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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35195/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 del TRIB.

LIBERTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l’appello presentato dal Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Napoli avverso l’ordinanza del 20 dicembre2025 della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata respinta la richiesta dimisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 nn. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen.(capo b) commesso in data 1° settembre 2024.In precedenza, in data 6 dicembre 2024, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 411,61 n.1, 416-bis.1 cod. pen. (capo a); provvedimento restrittivo confermato dalTribunale del riesame in data 27 dicembre 2024.All’esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, consentenza n.1207 del 2025, in relazione ad entrambe le imputazioni alla pena dianni 4 di reclusione, unificati in continuazione; il reato più grave è statoindividuato in quello di incendio, e l’aumento per il reato di cui all’art. 411 cod.pen., aggravato, è stato determinato nella misura di cinque mesi.Preso atto dell’avvenuta espiazione della pena applicata per il reatosatellite, la Corte di appello ha dichiarato la perdita di efficacia del titolocautelare, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen.Con ordinanza del 20 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoli harespinto la richiesta di misura cautelare, avanzata dal Procuratore generalepresso la Corte di appello di Napoli, per il reato di incendio aggravato, di cui alcapo b), non ravvisando la sussistenza delle esigenze cautelari concrete e attuali.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in data 31 marzo 2026,ha accolto l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.2.

Avverso quest’ultima ordinanza propone ricorso per cassazione PaoloEquabile, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tremotivi di seguito indicati.2.1.

Con il primo motivo, deduce la violazione di legge nonché la omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cuiall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riferimento airequisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.In primo luogo, la difesa eccepisce l’omessa valutazione della deduzionedifensiva in ordine all’assenza di un pericolo attuale di reiterazione, tenuto contodella distanza temporale intercorrente tra i fatti, risalenti al 1° settembre 2024, el’adozione della misura cautelare (oltre sei mesi dopo), intervallo di tempo cheassume particolare rilievo in relazione al reato di incendio, per la sua natura direato istantaneo.Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata arichiamare la natura del reato contestato e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1.,cod. pen. senza indicare elementi concreti dai quali inferire il verificarsi nella fasesuccessiva alla commissione dei fatti di occasioni favorevoli alla commissione dinuovi reati.Deduce la difesa che dalla data dei fatti contestati fino all’adozione delprovvedimento impugnato non risulta alcun elemento sopravvenuto indicativodella potenzialità criminale dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, al contrario, nel periodo dicustodia cautelare durato dall’11 dicembre 2024 al 20 dicembre 2025, hamantenuto regolare condotta senza alcun addebito disciplinare.Inoltre, la difesa eccepisce che il Tribunale avrebbe violato il disposto dicui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., obbligo che grava anchesul Tribunale del riesame, non avendo risposto alle doglianze proposte dalladifesa in sede di riesame, con le quali era stato evidenziato che il ricorrenteaveva cessato ogni contatto con l’ambiente criminale di riferimento; che lapresenza sul luogo del fatto era stata casuale e non voluta; che il suo contributoal fatto tipico ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era estraneo alla sua volontà eintenzione; che il ricorrente aveva tenuto una condotta regolare durantel’espiazione della misura in carcere.

Infine, si deduce che l’ordinanza si sarebbelimitata a richiamare l’esistenza di carichi pendenti senza darne specifico conto.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dei principi diadeguatezza e proporzionalità della misura cautelare con riferimento alla omessavalutazione del la custodia già sofferta a al la omessa valutazionedell’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Deduce la difesa che il Tribunale ha omesso di motivare in modo specificoin ordine alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto alla penaconcretamente irrogata con la sentenza di primo grado (4 anni di reclusione) e alperiodo di custodia cautelare già sofferto pari a 374 giorni; deduce, inoltre, che ilTribunale ha omesso di motivare in ordine alla inadeguatezza della misura degliarresti domiciliari, presidiato dal dispositivo elettronico; e in ordine albilanciamento tra esigenze cautelari e entità del fatto.2.2 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’omessa motivazione deglielementi forniti dalla difesa, in violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c -bis),cod. proc. pen. e dell’art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe fornito una specifica motivazione, ai finidell’accoglimento dell’appello, degli elementi offerti dalla difesa, e, in particolare,della occasionalità della condotta, della cessazione di ogni contatto con ilpresunto ambiente criminale, della condotta regolare tenuta durante il periodo dicustodia cautelare in carcere; della disponibilità di una misura idonea perl’esecuzione degli arresti domiciliari; dell’assenza di precedenti per reati dellastessa specie.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntoniettaPicardi, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Deve premettersi che il Tribunale ha accolto l’appello del Procuratoregenerale evidenziando che la sentenza di condanna inflitta al ricorrente ancheper il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen.concerne vicende che si collocano nel contesto dell’omicidio di RamondinoGennaro, assassinato da [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di conflitti interpersonali inrelazione alla gestione di una piazza di spaccio nel quartiere di Pianura a Napoli.Nel quadro di tali accadimenti, l’ordinanza impugnata ha dato conto dellacircostanza che il ricorrente si era adoperato per ostacolare le indagini,spostando il cadavere dal luogo in cui l’omicidio era stato commesso, così daconsentire ai complici di trasportarlo in aperta campagna e darlo alle fiamme eaveva poi cooperato materialmente all’ incendio della [OSCURATO:PERSONA] in uso allavittima.Il Tribunale ha, poi, effettuato un richiamo alla sua precedente ordinanzan. 3925 del 2024, che aveva confermato il provvedimento restrittivo neiconfronti del ricorrente per il reato di cui all’articolo 411 cod. pen., evidenziandocome in quell’occasione fu rilevata l’assenza di elementi idonei a superare lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche alla luce delcontesto criminale in cui era maturato l’omicidio e della dedizione dell’imputato alnarcotraffico, risultando che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al gruppo dellacosiddetta “44” del rione Traiano.Ciò posto, quanto al primo motivo, i giudici dell’appello cautelare hannorilevato che l’intervenuto riconoscimento, in sede di cognizione, dell’aggravantedi cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. con riferimento all’imputazione di incendiodoloso, imponeva di ritenere operante, anche rispetto a tale contestazione, lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo statiallegati elementi idonei a superarla.

Su tale base, hanno, quindi, affermato lapersistenza delle esigenze cautelari, osservando come le stesse risultasseroulteriormente corroborate dalla recente collocazione temporale dei fatti,reputando priva di decisivo rilievo la deduzione difensiva secondo la quale lacondotta contestata risalirebbe al 1° settembre 2024.Tale conclusione di attualità delle esigenze cautelari si fonda non soltanto– contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - sulla gravità del fatto masoprattutto sui precedenti penali dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale risulta avere unacondanna per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, oltreche per resistenza pubblico ufficiale.I giudici dell’appello cautelare hanno, altresì, osservato che lasopravvenuta inefficacia della misura applicata in relazione al reato di cui all’art.411 cod. pen. non ha determinato alcun mutamento del quadro cautelare, attesoche essa è derivata da ragioni di carattere esclusivamente processuale e non dauna rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravitàindiziaria o delle esigenze cautelari.

Da ciò hanno tratto la conclusione che lamisura della custodia cautelare in carcere continui a risultare adeguata eproporzionata, avuto riguardo sia all’entità della pena concretamente irrogabilesia alla spiccata pericolosità dell’indagato, desunta dagli elementi compiutamentevalorizzati nel provvedimento impugnato.Tanto premesso, va rilevato che il percorso argomentativo del Tribunaleha adeguatamente fornito le ragioni della mancanza di elementi volti a vincere ladoppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante lacontestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.Quanto al decorso di un anno e cinque mesi tra i fatti e l’applicazione dellamisura, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza ai fini dell’attualità delle esigenzecautelari, osservando, correttamente, come il mero trascorrere del tempo non siacircostanza di per sé sufficiente a superare il giudizio di pericolosità, soprattuttoin assenza di elementi concreti attestanti una cesura rispetto al precedentepercorso criminale dell’indagato.Ne consegue che la motivazione impugnata risulta immune dalle censureformulate sul punto, avendo l’ordinanza adeguatamente giustificato le ragioni perle quali il dato temporale non fosse idoneo a vincere la presunzione dipermanenza delle esigenze cautelari, in conformità al principio affermato daquesta Corte secondo cui in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce dellariforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmenteorientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dalgiudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condottedell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferiscelo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021,P., Rv. 280983 - 01).

Il Tribunale, dunque, non ha trascurato di considerare ildecorso del tempo, ma ne ha, con motivazione adeguata, escluso, per la suabrevità, la rilevanza in punto di attualità delle esigenze cautelari.3.

Anche le censure prospettate con il secondo e il terzo motivo di ricorsonon sono fondate.Attraverso il percorso argomentativo volto a spiegare le ragioni dellaprognostico sfavorevole sulla capacità di rispetto delle prescrizioni connesse auna misura gradata sulla base della negativa personalità del ricorrente, risultantespecificamente dalla serie di informazioni sul suo vissuto criminale in tal modoevidenziando la recessività degli elementi addotti dalla difesa.Pertanto, l’onere motivazionale sul punto risulta assolto in conformità alprincipio secondo cui non è ravvisabile il vizio di motivazione quando le ragioniper il superamento delle deduzioni difensive risultano per implicito desumibilidalle argomentazioni adottate dal Tribunale per risolvere un’altra questione (Sez.3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 01).4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 del TRIB. LIBERTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, ai sensidell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l’appello presentato dal Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Napoli avverso l’ordinanza del 20 dicembre2025 della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata respinta la richiesta dimisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 110, 61 nn. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen.(capo b) commesso in data 1° settembre 2024.In precedenza, in data 6 dicembre 2024, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuradella custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 411,61 n.1, 416-bis.1 cod. pen. (capo a); provvedimento restrittivo confermato dalTribunale del riesame in data 27 dicembre 2024.All’esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, consentenza n.1207 del 2025, in relazione ad entrambe le imputazioni alla pena dianni 4 di reclusione, unificati in continuazione; il reato più grave è statoindividuato in quello di incendio, e l’aumento per il reato di cui all’art. 411 cod.pen., aggravato, è stato determinato nella misura di cinque mesi.Preso atto dell’avvenuta espiazione della pena applicata per il reatosatellite, la Corte di appello ha dichiarato la perdita di efficacia del titolocautelare, ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen.Con ordinanza del 20 dicembre 2025, la Corte di appello di Napoli harespinto la richiesta di misura cautelare, avanzata dal Procuratore generalepresso la Corte di appello di Napoli, per il reato di incendio aggravato, di cui alcapo b), non ravvisando la sussistenza delle esigenze cautelari concrete e attuali.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, in data 31 marzo 2026,ha accolto l’appello proposto, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., dalProcuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.2. Avverso quest’ultima ordinanza propone ricorso per cassazione PaoloEquabile, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tremotivi di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge nonché la omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cuiall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riferimento airequisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.In primo luogo, la difesa eccepisce l’omessa valutazione della deduzionedifensiva in ordine all’assenza di un pericolo attuale di reiterazione, tenuto contodella distanza temporale intercorrente tra i fatti, risalenti al 1° settembre 2024, el’adozione della misura cautelare (oltre sei mesi dopo), intervallo di tempo cheassume particolare rilievo in relazione al reato di incendio, per la sua natura direato istantaneo.Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata arichiamare la natura del reato contestato e l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1.,cod. pen. senza indicare elementi concreti dai quali inferire il verificarsi nella fasesuccessiva alla commissione dei fatti di occasioni favorevoli alla commissione dinuovi reati.Deduce la difesa che dalla data dei fatti contestati fino all’adozione delprovvedimento impugnato non risulta alcun elemento sopravvenuto indicativodella potenzialità criminale dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, al contrario, nel periodo dicustodia cautelare durato dall’11 dicembre 2024 al 20 dicembre 2025, hamantenuto regolare condotta senza alcun addebito disciplinare.Inoltre, la difesa eccepisce che il Tribunale avrebbe violato il disposto dicui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., obbligo che grava anchesul Tribunale del riesame, non avendo risposto alle doglianze proposte dalladifesa in sede di riesame, con le quali era stato evidenziato che il ricorrenteaveva cessato ogni contatto con l’ambiente criminale di riferimento; che lapresenza sul luogo del fatto era stata casuale e non voluta; che il suo contributoal fatto tipico ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era estraneo alla sua volontà eintenzione; che il ricorrente aveva tenuto una condotta regolare durantel’espiazione della misura in carcere. Infine, si deduce che l’ordinanza si sarebbelimitata a richiamare l’esistenza di carichi pendenti senza darne specifico conto.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dei principi diadeguatezza e proporzionalità della misura cautelare con riferimento alla omessavalutazione del la custodia già sofferta a al la omessa valutazionedell’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Deduce la difesa che il Tribunale ha omesso di motivare in modo specificoin ordine alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere rispetto alla penaconcretamente irrogata con la sentenza di primo grado (4 anni di reclusione) e alperiodo di custodia cautelare già sofferto pari a 374 giorni; deduce, inoltre, che ilTribunale ha omesso di motivare in ordine alla inadeguatezza della misura degliarresti domiciliari, presidiato dal dispositivo elettronico; e in ordine albilanciamento tra esigenze cautelari e entità del fatto.2.2 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’omessa motivazione deglielementi forniti dalla difesa, in violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c -bis),cod. proc. pen. e dell’art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen.Il Tribunale non avrebbe fornito una specifica motivazione, ai finidell’accoglimento dell’appello, degli elementi offerti dalla difesa, e, in particolare,della occasionalità della condotta, della cessazione di ogni contatto con ilpresunto ambiente criminale, della condotta regolare tenuta durante il periodo dicustodia cautelare in carcere; della disponibilità di una misura idonea perl’esecuzione degli arresti domiciliari; dell’assenza di precedenti per reati dellastessa specie.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntoniettaPicardi, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Deve premettersi che il Tribunale ha accolto l’appello del Procuratoregenerale evidenziando che la sentenza di condanna inflitta al ricorrente ancheper il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 1 e 2, 423, 416 – bis.1. cod. pen.concerne vicende che si collocano nel contesto dell’omicidio di RamondinoGennaro, assassinato da [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di conflitti interpersonali inrelazione alla gestione di una piazza di spaccio nel quartiere di Pianura a Napoli.Nel quadro di tali accadimenti, l’ordinanza impugnata ha dato conto dellacircostanza che il ricorrente si era adoperato per ostacolare le indagini,spostando il cadavere dal luogo in cui l’omicidio era stato commesso, così daconsentire ai complici di trasportarlo in aperta campagna e darlo alle fiamme eaveva poi cooperato materialmente all’ incendio della [OSCURATO:PERSONA] in uso allavittima.Il Tribunale ha, poi, effettuato un richiamo alla sua precedente ordinanzan. 3925 del 2024, che aveva confermato il provvedimento restrittivo neiconfronti del ricorrente per il reato di cui all’articolo 411 cod. pen., evidenziandocome in quell’occasione fu rilevata l’assenza di elementi idonei a superare lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche alla luce delcontesto criminale in cui era maturato l’omicidio e della dedizione dell’imputato alnarcotraffico, risultando che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al gruppo dellacosiddetta “44” del rione Traiano.Ciò posto, quanto al primo motivo, i giudici dell’appello cautelare hannorilevato che l’intervenuto riconoscimento, in sede di cognizione, dell’aggravantedi cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. con riferimento all’imputazione di incendiodoloso, imponeva di ritenere operante, anche rispetto a tale contestazione, lapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo statiallegati elementi idonei a superarla. Su tale base, hanno, quindi, affermato lapersistenza delle esigenze cautelari, osservando come le stesse risultasseroulteriormente corroborate dalla recente collocazione temporale dei fatti,reputando priva di decisivo rilievo la deduzione difensiva secondo la quale lacondotta contestata risalirebbe al 1° settembre 2024.Tale conclusione di attualità delle esigenze cautelari si fonda non soltanto– contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - sulla gravità del fatto masoprattutto sui precedenti penali dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale risulta avere unacondanna per associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, oltreche per resistenza pubblico ufficiale.I giudici dell’appello cautelare hanno, altresì, osservato che lasopravvenuta inefficacia della misura applicata in relazione al reato di cui all’art.411 cod. pen. non ha determinato alcun mutamento del quadro cautelare, attesoche essa è derivata da ragioni di carattere esclusivamente processuale e non dauna rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravitàindiziaria o delle esigenze cautelari. Da ciò hanno tratto la conclusione che lamisura della custodia cautelare in carcere continui a risultare adeguata eproporzionata, avuto riguardo sia all’entità della pena concretamente irrogabilesia alla spiccata pericolosità dell’indagato, desunta dagli elementi compiutamentevalorizzati nel provvedimento impugnato.Tanto premesso, va rilevato che il percorso argomentativo del Tribunaleha adeguatamente fornito le ragioni della mancanza di elementi volti a vincere ladoppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante lacontestazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.Quanto al decorso di un anno e cinque mesi tra i fatti e l’applicazione dellamisura, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza ai fini dell’attualità delle esigenzecautelari, osservando, correttamente, come il mero trascorrere del tempo non siacircostanza di per sé sufficiente a superare il giudizio di pericolosità, soprattuttoin assenza di elementi concreti attestanti una cesura rispetto al precedentepercorso criminale dell’indagato.Ne consegue che la motivazione impugnata risulta immune dalle censureformulate sul punto, avendo l’ordinanza adeguatamente giustificato le ragioni perle quali il dato temporale non fosse idoneo a vincere la presunzione dipermanenza delle esigenze cautelari, in conformità al principio affermato daquesta Corte secondo cui in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce dellariforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmenteorientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dalgiudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condottedell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli"elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferiscelo stesso art. 275, comma 3, cit. (Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021,P., Rv. 280983 - 01). Il Tribunale, dunque, non ha trascurato di considerare ildecorso del tempo, ma ne ha, con motivazione adeguata, escluso, per la suabrevità, la rilevanza in punto di attualità delle esigenze cautelari.3. Anche le censure prospettate con il secondo e il terzo motivo di ricorsonon sono fondate.Attraverso il percorso argomentativo volto a spiegare le ragioni dellaprognostico sfavorevole sulla capacità di rispetto delle prescrizioni connesse auna misura gradata sulla base della negativa personalità del ricorrente, risultantespecificamente dalla serie di informazioni sul suo vissuto criminale in tal modoevidenziando la recessività degli elementi addotti dalla difesa.Pertanto, l’onere motivazionale sul punto risulta assolto in conformità alprincipio secondo cui non è ravvisabile il vizio di motivazione quando le ragioniper il superamento delle deduzioni difensive risultano per implicito desumibilidalle argomentazioni adottate dal Tribunale per risolvere un’altra questione (Sez.3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944 - 01).4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.esec. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]