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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30364/2026

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o del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 16/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 16.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Venezia hadichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, didetenzione domiciliare e di semilibertà presentate nell’interesse di PolinaConstantin, condannata con sentenza del Tribunale di Lecce del 20.5.2020.Il provvedimento rileva che, in relazione al titolo sospeso ex art. 656, comma5, cod. proc. pen., il Tribunale ha già provveduto con ordinanza del 30.11.2023,poi dichiarata inefficace in data 10.6.2025, e che la nuova istanza dellacondannata, formulata dopo l’emissione di un ordine di carcerazione del P.M. indata 10.6.2025, potrà essere esaminata solo dopo l’esecuzione dell’ordine stesso.2.

Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore di PolinaCostantin, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606,lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 656, 666, comma 2, cod.proc. pen., 47 Ord. pen.In particolare, il ricorso evidenzia che, ai sensi dell’art. 47, comma quarto,ord. pen., l’istanza di affidamento in prova può essere proposta dopo l’iniziodell’esecuzione della pena e che, pur trovandosi la condannata in stato di libertà,tale esecuzione doveva ritenersi iniziata con la notifica dell’originario ordine dicarcerazione emesso in data 25.8.2020 dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Lecce, in quanto quello successivamente emesso in data 10.6.2025 èda considerarsi quale mera reiterazione del precedente.L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, quando il pubblicoministero emette un ordine di esecuzione nei confronti di soggetto non detenuto,la carcerazione è sospesa al ricorrere delle condizioni indicate nella stessa norma.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 19.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto l'esecuzione della pena inregime di affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione delverbale di cui all'art. 47, comma 5, Ord. pen. e nel caso in esame la condannata,inizialmente ammessa all’affidamento in prova, non aveva sottoscritto il relativoverbale contenente le prescrizioni, sicché l’esecuzione non era mai iniziata eun’analoga istanza non può essere ora ripresentata se non dopo l’effettivo iniziodell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Da una consultazione degli atti (resasi necessaria anche alla luce del tenorealquanto sintetico del provvedimento impugnato), risulta suffragata laricostruzione contenuta nella requisitoria del Procuratore generale, che, peraltro,aveva prima ancora trovato espresso riscontro nelle premesse dello stesso ricorso.Vale a dire che la Constantin, dopo un primo ordine di esecuzione sospeso exart. 656, comma 5, cod. proc. pen., era stata ammessa alla misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, poi dichiarata inefficace in ragionedella mancata sottoscrizione da parte della condannata del verbale contenente leprescrizioni.In data 10.6.2025, quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale diLecce ha emesso un nuovo ordine di esecuzione, a seguito del quale la condannatain data 17.12.2025 ha nuovamente richiesto al Tribunale di sorveglianza laconcessione di una misura alternativa alla detenzione.Di conseguenza, non è ravvisabile la violazione di legge dedotta con il ricorso,in quanto il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile la nuovarichiesta, ha fatto applicazione dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., secondocui “la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere dispostapiù di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine adiversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata”.3.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condannadella ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 16/1/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 16.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Venezia hadichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, didetenzione domiciliare e di semilibertà presentate nell’interesse di PolinaConstantin, condannata con sentenza del Tribunale di Lecce del 20.5.2020.Il provvedimento rileva che, in relazione al titolo sospeso ex art. 656, comma5, cod. proc. pen., il Tribunale ha già provveduto con ordinanza del 30.11.2023,poi dichiarata inefficace in data 10.6.2025, e che la nuova istanza dellacondannata, formulata dopo l’emissione di un ordine di carcerazione del P.M. indata 10.6.2025, potrà essere esaminata solo dopo l’esecuzione dell’ordine stesso.2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore di PolinaCostantin, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606,lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 656, 666, comma 2, cod.proc. pen., 47 Ord. pen.In particolare, il ricorso evidenzia che, ai sensi dell’art. 47, comma quarto,ord. pen., l’istanza di affidamento in prova può essere proposta dopo l’iniziodell’esecuzione della pena e che, pur trovandosi la condannata in stato di libertà,tale esecuzione doveva ritenersi iniziata con la notifica dell’originario ordine dicarcerazione emesso in data 25.8.2020 dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Lecce, in quanto quello successivamente emesso in data 10.6.2025 èda considerarsi quale mera reiterazione del precedente.L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. prevede che, quando il pubblicoministero emette un ordine di esecuzione nei confronti di soggetto non detenuto,la carcerazione è sospesa al ricorrere delle condizioni indicate nella stessa norma.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 19.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto l'esecuzione della pena inregime di affidamento in prova al servizio sociale decorre dalla sottoscrizione delverbale di cui all'art. 47, comma 5, Ord. pen. e nel caso in esame la condannata,inizialmente ammessa all’affidamento in prova, non aveva sottoscritto il relativoverbale contenente le prescrizioni, sicché l’esecuzione non era mai iniziata eun’analoga istanza non può essere ora ripresentata se non dopo l’effettivo iniziodell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Da una consultazione degli atti (resasi necessaria anche alla luce del tenorealquanto sintetico del provvedimento impugnato), risulta suffragata laricostruzione contenuta nella requisitoria del Procuratore generale, che, peraltro,aveva prima ancora trovato espresso riscontro nelle premesse dello stesso ricorso.Vale a dire che la Constantin, dopo un primo ordine di esecuzione sospeso exart. 656, comma 5, cod. proc. pen., era stata ammessa alla misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale, poi dichiarata inefficace in ragionedella mancata sottoscrizione da parte della condannata del verbale contenente leprescrizioni.In data 10.6.2025, quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale diLecce ha emesso un nuovo ordine di esecuzione, a seguito del quale la condannatain data 17.12.2025 ha nuovamente richiesto al Tribunale di sorveglianza laconcessione di una misura alternativa alla detenzione.Di conseguenza, non è ravvisabile la violazione di legge dedotta con il ricorso,in quanto il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile la nuovarichiesta, ha fatto applicazione dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., secondocui “la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere dispostapiù di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine adiversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata”.3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condannadella ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 14.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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