CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 26639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24466-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L. - [OSCURATO:PERSONA] 02 LANCIANO -VASTO - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA Oggetto PARASUBORDINAZIONE R.G.N.24466/2020 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 360/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 436/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 16 luglio 2020, l a Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Chieti, accoglieva l’opposizione proposta dalla ASL 02 [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della medesima, medico convenzionato addetta al servizio di continuità assistenziale, dell’indennità di rischio, prevista dall’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] (AIR) e pari ad € 4,00/ora, non corrisposta dall’agosto 2017 per le ragioni indicate nella delibera della Giunta regionale n. 398 del 18/7/2017 (ritenuta incompatibilità della previsione contrattuale regionale con le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale); - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità – ai sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001 – della clausola dell’[OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto l’indennità di rischio, perché in contrasto con le previsioni dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nel determinare la struttura del compenso dei medici convenzionati, ha consentito l’intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell’attuazione dell’art. 8, lettere b), c) ed e), che riguardano compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all’indennità di rischio, escludendo altresì che l’art. 14 dell’A.C.N., il quale demandava agli accordi regionali anche la definizione di «parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale», non valeva a fondare l’asserita legittimità dell’AIR, perché il compenso aggiuntivo era stato previsto esclusivamente in relazione alla tipologia dell’incarico e riconosciuto in modo automatico ed indifferenziato a tutti i medici impegnati nella continuità assistenziale, «per il solo fatto cioè dello svolgimento di tale attività»; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Recchione, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 (come modificato dall’art. 52, comma 27, della legge n. 289/2002) e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 45del d.lgs. n. 165/2001, 8 del d.lgs. n. 502/1992 e 48 della legge n. 833/1978, lamenta la non conformità a diritto della declaratoria di nullità dell’accordo regionale, predicabile solo a fronte di un irriducibile contrasto con le previsioni della contrattazione nazionale, contrasto non ravvisabile nella fattispecie, in quanto, pur nel rispetto del principio della tendenziale uniformità del trattamento economico e normativo del personale parasubordinato, è stata consentita la previsione di compensi ulteriori in considerazione delle peculiarità proprie del servizio nel singolo ambito regionale; - che, con i l secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 14 e 72 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 20/1/2005, la ricorrenteimputa alla Corte territoriale di avere erroneamente valorizzato la previsione di onnicomprensività dell’importo orario contenuta nell’art. 72, perché con la stessa le parti collettive avrebbero solo inteso superare la quadripartizione contenuta nel precedente Accordo del 2000, non già escludere la possibilità di ulteriori compensi, anche se non legati a prestazioni aggiuntive o al raggiungimento di obiettivi determinati, sostenendo altresì, sulla base delle richiamate pronunzie di merito, che l’indennità di rischio istituita dall’art. 13 dell’A.I.R., in quanto intesa a compensare le difficoltà e i disagi nell’espletamento dell’incarico nell’ambito del territorio abruzzese, è espressione del potere attribuito ai contraenti regionali dall’art. 14 dell’A.C.N; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 1344 c.c., 115, commi 1 e 2 e 416 c.p.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nell’aver questa disatteso l’interpretazione dell’accordo regionale per la quale questo sarebbe frutto di una valutazione operata, quanto alle condizioni di rischio e di disagio, su tutte le sedi di continuità assistenziale operanti nel territorio regionale, valutazione confermata dalle risultanze di causa, ed in particolare dalla documentazione prodotta, nonché, indirettamente, dallo stesso legislatore regionale con la legge n. 14/2018 (legge dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 157 del 2019 della Consulta, esclusivamente per violazione dell’art. 117 Cost.); - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte nella sentenza n. 29137/2022 e ribadito in altre successive decisioni adottate in fattispecie esattamente sovrapponibili a quella oggetto di causa (Cass. nn. 10110/2023, 9989/2023, 6511/2023, 6505/2023, 6432/2023, 6422/2023), orientamento secondo cui: «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l'art. 2-nonies del d.l. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale»;- che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccom benza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per