Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04850/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Triggiano, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ( concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 24/09/2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. contestato in quattro distinti capi di imputazione (capi G, H, I e L) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art.388 cod. pen. contestato al capo I) per essere estinto il reato per prescrizione, revocando le statuizioni civili limitatamente al reato di cui all'art. 323 cod. pen. e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 111, co. 6 Cost., 125, co. 3, 79 e 421 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La decisione della Corte territoriale che, previo rigetto dell'eccezione di tardività della costituzione di parte civile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le statuizioni civili in relazione al reato, dichiarato prescritto, di cui all'art. 388 cod. pen. contestato al capo I), è in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità che individua il termine di sbarramento per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare nella conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA], pur presente sin dalla prima udienza preliminare celebratasi in data 10/07/2013, nella quale era stata dichiarata la contumacia degli imputati, si era costituito parte civile solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando già si era svolta una complessa attività processuale, a seguito dell'avvio della discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. è, dunque, errata, e comunque illogica e contraddittoria, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si fosse verificato alcuno sbarramento, poiché solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito delle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero, si era per la prima volta delineato il perimetro delle imputazioni rispetto alle quali la parte civile poteva esercitare il suo diritto risarcitorio.

Risulta, altresì, errata l'affermazione secondo la quale solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le imputazioni fossero divenute chiare alla parte offesa, essendo invece le condotte addebitate a [OSCURATO:PERSONA] ben note sin dal momento dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 111, co. 6 Cost., 125, co. 3, 12 e 185 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio quanto alle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero in udienza preliminare, aventi ad oggetto, tra gli altri, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. di cui al capo I), in relazione al quale sono state confermate le statuizioni civili.

La Corte territoriale, nel motivare il rigetto dell'eccezione, ha ritenuto l'unicità del disegno criminoso tra il reato di cui al capo I) e quello di abuso di ufficio già contestato al capo A), nonostante si trattasse di condotte ontologicamente differenti e comunque commesse a distanza di oltre cinque anni, senza tenere conto dell'orientamento di legittimità che valorizza proprio il decorso del tempo quale elemento idoneo, pur in presenza di reati aventi il medesimo nomen iuris, a negare la sussistenza della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Il primo motivo è fondato.

Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice «anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

Va altresì precisato che la questione posta con il motivo in esame, incentrata sulla violazione delle disposizioni processuali relative alla costituzione di parte civile in udienza preliminare, va affrontata alla luce della disciplina previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, avuto riguardo al disposto dell'art. 85-bis d.lgs. cit. in forza del quale «Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».

Nel caso di specie, infatti, alla data del 30/12/2022 l'udienza preliminare era già conclusa.3.

Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la corrispondenza alle emergenze in atti della ricostruzione della vicenda processuale operata dal ricorrente.

Risulta che alla prima udienza, celebrata in data 10/07/2013, il giudice dell'udienza preliminare dichiarava la contumacia degli imputati e rinviava alla successiva udienza del 17/10/2013, nel corso della quale si procedeva alla discussione di plurime questioni: venivano dapprima rigettate la richiesta del pubblico ministero di nomina di un curatore speciale nell'interesse del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e le eccezioni di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, subito dopo, il pubblico ministero procedeva a contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 423, comma 1, in relazione all'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., cui i difensori degli imputati si opponevano eccependo la violazione del diritto di difesa.

Veniva quindi disposto rinvio, previa concessione di termine per l'esame della documentazione prodotta dal pubblico ministero, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della quale i difensori degli imputati, senza prestare il consenso alle nuove contestazioni, chiedevano un ulteriore rinvio, prospettando l'intenzione dei propri assistiti di sottoporsi ad interrogatorio.

Solo alla successiva udienza del 3/04/2014 sopravveniva la costituzione di parte civile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui immediatamente veniva eccepita la tardività.

Alla successiva udienza del 3/07/2014, cui si era rinviato per ulteriori interlocuzioni sulla questione, l'eccezione di tardività veniva reiterata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e rigettata dal giudice sulla base della ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile sino alla conclusione della fase che precede l'inizio della discussione.

L'eccezione veniva, poi, nuovamente sollevata nel corso dell'udienza celebratasi in data 5/06/2015 innanzi al Tribunale di Bari, che la rigettava ritenendola infondata.

Alla medesima udienza interveniva nuova costituzione di parte civile nell'interesse del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. L'art. 79 cod. proc. pen, nel testo applicabile, ratione temporis, al caso di specie, stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire, a pena di decadenza, «per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484», consentendo, dunque, la costituzione di parte civile, tanto in sede di udienza preliminare quanto direttamente in dibattimento, fino a che non sia compiuta la verifica della regolare costituzione delle parti.

Va sul punto rimarcato che proprio tale ultima possibilità segna la diversità della disciplina rispetto a quella conseguente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/22, volte a introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare, per i quali rimane preclusa la possibilità di costituirsi parte civile direttamente in dibattimento.Quanto al termine entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la precisazione contenuta nel nuovo testo dell'art. 79 cod. proc. pen. («prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti») costituisce esplicitazione della regola, già ricavabile dal sistema e affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della disciplina precedente alla c.d. riforma Cartabia, che individua nel compimento delle verifiche della regolare costituzione delle parti il termine ultimo per la tempestiva costituzione di parte civile in udienza preliminare, con conseguente tardività della costituzione che intervenga dopo l'avvio della discussione.

Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che il termine ultimo per la costituzione di parte civile va individuato prendendo le mosse dal testo dell'art. 79 cod. proc. pen. e che il termine stabilito dall'art. 79, comma 1, cod. proc. pen., il cui mancato rispetto comporta la decadenza dalla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile, "deve essere considerato in modo differente a seconda della fase processuale nella quale ci si trova.

Per quanto concerne il dibattimento, atteso il combinato disposto degli artt. 484 e 492 cod. proc. pen., detta costituzione deve avvenire prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento.

Per quanto concerne l'udienza preliminare la situazione è regolata dal combinato disposto degli artt. 420 e 421, comma 1, cod. proc. pen., e, rivestendo la possibilità di integrazione probatoria un evento straordinario all'interno di tale fase, il legislatore ha stabilito che "conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione".

Come si vede anche nell'udienza preliminare non esiste una fase procedimentale intermedia tra la costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura della discussione.

Al riguardo, per giurisprudenza consolidata "il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 12608 del 18/02/2015, Rv. 262774-01; Sez. 3, n. 21408 del 17/04/2002, Rv. 221614).

Che il termine ultimo per la costituzione di parte civile in udienza preliminare coincida con la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, immediatamente precedente all'avvio della discussione, trova ulteriore conferma nella disciplina relativa alla richiesta di esclusione della parte civile dettata dall'art. 80 cod. proc. pen., che, al comma 2, precisa che «la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento», così legando la decadenza dall'esercizio di tale facoltà al termine ultimo entro il quale è consentita la costituzione di parte civile, che della richiesta di esclusione costituisce antecedente necessario.

D'altro canto, proprio la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti è individuata dal legislatore della riforma Cartabia nella norma transitoria dettata dall'art. 85-bis d.lgs. n. 150/2022 quale discrimine per l'applicazione della disciplina dettata dal nuovo art. 79 cod. proc. pen., giustificandosi l'ultrattività della disciplina previgente solo in relazione ai casi in cui, al momento dell'entrata in vigore della riforma, non si sia esaurita la fase processuale entro la quale la costituzione di parte civile può tempestivamente intervenire.

3. Nel caso di specie, dai verbali dell'udienza preliminare risulta che gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti erano stati compiuti già alla prima udienza del 10/07/2013, conclusasi con la dichiarazione di contumacia degli imputati e seguita dall'avvio della discussione alla successiva udienza del 17/07/2013, protrattasi sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale veniva disposto il rinvio a giudizio degli imputati.

Ne consegue la tardività della costituzione di parte civile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.

Va, dunque, smentita la correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della costituzione sulla base della considerazione che solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito delle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero, si era per la prima volta delineato il perimetro delle imputazioni rispetto alle quali la parte civile poteva esercitare il suo diritto risarcitorio, essendo peraltro tali contestazioni intervenute già all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata dal ricorrente quale ultimo momento utile per una tempestiva costituzione.

Né risulta, contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni scritte del 5/12/2025 depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che questi abbia reiterato la propria costituzione all'udienza dibattimentale del 5/06/2015, come pur sarebbe stato consentito dalla previgente disciplina dettata dall'art. 79 cod. proc. pen., essendo in quella sede intervenuta la sola costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio in relazione alla contestazione suppletiva del reato di cui all'art.388 cod. pen., ha correttamente osservato che le condotte contestate sub art. 388 6 cod. pen. costituivano lo sviluppo dell'unica finalità, caratterizzante anche le condotte di abuso di ufficio già contestate a [OSCURATO:PERSONA], volta a ridimensionare le competenze funzionali di [OSCURATO:PERSONA], attraverso plurimi comportamenti consistenti nella dequalificazione, demansionamento e sottrazione della retribuzione di posizione spettante alla persona offesa.

Il giudice dell'appello ha, dunque, dato conto, con motivazione immune da censure e coerente con le emergenze in atti, della riconducibilità di tutti i reati contestati all'imputato ad un unico disegno criminoso volto a danneggiare il percorso professionale della persona offesa.

Rimane, di contro, destituito di fondamento l'assunto del ricorrente dello iato temporale di oltre cinque anni esistente tra i reati in esame, risultando il reato di abuso di ufficio di cui al capo A) contestato a [OSCURATO:PERSONA] sino al 3 agosto 2010 e quello di cui cui al capo I) sino al 17/01/2013.

Esclusa, dunque, la sussistenza di una distanza cronologica tra i fatti di per sé ostativa al riconoscimento della continuazione, va rilevato che le argomentazioni esposte con il ricorso non sono idonee a scalfire la logicità della valutazione operata sul punto dalla Corte territoriale, che risulta in linea con il consolidato orientamento di legittimità, confermato anche da Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01, in forza del quale l'accertamento della continuazione necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi erano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, tra i quali si annoverano l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali e le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 39443 del 06/11/2025, Rv. 288810-01).

5. Sulla base di quanto osservato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in euro 3.686,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta nel resto il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Triggiano, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ( concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari, difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 24/09/2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 323 cod. pen. contestato in quattro distinti capi di imputazione (capi G, H, I e L) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art.388 cod. pen. contestato al capo I) per essere estinto il reato per prescrizione, revocando le statuizioni civili limitatamente al reato di cui all'art. 323 cod. pen. e confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 111, co. 6 Cost., 125, co. 3, 79 e 421 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La decisione della Corte territoriale che, previo rigetto dell'eccezione di tardività della costituzione di parte civile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le statuizioni civili in relazione al reato, dichiarato prescritto, di cui all'art. 388 cod. pen. contestato al capo I), è in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità che individua il termine di sbarramento per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare nella conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Risulta dagli atti che [OSCURATO:PERSONA], pur presente sin dalla prima udienza preliminare celebratasi in data 10/07/2013, nella quale era stata dichiarata la contumacia degli imputati, si era costituito parte civile solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando già si era svolta una complessa attività processuale, a seguito dell'avvio della discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. è, dunque, errata, e comunque illogica e contraddittoria, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si fosse verificato alcuno sbarramento, poiché solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito delle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero, si era per la prima volta delineato il perimetro delle imputazioni rispetto alle quali la parte civile poteva esercitare il suo diritto risarcitorio. Risulta, altresì, errata l'affermazione secondo la quale solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le imputazioni fossero divenute chiare alla parte offesa, essendo invece le condotte addebitate a [OSCURATO:PERSONA] ben note sin dal momento dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 111, co. 6 Cost., 125, co. 3, 12 e 185 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio quanto alle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero in udienza preliminare, aventi ad oggetto, tra gli altri, il reato di cui all'art. 388 cod. pen. di cui al capo I), in relazione al quale sono state confermate le statuizioni civili. La Corte territoriale, nel motivare il rigetto dell'eccezione, ha ritenuto l'unicità del disegno criminoso tra il reato di cui al capo I) e quello di abuso di ufficio già contestato al capo A), nonostante si trattasse di condotte ontologicamente differenti e comunque commesse a distanza di oltre cinque anni, senza tenere conto dell'orientamento di legittimità che valorizza proprio il decorso del tempo quale elemento idoneo, pur in presenza di reati aventi il medesimo nomen iuris, a negare la sussistenza della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è fondato. Occorre precisare, in via preliminare, che la questione posta è di ordine processuale cosicché la Corte, quale giudice «anche del fatto», per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen, (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). Va altresì precisato che la questione posta con il motivo in esame, incentrata sulla violazione delle disposizioni processuali relative alla costituzione di parte civile in udienza preliminare, va affrontata alla luce della disciplina previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, entrato in vigore il 30/12/2022, avuto riguardo al disposto dell'art. 85-bis d.lgs. cit. in forza del quale «Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.». Nel caso di specie, infatti, alla data del 30/12/2022 l'udienza preliminare era già conclusa.3. Tanto premesso, va innanzitutto rilevata la corrispondenza alle emergenze in atti della ricostruzione della vicenda processuale operata dal ricorrente. Risulta che alla prima udienza, celebrata in data 10/07/2013, il giudice dell'udienza preliminare dichiarava la contumacia degli imputati e rinviava alla successiva udienza del 17/10/2013, nel corso della quale si procedeva alla discussione di plurime questioni: venivano dapprima rigettate la richiesta del pubblico ministero di nomina di un curatore speciale nell'interesse del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e le eccezioni di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, subito dopo, il pubblico ministero procedeva a contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 423, comma 1, in relazione all'art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., cui i difensori degli imputati si opponevano eccependo la violazione del diritto di difesa. Veniva quindi disposto rinvio, previa concessione di termine per l'esame della documentazione prodotta dal pubblico ministero, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso della quale i difensori degli imputati, senza prestare il consenso alle nuove contestazioni, chiedevano un ulteriore rinvio, prospettando l'intenzione dei propri assistiti di sottoporsi ad interrogatorio. Solo alla successiva udienza del 3/04/2014 sopravveniva la costituzione di parte civile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui immediatamente veniva eccepita la tardività. Alla successiva udienza del 3/07/2014, cui si era rinviato per ulteriori interlocuzioni sulla questione, l'eccezione di tardività veniva reiterata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e rigettata dal giudice sulla base della ritenuta ammissibilità della costituzione di parte civile sino alla conclusione della fase che precede l'inizio della discussione. L'eccezione veniva, poi, nuovamente sollevata nel corso dell'udienza celebratasi in data 5/06/2015 innanzi al Tribunale di Bari, che la rigettava ritenendola infondata. Alla medesima udienza interveniva nuova costituzione di parte civile nell'interesse del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'art. 79 cod. proc. pen, nel testo applicabile, ratione temporis, al caso di specie, stabilisce che la costituzione di parte civile può avvenire, a pena di decadenza, «per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484», consentendo, dunque, la costituzione di parte civile, tanto in sede di udienza preliminare quanto direttamente in dibattimento, fino a che non sia compiuta la verifica della regolare costituzione delle parti. Va sul punto rimarcato che proprio tale ultima possibilità segna la diversità della disciplina rispetto a quella conseguente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/22, volte a introdurre uno sbarramento temporale alla costituzione di parte civile nei procedimenti con udienza preliminare, per i quali rimane preclusa la possibilità di costituirsi parte civile direttamente in dibattimento.Quanto al termine entro il quale deve avvenire la costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la precisazione contenuta nel nuovo testo dell'art. 79 cod. proc. pen. («prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti») costituisce esplicitazione della regola, già ricavabile dal sistema e affermata più volte dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della disciplina precedente alla c.d. riforma Cartabia, che individua nel compimento delle verifiche della regolare costituzione delle parti il termine ultimo per la tempestiva costituzione di parte civile in udienza preliminare, con conseguente tardività della costituzione che intervenga dopo l'avvio della discussione. Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che il termine ultimo per la costituzione di parte civile va individuato prendendo le mosse dal testo dell'art. 79 cod. proc. pen. e che il termine stabilito dall'art. 79, comma 1, cod. proc. pen., il cui mancato rispetto comporta la decadenza dalla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile, "deve essere considerato in modo differente a seconda della fase processuale nella quale ci si trova. Per quanto concerne il dibattimento, atteso il combinato disposto degli artt. 484 e 492 cod. proc. pen., detta costituzione deve avvenire prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento. Per quanto concerne l'udienza preliminare la situazione è regolata dal combinato disposto degli artt. 420 e 421, comma 1, cod. proc. pen., e, rivestendo la possibilità di integrazione probatoria un evento straordinario all'interno di tale fase, il legislatore ha stabilito che "conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione". Come si vede anche nell'udienza preliminare non esiste una fase procedimentale intermedia tra la costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura della discussione. Al riguardo, per giurisprudenza consolidata "il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare è individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 12608 del 18/02/2015, Rv. 262774-01; Sez. 3, n. 21408 del 17/04/2002, Rv. 221614). Che il termine ultimo per la costituzione di parte civile in udienza preliminare coincida con la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, immediatamente precedente all'avvio della discussione, trova ulteriore conferma nella disciplina relativa alla richiesta di esclusione della parte civile dettata dall'art. 80 cod. proc. pen., che, al comma 2, precisa che «la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento», così legando la decadenza dall'esercizio di tale facoltà al termine ultimo entro il quale è consentita la costituzione di parte civile, che della richiesta di esclusione costituisce antecedente necessario. D'altro canto, proprio la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti è individuata dal legislatore della riforma Cartabia nella norma transitoria dettata dall'art. 85-bis d.lgs. n. 150/2022 quale discrimine per l'applicazione della disciplina dettata dal nuovo art. 79 cod. proc. pen., giustificandosi l'ultrattività della disciplina previgente solo in relazione ai casi in cui, al momento dell'entrata in vigore della riforma, non si sia esaurita la fase processuale entro la quale la costituzione di parte civile può tempestivamente intervenire. 3. Nel caso di specie, dai verbali dell'udienza preliminare risulta che gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti erano stati compiuti già alla prima udienza del 10/07/2013, conclusasi con la dichiarazione di contumacia degli imputati e seguita dall'avvio della discussione alla successiva udienza del 17/07/2013, protrattasi sino all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale veniva disposto il rinvio a giudizio degli imputati. Ne consegue la tardività della costituzione di parte civile nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sopravvenuta solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza. Va, dunque, smentita la correttezza della ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della costituzione sulla base della considerazione che solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito delle contestazioni suppletive operate dal pubblico ministero, si era per la prima volta delineato il perimetro delle imputazioni rispetto alle quali la parte civile poteva esercitare il suo diritto risarcitorio, essendo peraltro tali contestazioni intervenute già all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicata dal ricorrente quale ultimo momento utile per una tempestiva costituzione. Né risulta, contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni scritte del 5/12/2025 depositate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che questi abbia reiterato la propria costituzione all'udienza dibattimentale del 5/06/2015, come pur sarebbe stato consentito dalla previgente disciplina dettata dall'art. 79 cod. proc. pen., essendo in quella sede intervenuta la sola costituzione del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio in relazione alla contestazione suppletiva del reato di cui all'art.388 cod. pen., ha correttamente osservato che le condotte contestate sub art. 388 6 cod. pen. costituivano lo sviluppo dell'unica finalità, caratterizzante anche le condotte di abuso di ufficio già contestate a [OSCURATO:PERSONA], volta a ridimensionare le competenze funzionali di [OSCURATO:PERSONA], attraverso plurimi comportamenti consistenti nella dequalificazione, demansionamento e sottrazione della retribuzione di posizione spettante alla persona offesa. Il giudice dell'appello ha, dunque, dato conto, con motivazione immune da censure e coerente con le emergenze in atti, della riconducibilità di tutti i reati contestati all'imputato ad un unico disegno criminoso volto a danneggiare il percorso professionale della persona offesa. Rimane, di contro, destituito di fondamento l'assunto del ricorrente dello iato temporale di oltre cinque anni esistente tra i reati in esame, risultando il reato di abuso di ufficio di cui al capo A) contestato a [OSCURATO:PERSONA] sino al 3 agosto 2010 e quello di cui cui al capo I) sino al 17/01/2013. Esclusa, dunque, la sussistenza di una distanza cronologica tra i fatti di per sé ostativa al riconoscimento della continuazione, va rilevato che le argomentazioni esposte con il ricorso non sono idonee a scalfire la logicità della valutazione operata sul punto dalla Corte territoriale, che risulta in linea con il consolidato orientamento di legittimità, confermato anche da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01, in forza del quale l'accertamento della continuazione necessita, tanto in sede di cognizione quanto in fase esecutiva, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi erano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, tra i quali si annoverano l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali e le modalità delle condotte nonché la sistematicità e le abitudini programmate di vita (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 39443 del 06/11/2025, Rv. 288810-01). 5. Sulla base di quanto osservato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in euro 3.686,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso.
Sentenza Cassazione n. 04850/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris