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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05721/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di VENEZIAc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza in punto di irrogazione della pena con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio.

FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 12/06/2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 640 e 648, quarto comma, cod. pen.

La Procura ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato soltanto la pena detentiva in luogo della pena congiunta, prevista per entrambi i reati.

Il ricorso è fondato e va accolto.

A fronte della previsione codicistica della pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per entrambi i reati, di truffa e di ricettazione, il tribunale ha irrogato esclusivamente la pena detentiva di otto mesi di reclusione, omettendo di pronunciarsi su quella pecuniarie e così incorrendo in violazione di legge.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. perché provveda ad un nuovo giudizio relativo al trattamento sanzionatorio P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di VENEZIAc/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza in punto di irrogazione della pena con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 12/06/2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 640 e 648, quarto comma, cod. pen. La Procura ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato soltanto la pena detentiva in luogo della pena congiunta, prevista per entrambi i reati. Il ricorso è fondato e va accolto. A fronte della previsione codicistica della pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per entrambi i reati, di truffa e di ricettazione, il tribunale ha irrogato esclusivamente la pena detentiva di otto mesi di reclusione, omettendo di pronunciarsi su quella pecuniarie e così incorrendo in violazione di legge. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. perché provveda ad un nuovo giudizio relativo al trattamento sanzionatorio P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 05721/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris