CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02651/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17852-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Lorenzo [OSCURATO:PERSONA] e Stefano [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 8417/08/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 03/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi, cui non replica per iscritto l'intimata, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per nuova rendita catastale delle unità immobiliari site a in Roma, microzona 1 - centro storico, ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, emesso nei confronti del predetto contribuente nonché dei comproprietari Camillo ed [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato, quindi, l'atto impositivo impugnato. 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 3. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari litisconsorti necessari, già parti del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ. nonché degli artt. 49 e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Invero, dalla documentazione allegata per autosufficienza al ricorso risulta che l'avviso di accertamento catastale era stato impugnato dai destinatari dello stesso, comproprietari delle unità immobiliari oggetto di riclassamento, con separati ricorsi poi riuniti dalla CTP di Roma. L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza pronunciata dalla predetta CTP veniva però notificato solo ad uno delle parti, [OSCURATO:PERSONA]. In tale grado di giudizio risulta, quindi, violato il contraddittorio in quanto l'appello non è stato notificato anche agli altri comproprietari, già parti del giudizio di primo grado, né la CTR ha provveduto, come avrebbe dovuto, ad integrare il contraddittorio con i litisconsorti necessari, disponendo la notifica dell'atto di impugnazione a questi ultimi, parti pretermesse. 4. Al riguardo deve ricordarsi che «L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art.331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità» (Cass. n. 26433 del 2017; conf. Cass. n. 8790 del 2019; Cass. n. 5686 del 2021, non massimata).5. Ne consegue che va dichiarata la nullità del giudizio di appello con conseguente rimessione della causa alla competente CTR perché provveda a rinnovare il giudizio nel contraddittorio di tutte le parti processuali. 6. Resta assorbito, quindi, il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 del R.d.l. n. 652 del 1939, 56 e 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, 3, commi 58 e 154 della legge n. 662 del 1996 nonché dell'art. 1, commi 335 e 336, della legge n. 311 del 2004, ha censurato nel merito la statuizione d'appello. 7. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in