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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23685/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente, nel contestare la legittimità dell'ordinanza con la quale, 1'8 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ratificato la sua ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, disposta in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza, il 23 maggio 2022, in relazione alla condanna a sei mesi di reclusione, inflittagli per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, deduce la carenza di motivazione del provvedimento; che, tuttavia, l'ordinanza impugnata fa integrale rinvio alla decisione del giudice monocratico, le cui ragioni sono compiutamente illustrate con riferimento tanto alla sussistenza dei presupposti per l'esecuzione della pena mediante misura alternativa alla detenzione quanto all'individuazione delle prescrizioni che il condannato avrebbe dovuto osservare; ritenuto che, al cospetto di doglianze di manifesta infondatezza, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il ricorrente, nel contestare la legittimità dell'ordinanza con la quale, 1'8 luglio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ratificato la sua ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, disposta in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza, il 23 maggio 2022, in relazione alla condanna a sei mesi di reclusione, inflittagli per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, deduce la carenza di motivazione del provvedimento; che, tuttavia, l'ordinanza impugnata fa integrale rinvio alla decisione del giudice monocratico, le cui ragioni sono compiutamente illustrate con riferimento tanto alla sussistenza dei presupposti per l'esecuzione della pena mediante misura alternativa alla detenzione quanto all'individuazione delle prescrizioni che il condannato avrebbe dovuto osservare; ritenuto che, al cospetto di doglianze di manifesta infondatezza, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 23685/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris