Il Tribunale applica la giurisprudenza ripetuta di questa Corte, secondo cui l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, 5t\ e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Tuttavia, questo insegnamento deve essere rapportato alla natura del delitto di cui all'art. 75 d.

Igs. 159 del 2011, che è un reato abituale quando è integrato dalla violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati.

Poiché un singolo episodio in cui il sottoposto alla misura di prevenzione è sorpreso in compagnia di un pregiudicato non è, quindi, sufficiente ad integrare il reato, la "programmazione" dei reati successivi non può che essere intesa con riferimento alle frequentazioni successive, dovendosi ritenere, appunto, che il soggetto intende frequentare abitualmente pregiudicati e ha deciso di violare in questo modo le prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione.

Questa Corte ha ritenuto configurabile la continuazione tra più violazioni della prescrizione, inerente alla sorveglianza speciale di P.S., di non associarsi abitualmente alle persone che abbiano subito condanna o siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, in quanto, pur non essendo sufficiente un singolo episodio ad integrare il reato, che ha natura di reato abituale, una volta determinatasi l'abitualità della frequentazione, i successivi episodi non sono indifferenti, ma integrano nuovi reati che possono essere unificati a norma dell'art.81 cod. pen. (Sez. 1, n. 25708 del 16/04/2009, Chirico, Rv. 243798).

Ecco che il "secondo" gruppo di frequentazioni, oggetto della seconda 2 <é'L sentenza di condanna, per essere ritenuto slegato dalle precedenti, che hanno dato luogo alla prima sentenza di condanna, deve avere caratteristiche del tutto differenti, tali da permettere di escludere che le nuove frequentazioni siano state il prodotto di quell'unica decisione di violare la prescrizione di non frequentare soggetti pregiudicati.

Gli elementi indicati dal Tribunale non appaiono convincenti in questo senso: in effetti, il fatto che i pregiudicati fossero persone differenti non appare decisivo, poiché la norma presuppone il divieto di frequentare pregiudicati, ma non la medesima persona: non a caso, negli episodi giudicati separatamente con le due sentenze, i soggetti con i quali D'Uggento era stato sorpreso erano differenti.

Inoltre, l'ultimo episodio oggetto del "primo" gruppo di frequentazioni vietate è successivo al primo episodio oggetto del "secondo" gruppo.

Ancora: non pare decisiva la violazione del divieto di trattenersi abitualmente in un locale pubblico, condotta che sembra strettamente connessa alla frequentazione di persone.

In definitiva, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per permettere al Tribunale una nuova e più approfondita valutazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Tar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Uggento di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui all'art. 75, comma 2, d. Lgs. 159 del 2011 oggetto di due sentenze di condanna dello stesso Tribunale. Secondo il Tribunale, non sussisteva una connessione tra i due delitti che dimostrasse l'esistenza di un unico disegno criminoso: D'Uggento era stato sorpreso con soggetti pregiudicati differenti nelle occasioni giudicate con le due sentenze; inoltre, con la seconda sentenza era stato condannato anche per la violazione di una prescrizione diversa, essendosi trattenuto abitualmente in un bar del posto. Non si evinceva da alcun elemento che, in occasione della commissione della prima condotta delittuosa, D'Uggento avesse programmato, sia pure nelle linee essenziali, le successive violazioni della misura di prevenzione, che avrebbe tenuto con modalità diverse e in luoghi diversi, a distanza di diversi mesi. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Uggento, deducendo vizio della motivazione. Poiché il reato giudicato con le due sentenze presuppone una condotta abituale, erroneamente il Giudice dell'esecuzione aveva valutato in maniera frazionata i singoli episodi di frequentazione di pregiudicati. L'ultima frequentazione oggetto della prima sentenza di condanna ricadeva nell'arco temporale di quelle oggetto della seconda. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che riconosce il vincolo della continuazione in caso di frequentazione proseguita nel tempo. L'errore del Tribunale era stato quello di considerare solo la prima delle frequentazioni contestate al condannato, senza tenere conto che il delitto di cui all'art. 75 cit. è integrato solo a seguito di ripetute frequentazioni. Tutti gli episodi, infine, erano avvenuti nel medesimo luogo (Sava). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Il Tribunale applica la giurisprudenza ripetuta di questa Corte, secondo cui l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, 5t\ e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Tuttavia, questo insegnamento deve essere rapportato alla natura del delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, che è un reato abituale quando è integrato dalla violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati. Poiché un singolo episodio in cui il sottoposto alla misura di prevenzione è sorpreso in compagnia di un pregiudicato non è, quindi, sufficiente ad integrare il reato, la "programmazione" dei reati successivi non può che essere intesa con riferimento alle frequentazioni successive, dovendosi ritenere, appunto, che il soggetto intende frequentare abitualmente pregiudicati e ha deciso di violare in questo modo le prescrizioni derivanti dalla misura di prevenzione. Questa Corte ha ritenuto configurabile la continuazione tra più violazioni della prescrizione, inerente alla sorveglianza speciale di P.S., di non associarsi abitualmente alle persone che abbiano subito condanna o siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, in quanto, pur non essendo sufficiente un singolo episodio ad integrare il reato, che ha natura di reato abituale, una volta determinatasi l'abitualità della frequentazione, i successivi episodi non sono indifferenti, ma integrano nuovi reati che possono essere unificati a norma dell'art.81 cod. pen. (Sez. 1, n. 25708 del 16/04/2009, Chirico, Rv. 243798). Ecco che il "secondo" gruppo di frequentazioni, oggetto della seconda 2 <é'L sentenza di condanna, per essere ritenuto slegato dalle precedenti, che hanno dato luogo alla prima sentenza di condanna, deve avere caratteristiche del tutto differenti, tali da permettere di escludere che le nuove frequentazioni siano state il prodotto di quell'unica decisione di violare la prescrizione di non frequentare soggetti pregiudicati. Gli elementi indicati dal Tribunale non appaiono convincenti in questo senso: in effetti, il fatto che i pregiudicati fossero persone differenti non appare decisivo, poiché la norma presuppone il divieto di frequentare pregiudicati, ma non la medesima persona: non a caso, negli episodi giudicati separatamente con le due sentenze, i soggetti con i quali D'Uggento era stato sorpreso erano differenti. Inoltre, l'ultimo episodio oggetto del "primo" gruppo di frequentazioni vietate è successivo al primo episodio oggetto del "secondo" gruppo. Ancora: non pare decisiva la violazione del divieto di trattenersi abitualmente in un locale pubblico, condotta che sembra strettamente connessa alla frequentazione di persone. In definitiva, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per permettere al Tribunale una nuova e più approfondita valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Tar
Sentenza Cassazione n. 23214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris