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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22563/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14172/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUT.[OSCURATO:PERSONA] n.1079/01/22 depositata i l 23/11/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate ha depositato un controricorso in risposta al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 1079 / 01 /22 depositata in data 23/11/2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della sentenza n. 497/05/21 della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della medesima contribuente avverso un avviso di intimazione emesso per alcune cartelle di pagamento. 2.Il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta essere stato depositato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione in ragione del suo mancato deposito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14172/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUT.[OSCURATO:PERSONA] n.1079/01/22 depositata i l 23/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate ha depositato un controricorso in risposta al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 1079 / 01 /22 depositata in data 23/11/2022 dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della sentenza n. 497/05/21 della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della medesima contribuente avverso un avviso di intimazione emesso per alcune cartelle di pagamento. 2.Il ricorso per cassazione, peraltro, non risulta essere stato depositato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cassazione in ragione del suo mancato deposito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la ste
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