CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2019
Cassazione n. 10894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33205/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1665/2019 depositata il22/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.-Il Comune di Calderara di Reno ha raggiunto un accordo con la signora [OSCURATO:PERSONA], nei termini seguenti: quest’ultima era proprietaria di un immobile sito in quel Comune, ma in una zona residenziale che l’ente voleva sottoporre a ristrutturazione e recupero urbanistico, a cagione del degrado in cui versava. Per tale motivo, il Comune ha stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] una permuta in base alla quale quest’ultima ha ceduto il suo immobile in cambio di altro, sito nello stesso stabile, di maggiori dimensioni, con conseguente conguaglio versato da parte della permutante. Era però previsto che l’immobile acquistato in permuta andasse ristrutturato, e di conseguenza si è stabilito che, in attesa del compimento dei lavori e della consegna alla acquirente, a quest’ultima venisse dato in comodato altro appartamento, che avrebbe dovuto essere restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, della ultimazione dei lavori. E’ tuttavia accaduto che il piano di recupero edilizio non è andato a buon fine, e la stessa Regione ha imposto al Comune di non proseguire oltre nei lavori, con la conseguenza che l’immobile dato in permuta alla signora è rimasto da ristrutturare: in più il Comune, non potendo dare esecuzione alla permuta ed avendo necessità comunque di intervenire sull’immobile originario della Khadraoui, lo ha espropriato. Ha poi chiesto la restituzione del bene concesso in comodato per scadenza del termine, a seguito della mancata realizzazione del programma pattuito. 2.-A ben vedere, il Comune ha svolto davanti al Tribunale di Bologna due domande: la prima di risoluzione del comodato per inadempimento basata sul fatto che la comodataria ne avesse abusato, sia non corrispondendo gli oneri condominiali a suo carico, sia danneggiandolo, sia, infine, facendovi vivere altre persone; la seconda di restituzione del bene per scadenza del termine ex articolo 1810 c.c. Il Tribunale ha accolto la prima domanda e rigettato la seconda. Su appello della Khadraoui, la Corte di Appello di Bologna ha riformato la decisione di primo grado, con l’argomento che non poteva chiedersi la risoluzione per inadempimento, essendo il comodato un contratto gratuito, ma semmai la restituzione anticipata, tuttavia non chiesta. Il Comune in appello è rimasto contumace. 3.-Ora l’ente ricorre avverso tale sentenza con quattro motivi, e memoria, di cui chiede il rigetto la Khadraoui. Considerato che: 4.-Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante. Secondo il Comune, i giudici di appello non avrebbero affatto considerato la questione posta al loro esame, vale a dire quella dell’avvenuta scadenza del termine apposto al comodato. Il Comune sostiene di aver prospettato la circostanza che, essendo il comodato finalizzato a garantire una abitazione alla comodataria fino a che non fosse stato ultimato l’immobile da quest’ultima ricevuto in permuta, ed essendo, per factum principis, diventato impossibile ristrutturarlo e dunque essendo risolto il contratto di permuta, ecco che il comodato era scaduto anche esso, essendo legato alla permuta medesima: la Corte di Appello non si sarebbe fatta carico affatto di tale circostanza, che integrava una precisa allegazione del Comune. 5.-Con il secondo motivo, che è legato al precedente, il Comune denuncia la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. Sostiene che i giudici di secondo grado hanno disatteso l’interpretazione letterale dell’accordo di comodato, nel quale, all’articolo 2, era espressamente previsto che tale contratto fosse condizionato alla permuta, ossia concesso in attesa che quest’ultima fosse eseguita: da ciò doveva trarsi la conseguenza che, essendo divenuto impossibile eseguire la permuta, anche il comodato era scaduto. 6.