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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 27117/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 15/12/2022 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. perché estinti per prescrizione.

Al riguardo, con unico motivo, deduce il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), in quanto nel reato di cui all'art. 633 cod. pen.

«il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dal momento dell'invasione ma dal momento in cui cessa l'occupazione eventualmente attuata».

2. Con requisitoria del 17/04/2023 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Invero, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene realizzata l'abusiva invasione.

Cosicché, quando l'occupazione si protrae nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio oppure con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione.

Di conseguenza, il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cessa l'occupazione ovvero dalla pronunzia di condanna (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv.227692-01; da ultimo, v.

Sez. 2, n. 17597 del 31/03/2023, Borriello, non mass.; Sez. 2, n. 17588 del 31/03/2023, Pronestì, non mass.).

Di tale principio non risulta avere fatto corretta applicazione il Tribunale di Velletri nella sentenza impugnata, essendosi sul punto richiamato un orientamento minoritario della Corte di legittimità, peraltro reso a proposito di una questione inerente un'eccezione di bis in idem in relazione ad ulteriore condanna per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. e che nel suo sviluppo motivazionale afferma la natura "permanente" degli effetti del reato e, dunque, fa riferimento al protrarsi dell'offesa al bene giuridico in conseguenza del perdurare della condotta dell'imputato.

Pertanto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, tenuto conto che l'occupazione risulta essersi protratta dal 1990 al 27/01/2020, il termine di prescrizione del reato inizia a decorrere dal 27/01/2020 quale data in cui, verificandosi l'allontanamento dell'occupante, cessa la permanenza del reato.

Di conseguenza, essendo il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, il reato si prescriverà il 27/07/2027.

2. In conclusione, in accoglimento del ricorso va annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 15/12/2022 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. perché estinti per prescrizione. Al riguardo, con unico motivo, deduce il vizio di violazione di legge a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), in quanto nel reato di cui all'art. 633 cod. pen. «il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dal momento dell'invasione ma dal momento in cui cessa l'occupazione eventualmente attuata». 2. Con requisitoria del 17/04/2023 il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Invero, nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene realizzata l'abusiva invasione. Cosicché, quando l'occupazione si protrae nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio oppure con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione. Di conseguenza, il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cessa l'occupazione ovvero dalla pronunzia di condanna (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01; Sez. 2, n. 49169 del 27/11/2003, Minichini, Rv.227692-01; da ultimo, v. Sez. 2, n. 17597 del 31/03/2023, Borriello, non mass.; Sez. 2, n. 17588 del 31/03/2023, Pronestì, non mass.). Di tale principio non risulta avere fatto corretta applicazione il Tribunale di Velletri nella sentenza impugnata, essendosi sul punto richiamato un orientamento minoritario della Corte di legittimità, peraltro reso a proposito di una questione inerente un'eccezione di bis in idem in relazione ad ulteriore condanna per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen. e che nel suo sviluppo motivazionale afferma la natura "permanente" degli effetti del reato e, dunque, fa riferimento al protrarsi dell'offesa al bene giuridico in conseguenza del perdurare della condotta dell'imputato. Pertanto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, tenuto conto che l'occupazione risulta essersi protratta dal 1990 al 27/01/2020, il termine di prescrizione del reato inizia a decorrere dal 27/01/2020 quale data in cui, verificandosi l'allontanamento dell'occupante, cessa la permanenza del reato. Di conseguenza, essendo il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, il reato si prescriverà il 27/07/2027. 2. In conclusione, in accoglimento del ricorso va annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma pe
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