-Questi due motivi possono esaminarsi congiuntamente, attesane la intrinseca connessione, e sono inammissibili, per le ragioni che seguono. Come su accennato, il Comune, che peraltro non riproduce gli esatti termini delle sue allegazioni, aveva svolto due domande: quella di risoluzione del comodato per inadempimento, e quella di restituzione del bene per scadenza del termine connesso alla permuta. La prima delle due è stata accolta, in quanto il Tribunale ha pronunciato la restituzione per violazione degli obblighi di cui all’articolo 1804 c.c.. Contro questa decisione, come si è detto, ha fatto appello la comodataria, mentre il Comune è rimasto contumace. E’ principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte che “l’appellato che abbia ottenuto l’accoglimento della sua domanda principale nel giudizio di primo grado è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest’ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell’impugnazione” (tra le tante conformi, di recente, Cass.13721/ 2020). Il Comune, contumace in appello, non ha riproposto in quella sede la domanda di restituzione ex articolo 1810 c.c. Anche a prescindere da ciò, la questione – vale a dire: restituzione del bene per scadenza del comodato ai sensi dell’articolo 1810 c.c. - in appello non è stata comunque riproposta neanche quale “fatto”, attesa la contumacia del Comune, il quale non può in questa sede dolersene in termini di “omesso esame”, vizio che presuppone la prospettazione di un “fatto”, per l’appunto, assunto come controverso, che deve comunque essere stato introdotto nel giudizio, e che però in appello, comunque sia, non è stato fatto valere. 7.-Gli altri due motivi sono anche essi legati ad una medesima questione. 8.-Con il terzo motivo si denuncia la violazione sia dell’articolo 132 c.p.c. che dell’articolo 1804 c.c. Secondo il Comune, era agli atti la prova dell’inadempimento della comodataria per avere, in particolare, consentito l’uso del bene ad altri, e di tale prova, pure ritualmente offerta, i giudici di appello avrebbero omesso ogni considerazione. 8.1.- Allo stesso modo, con il quarto motivo, che pure denuncia la violazione dell’articolo 132 c.p.c., oltre che la violazione del principio di non contestazione, il Comune fa presente che il verbale dei vigili urbani, che attestavano la violazione dell’obbligo della comodataria, era, si, stato escluso dai giudici, che ne avevano dichiarato inammissibile la produzione, ma il fatto in esso descritto non era comunque stato contestato. 9.-Entrambi i motivi sono inammissibili. La ratio della decisione impugnata è un’altra: i giudici di appello hanno sostenuto che, poiché il comodato è un contratto gratuito, le inadempienze del comodatario non possono dar luogo ad una domanda di risoluzione, bensì di restituzione anticipata (e citano Cass. 6203/ 2014). Ed hanno ritenuto che solo la prima sia stata proposta dal Comune, non la seconda: “il Tribunale non ha individuato una condotta della comodataria diversa dall’inadempimento che possa configurarsi come abuso legittimante una pronuncia di restituzione anticipata, mentre gli inadempimenti accertati avrebbero legittimato l’accoglimento, se proposta, di una domanda di adempimento da parte del comodante ma non di risoluzione..”(p.4 della sentenza d’appello). Corretta o meno che sia questa conclusione, essa non è censurata con i motivi in esame. Il Comune ricorrente, difatti, si limita a ribadire la fondatezza della domanda di risoluzione, mentre i giudici di appello hanno ritenuto che una tale domanda non fosse proponibile e che i fatti addebitabili alla comodataria semmai ne legittimassero una diversa, che però non è stata proposta. Ciò, ovviamente, senza tacere del fatto che la prova dell’inadempimento, per stessa ammissione del Comune ricorrente, non è stata ammessa e dunque non se ne può lamentare l’omessa considerazione in appello. Né può dirsi che, pur se non ammessa la prova, ossia la sua fonte, i fatti sono provati per mancata contestazione, poiché ciò significa aggirare l’inammissibilità della prova. Né risulta che la non contestazione possa essersi verificata aliunde, ossia a prescindere dal documento non ammesso. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5360,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente pr